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Copyright 15.01.2001    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

LA MUSICA SU INTERNET E LA SIAE

Sempre piu' spesso ci si chiede quali adempimenti per chi intende diffondere musica via internet. In questo testo alcuni brevi spunti di riflessione.
Valentino spataro

 

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LA MUSICA SU INTERNET E LA SIAE

Da piu’ parti mi viene chiesto quando si debbano pagare i diritti alla Siae relativamente alla musica su internet. In questo primo studio ci limito ad un primo inquadramento della materia, riservandomi di approfondire il tema in altra sede. Prima di tutto è ovvio che la "giurisdizione" della Siae non si può estendere ai paesi esteri. Qualora ci si trovi davanti ad un sito straniero su server straniero in lingua straniera frequentato da stranieri che ascoltano musica straniera, è ovvio che non vi siano collegamenti con il diritto italiano. In ogni altro caso vi sono dubbi, e questo anche quando sia italiano il visitatore del sito. In questo caso il sito straniero consente l'importazione in Italia della musica, probabilmente distribuita anche in Italia e protetta dal bollino Siae. Dal lato dell'utente si può sostenere la copia per uso familiare, dal lato di chi fornisce il servizio invece non si può dire lo stesso. Probabilmente regole di coordinamento tra gli enti che rappresentano gli autori non fanno sorgere contrasti del genere, ma in linea teorica vi può essere più di un motivo per entrare in conflitto. Nel caso invece in cui l'autore non sia iscritto alla Siae e decida di distribuire egli stesso la propria musica, rinunciando quindi alla tutela della Siae, pur mantenendo tutti i diritti d'autore e il diritto di proteggere egli stesso la propria musica, non credo che vi sia alcun obbligo di pagare diritti a nessuno. Per quanto riguarda invece le competenze spettanti alla Siae, ad esempio quando da un sito italiano vengono diffuse musiche italiane, attualmente vi è una forma sola prevista, non obbligatoria, costituita dalla licenza di distribuzione via internet prevista dalla Siae che considera l'ipotesi di diffusione di file. Tale ipotesi, a mio modesto giudizio, non considera l'ipotesi che il cavo sia utilizzato come radio, e non per diffondere il file riproducibile solo in fase successiva, e più volte, da chi l'ha scaricato. In breve ritengo sia opportuno distinguere tra musica -live- ricomprendendo anche quella in stream, dalla possibilità di scaricare la musica sul proprio computer per l'ascolto anche senza bisogno di internet. Certo questa seconda ipotesi si avvicina molto alla filodiffusione, ancora presente in alcune case, anche se tecnologicamente è un abisso tra i due sistemi. I punti affrontati sono solo uno spunto che potrà essere approfondito anche con i vostri contributi.

Dott. Spataro Valentino www.civile.it

15.01.2001 Valentino spataro
dott. Spataro


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