Art. 19.
(Requisiti di liceità delle recensioni e diritti delle strutture recensite)
1. La recensione online è lecita se è rilasciata non oltre trenta giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni,
- se risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre
- e se comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefìci o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.
È illecita la recensione online attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione.
Si presume autentica la recensione online corredata di evidenze del rilascio di documentazione fiscale.
La recensione online non è più lecita, in ragione della significativa mancanza di attualità, decorsi due anni dalla sua pubblicazione.
2. Al fine di ottenerne la rimozione, il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato ha la facoltà di segnalare, nei modi prescritti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui al comma 1.
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Punti chiave
- Finalità: Contrastare le false recensioni online relative a prodotti, servizi e attrazioni turistiche in Italia, garantendo recensioni attendibili e provenienti da utenti reali.
- Requisiti di liceità:
- Recensioni rilasciate entro 30 giorni dall'utilizzo del servizio/prodotto.
- Recensioni non influenzate da sconti o benefici.
- Recensioni non più lecite dopo 2 anni dalla pubblicazione.
- Possibilità per le strutture di segnalare recensioni illecite.
- Divieti:
- Acquisto e cessione di recensioni online.
- Sanzioni da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
- Linee guida e monitoraggio:
- Adozione di linee guida da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
- Monitoraggio annuale sull'applicazione delle norme.
- Riconoscimento di segnalatori attendibili tra le associazioni rappresentative.
Capo IV
LOTTA ALLE FALSE RECENSIONI
Art. 18.
1. Il presente capo, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dei princìpi dell'Unione europea in materia di concorrenza e del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ha l'obiettivo di contrastare le recensioni online illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano e di garantire recensioni online attendibili e provenienti da chi abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio.
Art. 19.
(Requisiti di liceità delle recensioni e diritti delle strutture recensite)
1. La recensione online è lecita se è rilasciata non oltre trenta giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni, se risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre e se comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefìci o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari. È illecita la recensione online attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione. Si presume autentica la recensione online corredata di evidenze del rilascio di documentazione fiscale. La recensione online non è più lecita, in ragione della significativa mancanza di attualità, decorsi due anni dalla sua pubblicazione.
Art. 20.
1. Ferma restando la disciplina prevista dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono vietati l'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni online, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione.
2. Al fine di ottenerne la rimozione, il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato ha la facoltà di segnalare, nei modi prescritti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui al comma 1.