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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9282 documenti.

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Editoria 08.02.2001    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

PROGETTO DI LEGGE - N. 6946 Riforma Editoria

Viene presa in considerazione l'editoria on line. Il testo di legge
Valentino spataro

 

P

PROGETTO DI LEGGE - N. 6946

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Definizioni e disciplina del prodotto editoriale).

1. Per prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. 2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per opera filmica si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purché costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi. 3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all' articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.

Art. 2.

(Disposizioni sulla proprietà delle imprese editrici ed in materia di trasparenza).

1. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonché alle società costituite nella forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda esclusivamente l'attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l'attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all'informazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente controllate da persone fisiche. Ai fini della presente disposizione, il controllo è definito ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, nonché dall'ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di tali condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249";

c) al sesto comma, primo periodo, le parole: "o estere" sono soppresse;

d) dopo l'ultimo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare l'attività d'impresa ivi descritta solo se in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso di società, se aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il citato requisito sono ammessi all'esercizio dell'impresa medesima solo a condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocità. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali".

Art. 3.

(Modalità di erogazione delle provvidenze in favore dell'editoria).

1. Ai fini dell'attribuzione delle provvidenze per l'editoria, ed in particolare con riferimento alle provvidenze previste dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, il criterio della tiratura è sostituito da quello della diffusione. 2. A decorrere dal 1^ gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'importo di 2 miliardi di lire previsto per i contributi di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, è aumentato a 4 miliardi di lire. 3. Alle imprese editrici di giornali quotidiani che abbiano attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile delle testate edite in Paesi diversi da quelli membri dell'Unione europea è concesso un contributo pari al 50 per cento dei costi annui documentati di acquisto carta, stampa e distribuzione relativi alla diffusione nei suddetti Paesi delle copie delle testate teletrasmesse. Sono esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a tirature inferiori a 10.000 copie medie giornaliere, o effettuate per meno di un anno, in un singolo Paese di destinazione. Sono altresì esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a testate il cui contenuto redazionale sia inferiore al 50 per cento di quelli dell'edizione diffusa nella città italiana presso il cui tribunale sono registrate. L'ammontare complessivo del contributo di cui al presente comma non può superare lire 4 miliardi annue. Nel caso in cui il contributo complessivo in base alle domande presentate superi tale ammontare, lo stanziamento sarà ripartito tra gli aventi diritto in proporzione al numero delle copie stampate e diffuse nei suddetti Paesi.

Capo II

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE EDITORIALE

Art. 4.

(Tipologie di interventi nel settore editoriale).

1. Alle imprese operanti nel settore editoriale sono concesse le agevolazioni di credito di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonchè il credito di imposta di cui all'articolo 8.

Art. 5.

(Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale).

1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, fino all'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci anni deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria. 2. Al Fondo affluiscono: le risorse finanziarie stanziate a tale fine nel bilancio dello Stato, il contributo dell'1 per cento trattenuto sull'ammontare di ciascun beneficio concesso, le somme comunque non corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge esistenti sul fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. Il fondo di cui al citato articolo 29 è mantenuto fino al completamento della corresponsione dei contributi in conto interessi per le concessioni già effettuate. 3. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, mediante procedura automatica, ai sensi dell'articolo 6, o valutativa, ai sensi dell'articolo 7. 4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e modifica degli impianti, con particolare riferimento all'installazione e potenziamento della rete informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento della distribuzione; di formazione professionale. I progetti sono presentati dalle imprese partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione del prodotto editoriale. 5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al comma 4 con il ricorso alla locazione finanziaria, i contributi in conto canone sono concessi con le medesime procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non possono, comunque, superare l'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero i progetti se effettuati ai sensi e nei limiti previsti per i contributi in conto interessi. 6. Una quota del 5 per cento del Fondo è riservata alle imprese che, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per l'accesso alle agevolazioni, presentano un fatturato non superiore a 5 miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a quelle impegnate in progetti di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all'estero. Ove tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi in favore delle altre imprese. 7. Una quota del 10 per cento del Fondo è destinata ai progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici. 8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al presente articolo, la spesa per la realizzazione dei progetti è ammessa in misura non eccedente il 90 per cento di quella prevista nel progetto, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonché le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al 40 per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento. La predetta percentuale del 90 per cento è elevata al 100 per cento per le cooperative di cui all'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. 9. I contributi in conto interessi possono essere concessi anche alle imprese editrici dei giornali italiani all'estero di cui all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, per progetti realizzati con il finanziamento di soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria aventi sede in uno Stato appartenente all'Unione europea. 10. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull'importo ammesso al contributo medesimo, calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti. 11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2003, è autorizzata la spesa di lire 7,9 miliardi per il primo anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire 18,7 miliardi per il terzo anno. 12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, sono dettate disposizioni integrative ed attuative della presente legge. Sono in particolare disciplinati le modalità ed i termini di presentazione o di rigetto delle domande, le modalità di attestazione dei requisiti e delle condizioni di concessione dei contributi, la documentazione delle spese inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i termini delle attività istruttorie, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato di cui al comma 4 dell'articolo 7, il procedimento di decadenza dai benefìci, le modalità di verifica finale della corrispondenza degli investimenti effettuati al progetto, della loro congruità economica, nonché dell'inerenza degli investimenti stessi alle finalità del progetto. 14. All'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge provvede, fino all'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza del Consiglio dei ministri. 15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a qualunque titolo restituite, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate al Fondo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Procedura automatica).

1. Alla concessione dei contributi di cui all'articolo 5 si provvede mediante procedura automatica relativamente ai progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:

a) finanziamento complessivo non superiore ad un miliardo di lire;

b) realizzazione del progetto entro due anni dall'ammissione ai benefìci. Sono altresì ammesse le spese sostenute nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda.

2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sono comunicati l'ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei contributi ed il termine massimo di presentazione delle domande. 3. Le domande di concessione del contributo sono accolte sulla base della sola verifica della completezza e regolarità delle domande medesime e della relativa documentazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno si intendono presentate contestualmente. La concessione del contributo è integrale fino a concorrenza delle risorse finanziarie di cui al comma 2. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie a soddisfare integralmente le domande, la disponibilità residua è ripartita proporzionalmente al costo dei progetti. Detta ripartizione ha luogo tra le domande presentate contestualmente il giorno successivo a quello di presentazione delle ultime domande che hanno ottenuto capienza intera. 4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, è dichiarata la decadenza dal beneficio ed il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi, calcolati ai sensi all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 5. Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla realizzazione del progetto, produce i documenti giustificativi delle spese sostenute, gli estremi identificativi degli impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonché la perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, se esistente, che attesti la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto, nonché la congruità dei costi sostenuti. 6. Il contributo di cui al presente articolo è erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria all'istituto di credito. Tenuto conto della tipologia dell'intervento e su richiesta dell'impresa, può essere effettuata la corresponsione del contributo in un'unica soluzione, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi.

Art. 7.

(Procedura valutativa).

1. Alla concessione dei contributi di cui all'articolo 5 si provvede mediante procedura valutativa relativamente ai progetti o programmi organici e complessi, che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:

a) finanziamento, eccedente l'importo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a); la domanda deve contenere la deliberazione preventiva dell'istituto finanziatore; il finanziamento può, comunque, essere ammesso a contributo in misura non superiore a lire 30 miliardi;

b) realizzazione del progetto entro due anni dall'ammissione ai benefìci. Sono altresì ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.

2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione delle domande, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell'impresa proponente e dell'iniziativa in base ai quali è effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo. 3. I requisiti dell'iniziativa, di cui al comma 1, attengono alla tipologia del programma, al fine perseguito dallo stesso, alla coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi previsti. La validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa è valutata con particolare riferimento alla congruità delle spese previste, alla redditività, alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale. 4. L'ammissione al contributo di cui al presente articolo è disposta sulla base della deliberazione di un Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 5, comma 13. La composizione del Comitato è effettuata in modo da assicurare la presenza delle amministrazioni statali interessate, degli editori, delle emittenti radiotelevisive, dei rivenditori e dei distributori, dei giornalisti e dei lavoratori tipografici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di istituzione del Comitato di cui al presente comma è soppresso il Comitato per la concessione del credito agevolato di cui all'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. 5. Il contributo di cui al presente articolo è erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria all'istituto di credito. Dalla prima quota è trattenuto, a titolo di cauzione, un importo non inferiore al 10 per cento dell'agevolazione concessa, la cui erogazione è subordinata alla verifica della corrispondenza della spesa al progetto ammesso al contributo sulla base della documentazione finale della spesa stessa. 6. Ferma la cauzione di cui al comma 5, tenuto conto della tipologia dell'intervento e su richiesta dell'impresa, può essere effettuata la corresponsione del contributo in un'unica soluzione, con sconto degli interessi di cui al comma 5 rispetto alla data delle predette scadenze. E', in ogni caso, consentita l'erogazione, a titolo di anticipazione, del contributo concesso fino ad un massimo del 50 per cento del contributo medesimo, sulla base di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo non inferiore alla somma da erogare.

Art. 8.

(Credito di imposta).

1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004, gli investimenti di cui al comma 2, relativi a strutture situate nel territorio dello Stato, è riconosciuto, a richiesta, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, un credito di imposta di importo pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato ed in ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi. 2. Gli investimenti per i quali è previsto il credito di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

a) beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati esclusivamente alla produzione dei seguenti prodotti editoriali in lingua italiana: giornali, riviste e periodici, libri e simili, nonché prodotti editoriali multimediali;

b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente:

1) l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche, degli impianti di composizione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione nonché il processo di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie di trasmissione e ricezione digitale;

2) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura e trasporto;

3) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

4) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati, nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

5) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi di cui ai numeri 2), 3) e 4); 6) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, dei sistemi e dei programmi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).

3. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non è rimborsabile ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al quarto periodo di imposta successivo. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta, e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l'attendibilità e la trasparenza dei programmi degli investimenti di cui al comma 2, nonché specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefìci e di applicazione delle sanzioni.

Capo III.

ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE EDITORIALE

Art. 9.

(Trattamento straordinario di integrazione salariale).

1. All'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso,con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nelle norme citate";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti di concessione del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164".

Art. 10.

(Risoluzione del rapporto di lavoro).

1. L'articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

"Art. 36. - (Risoluzione del rapporto di lavoro). - 1. I dipendenti delle aziende di cui all'articolo 35 per le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni".

Art. 11.

(Esodo e prepensionamento).

1. L'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

"Art. 37. - (Esodo e prepensionamento) - 1. Ai lavoratori di cui ai precedentiarticoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:

a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1.560 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate alla legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a cinque anni; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera; l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a quaranta anni;

b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto ministeriale 1^ gennaio 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1953, e successive modificazioni. 2. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinqueanni di età e l'età anagrafica raggiunta,ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive ed esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista. 3. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari. 4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità. 5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione".

2. La normativa prevista dai commi primo, lettera a), e secondo, dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal comma 1 del presente articolo, continuano a trovare applicazione nei confronti dei poligrafici dipendenti da aziende individuate dal medesimo articolo 37, che abbiano stipulato e trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento di cui all'articolo 35 della medesima legge n. 416 del 1981.

Art. 12.

(INPGI).

1. L'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

"Art. 38. - (INPGI). - 1. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e terzo, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi. 2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:

a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;

b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37.

3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell'INPGI. 4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive".

2. L'opzione di cui all'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. L'onere per le minori entrate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) derivante dall'attuazione del presente articolo, è valutato in lire 5 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 13.

(Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti).

1. E' istituito, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti. Salva l'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il predetto Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria. 2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad effettuare interventi di sostegno a favore dei giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, da imprese editrici di periodici, nonché da agenzie di stampa a diffusione nazionale, i quali presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro a seguito dello stato di crisi delle imprese di appartenenza. 3. I giornalisti beneficiari degli interventi di sostegno di cui al comma 2 devono possedere, al momento delle dimissioni, una anzianità aziendale di servizio di almeno cinque anni. 4. Gli interventi di sostegno di cui al presente articolo sono concessi, anche cumulativamente, per:

a) progetti individuali dei giornalisti che intendano riqualificare la propria preparazione professionale per indirizzarsi all'attività informativa nel settore dei nuovi mass media. Il finanziamento per ogni progetto è contenuto nei limiti di lire 20 milioni;

b) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, diretti a favorire l'esodo volontario dei giornalisti dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge. E' erogata a ciascun giornalista una indennità pari a diciotto mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza;

c) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, per il collocamento all'esterno, anche al di fuori del settore dell'informazione, dei giornalisti dipendenti. L'intervento di sostegno è contenuto nei limiti del 50 per cento del costo certificato del progetto. E' erogata altresì a ciascun giornalista che accetti le nuove occasioni di lavoro proposte nell'ambito del progetto, una indennità pari a dodici mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2005, è autorizzata la spesa di lire 8,5 miliardi annue.

Capo IV

SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E AMMINISTRATIVA

Art. 14.

(Semplificazioni).

1. I soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall'osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni.

Art. 15.

(Testo unico sull'editoria).

1. Il Governo provvede, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al riordino delle disposizioni in materia di editoria, di provvidenze alla stampa ed alle emittenti radiofoniche e televisive locali e di iscrizione ai registri stampa presso i tribunali. 2. Al riordino di cui al comma 1 si provvede mediante l'emanazione di un testo unico comprendente, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le relative disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine il testo unico comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo ed in un regolamento che il Governo emana, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai criteri e princìpi direttivi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 16.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 27,4 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 87,8 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta in bilancio ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 - unità previsionale di base 3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - capitolo 2714, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

(Disposizione transitoria ed abrogazioni).

1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la misura dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché di quelli previsti dall'articolo 4, comma 1, della medesima legge n. 250 del 1990, è ridotta del 20 per cento. Tali contributi sono ridotti di un ulteriore 20 per cento in ognuno degli anni successivi e cessano pertanto con il quinto anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge. 2. A decorrere dal quinto anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 2, comma 29, primo periodo, e comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'articolo 2 della legge 15 novembre 1993, n. 466, l'articolo 2, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, nonché l'articolo 3 e l'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. 3. A decorrere dal quinto anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge è altresì abrogato l'articolo 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250, introdotto dal comma 16 dell'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e modificato dall'articolo 41, comma 7, lettera a), della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 29, 30, 31, 32, primo comma, e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. A decorrere dalla data di istituzione del Comitato di cui all'articolo 7, comma 4, della presente legge, sono altresì abrogati l'articolo 32, commi secondo, terzo e quarto, della medesima legge n. 416 del 1981. 5. All'articolo 9, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, le parole: "delle delibere concernenti l'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani," sono soppresse. 6. All'articolo 54, ultimo periodo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, le parole: "sull'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani e" sono soppresse. 7. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni di spesa ed ai contributi previsti dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, relativi ai contributi a favore della stampa italiana all'estero e a quelli previsti dall'articolo 6 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

08.02.2001 Valentino spataro
Camera


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