"L'ordinamento italiano garantisce ai cittadini il diritto all'identità personale (art. 22 della costituzione) mediante una serie di norme che, fra le altre cose, forniscono tutela sul cognome (patronimico o nome familiare), sul prenome e sullo pseudonimo (artt. 6, 7, 8 e 9 del codice civile). In particolare, il patronimico o nome familiare è tutelato dall'art. 9 del codice civile, con la conseguenza che per esso sono esperibili sia l'azione di reclamo (contro l'impedimento di fatto da parte di terzi all'uso del proprio nome) sia l'azione di usurpazione (contro chi faccia uso indebito e pregiudizievole del proprio nome), previste entrambe dall'art. 7 del codice civile.
Sulla base di tali norme non può che concludersi che il ricorrente ha titolo all'uso ed alla registrazione del nome a dominio loffreda.it, essendo esso corrispondente al proprio nome familiare. "