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Trasparenza 28.07.2026    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Cassazione: chi vende telefonini deve informare dei potenziali danni da uso prolungato

Non c'e' la prova, ma devono informare, e dire cosa puo' servire per ridurre l'esposizione.

In area riservata abbiamo ipotizzato una guida operativa in un contesto laterale rispetto a quello affrontato (si', e' troppo innovativo per dichiararlo qui).


Valentino Spataro

 

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Segue l'analisi human genai (contiene errori). E ora, al netto dei controlli ulteriori, non vi sembra una bella riorganizzazione ?

Ecco una sintesi dei criteri decisi dalla Corte di Cassazione e le relative motivazioni:


1. Obblighi informativi del produttore e principio di precauzione

Criteri da seguire

  • Applicabilita diretta degli obblighi informativi (artt. 6 e 104 Codice del Consumo):
    Il produttore deve fornire istruzioni, avvertenze e informazioni chiare, visibili e non fuorvianti sui rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, anche in assenza di certezze scientifiche assolute o di norme tecniche di dettaglio.

    Motivazione:
    La nozione di prodotto difettoso include anche il "difetto informativo", ossia la mancanza di avvertenze idonee a prevenire rischi non immediatamente percepibili dal consumatore.

    • Riferimenti normativi:
      Art. 102, comma 3, Cod. Consumo (applicazione sussidiaria in assenza di normativa settoriale).
      Art. 169 TFUE (elevato livello di tutela della salute dei consumatori).
      Art. 38 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (diritto alla salute).
    • Giurisprudenza:
      Cass. n. 3692/2018, n. 25116/2010, n. 6007/2007.
      Cass. n. 33984/2024, n. 32079/2024.

  • Principio di precauzione nei rapporti privati:
    Il principio di precauzione non e limitato alla sfera pubblicistica, ma si applica anche ai rapporti tra privati come criterio di integrazione degli obblighi di diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.).

    Motivazione:
    Il principio di precauzione impone al produttore di adottare misure proporzionate per gestire rischi anche solo potenziali o incerti, specialmente quando:

    • Esistono studi scientifici non conclusivi ma idonei a prospettare un rischio (es. classificazione delle radiofrequenze come possibili cancerogeni da parte dell'IARC/OMS, Gruppo 2B).
    • Il rischio dipende dalle modalita d'uso del prodotto (es. durata, distanza dal corpo, condizioni di ricezione del segnale).

    Riferimenti:
    Cass. n. 30620/2018.
    Cass. n. 5813/2019, n. 6857/2019.
    Principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable).


  • Conformita agli standard tecnici non esonera da obblighi informativi:
    La marcatura CE o il rispetto delle norme settoriali non escludono automaticamente la responsabilita del produttore se mancano avvertenze idonee a consentire un uso consapevole e sicuro.

    Motivazione:
    Gli standard tecnici rappresentano una soglia minima di sicurezza, ma non esauriscono il contenuto degli obblighi gravanti sul produttore.

    Esempio:
    Un telefono cellulare conforme ai limiti di emissione di radiofrequenze puo essere comunque difettoso se non informano l'utente su come ridurre l'esposizione.


2. Diligenza professionale e buona fede

Criteri da seguire

  • Diligenza qualificata dell'operatore professionale (art. 1176, comma 2, c.c.):
    Il produttore deve adottare tutte le misure prudenziali e informative necessarie o opportune per evitare danni alla salute del consumatore, anche in assenza di norme specifiche.

    Motivazione:
    La diligenza professionale non si limita all'osservanza delle prescrizioni tecniche minime, ma include:

    • Monitoraggio costante delle evoluzioni scientifiche.
    • Adeguamento delle informazioni fornite al consumatore.
    • Adozione di cautele additive (es. avvertenze digitali, notifiche durante l'uso).

    Riferimenti:
    Cass. n. 25855/2023.
    Cass. n. 15824/2014.


  • Buona fede e correttezza (artt. 1175, 1366 c.c.):
    Il produttore deve garantire un'informazione completa e non fuorviante, evitando di trasferire l'incertezza scientifica sul consumatore.

    Motivazione:
    La buona fede impone di non nascondere o minimizzare rischi.

    Riferimenti:
    Cass. n. 14793/2026.


3. Risarcibilita del danno non patrimoniale

Criteri da seguire

  • Lesione del diritto all'autodeterminazione (art. 2059 c.c., art. 2 Cod. Consumo, art. 169 TFUE, art. 8 CEDU):
    Il danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto all'informazione e risarcibile se il consumatore dimostra:

    1. L'omissione informativa.
    2. Il nesso causale tra l'omissione e la compromissione del processo decisionale.
    3. L'incidenza concreta sulla sfera personale.

    Motivazione:
    La Cassazione distingue tra:

    • Mero timore astratto (non risarcibile).
    • Turbamento psichico concreto (risarcibile se provato, anche in assenza di danno biologico).
    • Lesione del processo decisionale (risarcibile ex se, come violazione di un diritto fondamentale).

    Riferimenti:
    Cass. Sez. Un. n. 794/2009.
    Cass. Sez. Un. n. 26972/2008.
    Cass. n. 16633/2023.
    Corte EDU: diritto all'informazione sui rischi per la salute come parte del diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU).


  • Prova del nesso controfattuale:
    Il consumatore non deve provare la certezza assoluta che avrebbe evitato il rischio, ma un'elevata probabilita logica che, se informato, avrebbe adottato comportamenti diversi.

    Motivazione:
    La Cassazione accetta presunzioni gravi, precise e concordanti.

    Riferimenti:
    Cass. Sez. Un. n. 794/2009.


4. Tutela preventiva e inibitoria

Criteri da seguire

  • Tutela ex ante (preventiva) oltre che ex post (risarcitoria):
    Il giudice deve valutare rimedi diversi dal risarcimento, quali:

    1. Condanna del produttore a un facere specifico:
      • Inserimento di avvertenze chiare e visibili.
      • Aggiornamento periodico delle informazioni.
      • Fornitura di accessori per un uso piu sicuro.
    2. Azione inibitoria (art. 700 c.p.c.):
      • Blocco di condotte illecite.
      • Rimozione degli effetti di una condotta gia posta in essere.

    Motivazione:
    Il diritto alla salute e un diritto assoluto della personalita che richiede tutela anticipata, anche in assenza di danno concreto.

    Riferimenti:
    Cass. n. 6226/2013, n. 13067/2008.
    Cass. Sez. Un. n. 2092/1992, n. 6218/2006.


5. Errori da evitare nel nuovo esame

La Cassazione censura esplicitamente i seguenti approcci adottati dalla Corte d'Appello di Bologna:

  1. Confondere il principio di precauzione con un mero criterio programmatico:

    • Errore: Ritenere che il principio di precauzione non si applichi ai rapporti privati senza un intervento legislativo specifico.
    • Corretto: Il principio di precauzione si traduce in obblighi concreti per il produttore tramite le norme sul Codice del Consumo e la diligenza professionale.
  2. Sottovalutare l'incertezza scientifica:

    • Errore: Escludere gli obblighi informativi perche il rischio non e scientificamente certo.
    • Corretto: L'incertezza scientifica impone maggiore prudenza, non l'esonero da obblighi.
  3. Ridurre la tutela al solo risarcimento del danno:

    • Errore: Limitare la tutela alla risarcibilita del danno non patrimoniale, trascurando la tutela preventiva.
    • Corretto: Valutare anche rimedi inibitori o condanne a un facere specifico.
  4. Applicare in modo astratto il criterio della "tollerabilita":

    • Errore: Rigettare la domanda perche il danno non supera la soglia di tollerabilita senza accertare l'impatto concreto sul consumatore.
    • Corretto: Verificare se il deficit informativo abbia compromesso il diritto all'autodeterminazione del consumatore.
  5. Ignorare il principio ALARA:

    • Errore: Non considerare che il produttore deve ridurre l'esposizione al rischio anche in assenza di certezze.
    • Corretto: Applicare il principio ALARA per imporre misure informative e cautelari proporzionate.

6. Sintesi dei principi applicabili

  • Obblighi informativi: Fornire avvertenze chiare, visibili e non fuorvianti sui rischi.
    Normativa/Riferimenti: Artt. 6, 104 Cod. Consumo; Cass. n. 3692/2018, n. 33984/2024.

  • Principio di precauzione: Applicabile anche ai rapporti privati come criterio di integrazione della diligenza.
    Normativa/Riferimenti: Art. 169 TFUE; Cass. n. 30620/2018, n. 5813/2019.

  • Diligenza professionale: Adottare misure prudenziali anche in assenza di norme specifiche.
    Normativa/Riferimenti: Art. 1176, comma 2, c.c.; Cass. n. 25855/2023.

  • Danno non patrimoniale: Risarcibile se provata la lesione del processo decisionale.
    Normativa/Riferimenti: Art. 2059 c.c.; Cass. Sez. Un. n. 794/2009, n. 26972/2008.

  • Tutela preventiva: Valutare rimedi inibitori o condanne a un facere specifico.
    Normativa/Riferimenti: Cass. n. 6226/2013, n. 13067/2008.

  • Principio ALARA: Ridurre l'esposizione al rischio al livello piu basso ragionevolmente possibile.
    Normativa/Riferimenti: Cass. n. 5813/2019, n. 6857/2019.


Conclusione

La Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna perche:

  1. Ha interpretato in modo riduttivo gli obblighi informativi del produttore, escludendo l'applicabilita del principio di precauzione nei rapporti privati.
  2. Ha trascurato la funzione preventiva della responsabilita civile, limitandosi a valutare solo la risarcibilita del danno.
  3. Ha applicato in modo astratto il criterio della tollerabilita senza accertare l'impatto concreto del deficit informativo sul consumatore.
  4. Ha ignorato che la conformita agli standard tecnici non esonera il produttore dall'obbligo di informare su rischi non immediatamente percepibili.

Il giudice di rinvio dovra quindi:

  • Verificare se Apple ha adempiuto agli obblighi informativi (artt. 6 e 104 Cod. Consumo).
  • Accertare se l'omissione informativa abbia compromesso il diritto all'autodeterminazione della consumatrice.
  • Valutare rimedi preventivi oltre al risarcimento del danno.
  • Applicare il principio di precauzione come criterio di integrazione della diligenza professionale.

28.07.2026 Valentino Spataro
Cassazione

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