PROCURA GENERALE della Corte di Cassazione
TERZA SEZIONE CIVILE Adunanza in camera di consiglio del 15 aprile 2026
Ricorso RG n. 22230/2025 Rel. cons. dott. Salvatore Saija
Numero di chiamata: 22
Regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. proposto da A. s.r.l. contro E.E. s.p.a. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Viterbo ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma.
Conclusioni del pubblico ministero ai sensi dell’art. 380 ter cod. proc. civ.
IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE
letti gli atti, osserva:
§ 1. — Con la sentenza impugnata il Tribunale di Viterbo ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma sulla scorta delle seguenti argomentazioni: «Innanzitutto, occorre occuparsi dell’eccezione di incompetenza territoriale e a tal fine occorre definire l’oggetto dell’azione che è volta all’accertamento negativo del credito vantato dalla convenuta, con conseguente ripetizione di quanto pagato in eccedenza poiché A. s.r.l. ritiene illegittima la modifica unilaterale dell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento del prezzo dell’energia e di conseguenza ritiene illegittima la domanda di pagamento di € […] per l’energia elettrica somministrata tra giugno e settembre 2023, in luogo dell’importo di € […] contrattualmente dovuto. Tanto premesso, l’eccezione di incompetenza territoriale non può essere accolta in base al criterio del foro esclusivo poiché, seppure le condizioni generali allegate al contratto di somministrazione di energia elettrica del […] indicano quale foro esclusivo quello di Roma, manca la specifica sottoscrizione della clausola da parte del cliente. Parte convenuta ha dedotto che il contratto è stato stipulato in modalità digitale, sicché la doppia sottoscrizione sarebbe stata sostituita dal doppio “flag” nella casella di riferimento, tuttavia, non vi è prova di tale circostanza e, quindi, va esclusa l’operatività della clausola. Venendo ai fori concorrenti parte attrice ha invocato la competenza del Tribunale di Viterbo ai sensi dell’art. 20 c.p.c., quale luogo in cui l’obbligazione è sorta e deve essere adempiuta. Orbene, come si è detto, è pacifico che il contratto è stato sottoscritto in modalità digitale, avendo l’attrice aderito all’offerta commerciale denominata “Soluzione Energia Impresa Smart”, sicché la sua conclusione si è perfezionata quando E.E. s.p.a., che ha sede a Roma, ha avuto conoscenza, evidentemente presso i propri uffici, dell’adesione della controparte. Venendo al luogo di esecuzione è vero che la somministrazione di energia elettrica era destinata ad una struttura ricettiva gestita da A. s.r.l. in località T., nel Comune di B., però la domanda introdotta dall’attore è di accertamento dell’inadempimento contrattuale di E.E. s.p.a. in merito alla fatturazione, con conseguente accertamento dell’insussistenza del credito vantato dalla convenuta e diritto dell’attrice di ripetere quanto pagato in eccedenza. L’obbligazione in discussione non è, dunque, quella di fornitura di energia elettrica, che è pacificamente avvenuta, ma quella di pagamento spettante al fornitore che va eseguita presso il domicilio del creditore (art. 1182 c.c.) che è a Roma, con conseguente competenza di tale Tribunale».
A. s.r.l. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Viterbo con regolamento necessario di competenza sulla base di un unico motivo, con il quale ha dedotto che il giudice di primo grado è incorso nella violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 cod. proc. civ., per non avere rilevato l’irritualità dell’eccezione di incompetenza, in quanto non è stata formulata dall’E.E. s.p.a. sotto tutti i diversi possibili criteri concorrenti. E.E. s.p.a. ha risposto depositando scritture difensive e documenti ai sensi dell’art. 47, comma 5, cod. proc. civ.
§ 2. — Il ricorso sembra essere fondato.
§ 3. — Le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate da E.E. s.p.a. non sono meritevoli di accoglimento.
§ 3.1. — Si ritiene, in primo luogo, che non sia meritevole di accoglimento il rilievo di E.E. s.p.a., secondo cui la stessa, convenuta in primo grado, non sarebbe stata tenuta a contestare tutti i fori alternativamente concorrenti, avendo inteso avvalersi del foro territoriale esclusivo convenzionalmente stabilito nel contratto. Sulla questione la Corte ha, in effetti, affermato con orientamento consolidato che:
- «La parte che eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice adito invocando l’operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l’effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione» (Cass. 18 giugno 2018, n. 15958; Cass. 17 luglio 2023, n. 20713; Cass. 18 dicembre 2024, n. 33203). Tale principio, tuttavia, ad avviso dell’Ufficio, non sembra applicabile nel caso di specie, perché E.E. s.p.a., nel costituirsi in giudizio, ha inteso contestare la competenza del giudice adito non solo in virtù dell’art. 28 cod. proc. civ., ma anche in applicazione degli ordinari criteri di competenza per territorio, tanto è vero che ha chiesto al giudice adito, nell’ipotesi di rigetto dell’eccezione di incompetenza sollevata ex art. 28 cod. proc. civ., di dichiararsi, comunque, incompetente ai sensi dell’art. 19 cod. proc. civ., in applicazione del foro generale delle persone giuridiche. Ciò rende, pertanto, applicabili i seguenti principi: «Pertanto, poiché nelle cause relative ai diritti di obbligazione, come quella di specie, l’attore non ha alcun onere di specificazione e motivazione del criterio di competenza prescelto, purché questi corrisponda ad uno dei fori concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., il convenuto è tenuto ad eccepire, sin dal primo atto difensivo, l’incompetenza territoriale sotto tutti i profili ipotizzabili, indicando specificamente, con motivazione non generica, ma articolata ed esaustiva, il giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, e a fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, senza che il giudice adito possa rilevare d’ufficio profili d’incompetenza non prospettati (si veda Cass. Sez. 3, 7/1/1970, n. 36), restando, altrimenti, la competenza del medesimo radicata presso di esso in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (Cass. Sez. 2, 14/6/2023, n. 17000, cit.; Cass. Sez. 2, 24/10/2018, n. 26985; Cass. Sez. 6-3, 3/10/2018, n. 24090). Ciò significa che, vertendo la causa su un’obbligazione, il convenuto avrebbe dovuto indicare i fori alternativi di cui all’art. 20 cod. proc. civ., ossia il luogo in cui era insorta l’obbligazione (forum contractus) e quello in cui la stessa doveva essere eseguita (forum destinatae solutionis), oltreché naturalmente il foro generale delle persone giuridiche ai sensi dell’art. 19 cod. proc. civ. Peraltro, l’incompletezza della formulazione dell’eccezione è controllabile, anche d’ufficio, dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza (tra le tante, Cass., Sez. 6-3, 3/11/2014, n. 23328; Cass., 7/3/2013, n. 5725; Cass., 16/6/2011, n. 1320)» (Cass. 3 dicembre 2025, n. 31604). Si è, peraltro, precisato che, «In tema di competenza per territorio derogabile, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il principio in base al quale grava sulla parte che eccepisce l’incompetenza l’onere di contestare tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. subisce un’eccezione ove l’attore indichi espressamente di volere radicare la competenza territoriale in forza di un determinato criterio, in tal caso dovendo il convenuto contestare solo quel criterio, non potendosi addossare su di lui l’onere di contestare criteri di collegamento esclusi dall’attore» (Cass. 5 marzo 2024, n. 5817). Sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale appena sintetizzato si ritiene, pertanto, che E.E. s.p.a. fosse tenuta ad eccepire in modo articolato ed esaustivo, sin dal primo atto difensivo, l’incompetenza territoriale derogabile sotto tutti i profili ipotizzabili, contrariamente a quanto dalla medesima sostenuto in questa sede, non avendo l’attrice indicato espressamente di volere radicare la competenza territoriale in forza di un determinato criterio.
§ 3.2. — Altrettanto privo di pregio è l’ulteriore argomento svolto da E.E. s.p.a., secondo cui A. s.r.l. non potrebbe dolersi, con il rimedio di cui all’art. 42 cod. proc. civ., dell’incompletezza dell’eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta, non avendo sollevato alcuna contestazione a riguardo nel giudizio di primo grado. Il rilievo non è condivisibile, in quanto l’incompletezza della formulazione dell’eccezione de qua può essere controllata anche d’ufficio dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza (Cass. 3 dicembre 2025, n. 31604).
§ 3.3. — Non è condivisibile, inoltre, l’assunto di E.E. s.p.a., secondo cui quest’ultima avrebbe validamente integrato l’eccezione di incompetenza nelle memorie di cui all’art. 171 ter cod. proc. civ. al fine di contestare i criteri di competenza previsti dall’art. 20 cod. proc. civ. invocati dall’attrice. La suddetta eccezione doveva essere, infatti, formulata in modo completo sin dalla comparsa di risposta tempestivamente depositata in giudizio, stante il disposto dell’art. 38, comma 1, cod. proc. civ. e dell’art. 167 cod. proc. civ., e non poteva, pertanto, essere integrata con le memorie di cui all’art. 171 ter cod. proc. civ. Sull’argomento la Corte ha, infatti, affermato i seguenti principi: «In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall’art. 45 della l. n. 69 del 2009 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell’art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell’eccezione “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell’eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell’art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l’attività di formulazione dell’eccezione richiede un’attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili» (Cass. 20 agosto 2020, n. 17374; v. anche giurisprudenza richiamata al § 3.1.). Privo di pregio è, quindi, l’ulteriore argomento svolto da E.E. s.p.a., secondo cui il Tribunale ben avrebbe potuto rilevare d’ufficio profili di incompetenza non prospettati dalla convenuta.
§ 3.4. — E.E. s.p.a. deduce, infine, in via preliminare, che la sentenza impugnata non debba essere cassata, essendo, comunque, la pronuncia di incompetenza del Tribunale di Viterbo conforme al diritto, stante la validità della clausola riguardante il foro convenzionale esclusivo contenuta nel contratto di somministrazione stipulato tra le parti con modalità telematiche con procedura denominata “touch point”. Le considerazioni svolte dalla convenuta non sono condivisibili.
§ 3.4.1. — La questione sollevata da E.E. s.p.a. pone il problema dell’applicazione al commercio elettronico dell’art. 1341, comma 2, cod. civ., che richiede la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie. Orbene, in linea di principio, si ritiene che la disciplina dell’art. 1341, comma 2, cod. civ. trovi applicazione anche per i contratti stipulati per via telematica, stante il disposto dell’art. 13, del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”), secondo cui: «1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica. 2. Salvo differente accordo tra parti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili. 3. L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti».
Riguardo all’ulteriore questione riguardante le modalità di sottoscrizione digitale delle clausole vessatorie, si ritiene che dette clausole possano essere sottoscritte anche con firma elettronica c.d. “leggera”, se il contratto nel quale sono inserite non richiede la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 cod. civ., con la tecnica del “touch point” o del “point and click”, alla stregua del principio affermato dalla Corte in relazione ad altra fattispecie, secondo cui: «In tema di sottoscrizione di documenti informatici, la firma elettronica (o firma digitale leggera), intesa come l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati o connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica, si distingue dalla firma digitale avanzata o pesante, vale a dire la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, in quanto creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, ferma restando l’idoneità della prima a soddisfare il requisito legale della forma scritta “ad substantiam” ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 445 del 2000, come novellato dall’art. 6 del d.lgs. n. 10 del 2002 tranne che nei casi di cui all’art. 1350 c.c. nei quali la forma scritta è prevista a pena di nullità» (Cass. 9 aprile 2021, n. 9413, che, in applicazione del suddetto principio, ha confermato la decisione della Corte di Appello di ritenere sufficiente, ai fini dell’integrazione contrattuale abilitante la negoziazione in covered warrant, la mera firma elettronica apposta dal risparmiatore per mezzo del “point and click” presente nella sua area riservata). Si ritiene, peraltro, che, sul piano tecnico, ai fini del soddisfacimento della ratio di tutela sottesa all’art. 1341 cod. civ., non diversamente dalla specifica sottoscrizione autografa del documento cartaceo, sarebbe necessaria la predisposizione di un apposito form con il richiamo alla clausola vessatoria, per la cui accettazione dovrebbe essere richiesta un’apposita pressione del tasto virtuale accompagnata da un ulteriore login del contraente aderente, mediante digitazione di nome utente e password, che valga come firma elettronica semplice, in modo da richiamare l’attenzione sulla specifica clausola vessatoria che si sta accettando. Orbene, nel caso di specie, come osservato dal giudice di primo grado, dalla copia del contratto di somministrazione depositata da E.E. s.p.a. su supporto durevole non risulta che la clausola derogatoria della competenza per territorio sia stata sottoscritta mediante separata firma elettronica leggera, con la conseguenza che, sotto tale profilo, la sentenza impugnata sembra essere immune da censure.
§ 4. — Ritenuta l’infondatezza delle eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate da E.E. s.p.a., è possibile, a questo punto, esaminare il ricorso proposto da A. s.r.l., che è meritevole di accoglimento. Assume carattere logicamente prioritario il rilievo della carenza dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società resistente, originaria convenuta. Risulta dal ricorso, dalla scrittura difensiva e, soprattutto, dalla comparsa di risposta tempestivamente depositata da E.E. s.p.a. nel giudizio di merito che quest’ultima ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile deducendo la competenza territoriale del Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 19 cod. proc. civ., «poiché la società convenuta nel presente giudizio ha la propria sede legale in Roma, v. […]». Facendo, peraltro, riferimento al solo criterio di collegamento previsto nell’art. 19, primo comma, prima parte cod. proc. civ., la società convenuta ha omesso di contestare l’ulteriore criterio di collegamento di cui all’art. 19, primo comma, seconda parte cod. proc. civ. e i criteri di collegamento indicati dall’art. 20 cod. proc. civ. per le cause relative a diritti di obbligazione. In tal modo non è stato rispettato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la formulazione dell’eccezione d’incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta con l’indicazione di tutti i fori concorrenti e, se è stata formulata in modo incompleto, deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adìto (Cass. 20 agosto 2008, n. 21899; Cass. 7 marzo 2013, n. 5725; Cass. 11 dicembre 2014, n. 26094; Cass. 4 novembre 2016, n. 22510; Cass. 7 agosto 2018, n.20597; Cass. 26 luglio 2019, n. 20387; Cass. 18 dicembre 2024, n. 33203). Considerato, pertanto, che l’eccezione sollevata da E.E. s.p.a. era inammissibile per incompletezza, si ritiene che indebitamente il tribunale di Viterbo abbia proceduto alla sua delibazione nel merito, tra l’altro, per profili diversi da quelli prospettati dalla convenuta, in linea con quanto dedotto da A. s.r.l. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e che debba, in definitiva, dichiararsi la competenza del Tribunale di Viterbo, con fissazione alle parti dei termini di legge per la riassunzione.
§ 5. — In conclusione, il rappresentante della Procura generale
PER QUESTI MOTIVI
chiede che la Corte di Cassazione accolga la richiesta di regolamento di competenza proposta da A. s.r.l. e, per l’effetto, dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Viterbo e dia i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo.
Roma, 24 marzo 2026. Il sostituto procuratore generale
dott. Michele Di Mauro
Firmato Da: MICHELE DI MAURO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5fa444b35b7681765f7f34f58f915d12