DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Utilizzazione dei nomi a dominio)
1. Per l’identificazione di domini è vietata, a chi non ne è titolare o non ne può disporre col consenso scritto di quest’ultimo, l’utilizzazione di:
a) nomi identici o simili a quelli che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di beni o persone;
b) nomi identici o simili a marchi d’impresa o altri segni distintivi dell’impresa o di opere dell’ingegno;
c) nomi che identificano istituzioni o cariche pubbliche, enti pubblici o località geografiche;
d) nomi di genere, quando sono utilizzati per trarne profitto, tramite cessione, o per recare un danno;
e) nomi tali da creare confusione o risultare ingannevoli, anche attraverso l’utilizzazione di lingue diverse dall’italiano.
2. Fermo restando ogni altro effetto previsto dalle normative che tutelano i nomi e i segni distintivi di cui al comma 1, anche con riferimento al trattamento dei dati personali, l’utilizzazione dei nomi e dei segni distintivi predetti costituisce uso indebito di questi ultimi ai fini dell’ordine di cessazione dell’uso stesso e comporta il risarcimento del danno, nella misura minima di 30.000 euro. La sentenza che accerta l’illecito o quantifica il danno ordina la cancellazione del nome dall’Anagrafe di cui all’articolo 2, ove non già disposta dall’Anagrafe medesima. Gli atti dispositivi, posti in essere in contrasto, anche indirettamente, con il divieto di cui al comma 1, sono nulli di diritto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alla registrazione identificativa di domini Internet o servizi in rete ovunque ottenuti.
Art. 2.
(Anagrafe nazionale dei nomi a dominio)
1. È istituita l’Anagrafe nazionale dei nomi a dominio, di seguito denominata «Anagrafe». L’Anagrafe opera presso l’Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche, salve successive disposizioni sull’organizzazione dell’ente adottate in base alla normativa vigente.
2. La registrazione nell’Anagrafe è effettuata con le modalità indicate dall’Anagrafe stessa, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1. Alla registrazione si provvede previa dichiarazione dell’insussistenza di preclusioni ed accettazione, da parte del richiedente, di una procedura di conciliazione, gestita dall’Anagrafe medesima, per la risoluzione delle eventuali controversie. La registrazione si perfeziona con la comunicazione all’interessato dell’attribuzione del nome di identificazione del dominio. In sede di prima applicazione e salvo quanto previsto dal comma 3, sono inseriti nell’Anagrafe i nomi identificativi di dominio già registrati alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ove emerga, anche in occasione della richiesta di registrazione di nome già registrato a favore di altro titolare, la non conformità della precedente registrazione alle disposizioni di cui alla presente legge, l’Anagrafe ne dispone la cancellazione, ancorché sia antecedente alla data di entrata in vigore della legge stessa.
4. È comunque disposta la cancellazione del nome a dominio, registrato presso l’Anagrafe, trascorsi novanta giorni dalla data della registrazione senza che ne sia seguita l’effettiva utilizzazione.
5. I ricorsi avverso il rifiuto o l’omissione di registrazione o contro gli atti dell’Anagrafe, che comunque incidono sugli effetti della registrazione medesima, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; essi devono essere proposti davanti al tribunale amministrativo della regione ove l’Anagrafe ha sede.
Art. 3.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.