Il web da 25 anni è attento a cosa fa il Garante delle Comunicazioni, senza sintonia.
Da organismo regolatorio della radio televisione e della telefonia mobile oggi si vuole occupare di tutta internet difensore del copyright (è riuscito ad ottenere una norma espressa dopo anni di preparazione) e oggi è al centro delle critiche europee per il controllo al traffico internet italiano in ottica di tagliola ai privati.
Gli abusi della pirateria possono essere molteplici, così come gli usi leciti e personali pagati (la tassa sui dispositivi ) che è vietato indicare separamente nel prezzo finale pagato dai consumatori).
Ora decide chi sono gli influencer (contrariamente a quanto dicono alcuni commentatori) in modo molto chiaro: 500.000 followers o 1.000.000 di visualizzazioni, e impone loro di registrarsi in un registro degli influencer che non mi risulta abbia alcun fondamento normativo, ma solo interpretativo, dopo anni di consultazioni con associazioni non rappresentative che stanno sgomitando nel settore e che hanno già avuto critiche anche molto, molto feroci dall'estero.
Cosa significa ?
Iscriversi fornendo propri dati.
Si noti che i numeri potrebbero non riguardare solo gli "influencer" ma qualsiasi utente con quei numeri e un sito internet frequentato. Governo, Autorità, italiana ed estera.
In questo osservatorio troverete le regole sotto la voce "influencer"
Ricordiamo che chi intermedia la pubblicità deve iscriversi al ROC. Non chi la raccoglie per sè e direttamente.
Insomma, altre norme per ridurre l'ascensore sociale in nome del controllo di chi comunica, non di chi paga comunicazione scorretta.
Ma è obbligatorio? Buona lettura:
l’Autorità chiarisce che “[…] fermo il regime giuridico dei servizi di media audiovisivi a richiesta, di cui all’articolo 19 del Testo unico ed alla delibera n. 295/23/CONS (Regolamento autorizzazioni) e quello relativo alle piattaforme per la condivisione di video, di cui agli articoli 41 e 42 del Testo unico e alla delibera n. delibera n. 298/23/CONS (Regolamento piattaforme), le Linee guida sono volte a
individuare un tertium genus di soggetti che operano nel medesimo ambito attenzionato, seppure con caratteristiche soggettive e oggettive ben distinte, consistente negli influencer quali soggetti al momento titolari di una responsabilità autonoma rispetto a quella sancita dal Testo unico in capo alle piattaforme. Pertanto, […] si evidenzia che, ove l’influencer soddisfi i requisiti del Regolamento autorizzazioni, rientrerà in quel regime, dovrà presentare una segnalazione certificata di inizio attività, e sarà soggettato agli obblighi previsti da tale regolamento. Sarà applicabile il regime già esistente posto dagli articoli 41 e 42 del Testo unico e del Regolamento piattaforme a tutti i contenuti veicolati sulle piattaforme per la condivisione di video da soggetti che non sono FSMA
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Delibera 197/25/CONS
Modifiche alle linee guida di cui alla delibera n. 7/24/CONS e approvazione del codice di condotta rivolto agli influencer
Allegati
Per inciso si invita chiunque a datare i testi che pubblica. Eventuali modifiche successive non sono facilmente comprensibili.
Dalla delibera:
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D12. Si concorda sulla predisposizione di un modulo per comunicare all’Autorità i contatti dell’influencer?
Si prega di evidenziare quali altri strumenti potrebbero essere posti in essere per consentire all’Autorità un’efficace azione di enforcement.
Su 17 contributi pervenuti, cinque soggetti non hanno espresso posizione sul quesito. Dai contributi esaminati emerge una perplessità [UNA, Associazione Italiana Influencer] sull’efficacia e la fattibilità dell’obbligo di compilare un modulo per registrare i dati degli influencer. Le proposte dei soggetti condividono la necessità di coinvolgere gli influencer in modi differenti che spaziano dall’istituzione di un albo obbligatorio per influencer [UNA, IAB] alla creazione di un database dei nominativi degli aderenti consultabile dagli utenti per verificare la serietà dei singoli influencer, basato sulla loro adesione volontaria ai principi delle Linee guida che potrebbe avvenire anche attraverso la mediazione delle società e agenzie rappresentative [ANICA] o su segnalazione delle AACC [Codacons]. Un soggetto [OpenInfluence] propone l’istituzione di un corso con esame finale in alternativa all’adesione dell’influencer ad una associazione accreditata che garantirebbe la conoscenza e il rispetto dei principi e delle disposizioni applicabili. Tra tutti i soggetti che auspicano campagne di comunicazione mirate a rendere edotti influencer e utenti sulle disposizioni applicabili anche al fine di favorire un atteggiamento consapevole e responsabile, uno [OBE] raccomanda che tali campagne precedano all’attuazione delle procedure di enforcement.
Lo stesso soggetto [OBE] propone di 31 basare l’enforcement sull’individuazione di un codice ATECO che evidenzi e caratterizzi l’attività svolta dagli influencer. Osservazioni dell’Autorità Numerosi partecipanti alla consultazione pubblica hanno manifestato dubbi e contrarietà all’introduzione di una modulistica per l’“autodichiarazione” degli influencer.
Ciò consolida il timore che tale strumento possa rivelarsi inefficace a censire gli influencer a causa di una scarsa conoscenza del quadro normativo da parte di molti di loro, che pure operano on-line anche a livello medio-piccolo. Inoltre, si ritiene che la conformità dei contenuti pubblicati dagli influencer ai principi e alle disposizioni pertinenti, possa essere meglio monitorata coinvolgendo direttamente i vari attori che partecipano all’individuazione, alla contrattualizzazione e al riconoscimento di tali soggetti come esercenti un’attività economica.
La creazione di sistemi di certificazione, quali i certificati di affidabilità associati alla frequentazione di corsi di formazione o all’appartenenza ad associazioni o enti riconosciuti, come ordini o albi, che assicurano anche una applicazione uniforme delle indicazioni sotto un regime di autodisciplina, è una proposta valida.
Tuttavia, ciò presupporrebbe il riconoscimento formale di una professione che, come emerge dai contributi ricevuti, non è ancora chiaramente definita e riconosciuta, data la diversità dei degli influencer, e le diverse finalità e funzioni della loro attività. Pertanto, l’Autorità ritiene opportuno rinviare ulteriori considerazioni all’istituzione del Tavolo tecnico e agli esiti del suo lavoro.
CONSIDERATO che l’Autorità intende garantire piena libertà di espressione e di impresa senza pregiudicare il pluralismo, e intende vigilare sull’applicazione delle misure di tutela dei consumatori nei casi in cui l’applicazione dell’art. 41 e seguenti del Testo unico, condurrebbe a rimedi inappropriati rispetto alle tempistiche necessarie per contrastare efficacemente le violazioni commesse in rete;
RITENUTO, pertanto, a seguito dei rilievi formulati nell’ambito della consultazione pubblica dai soggetti intervenuti, nonché degli orientamenti espressi in proposito dall’Autorità, di approvare le seguenti Linee-guida; RITENUTO di istituire un Tavolo tecnico al fine di concorrere a realizzare le finalità della presente delibera; UDITA la relazione del Presidente; 32
DELIBERA Articolo 1 1. Sono approvate le “Linee-guida per garantire il rispetto delle norme del Testo unico da parte degli influencer” di cui all’Allegato A della presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale. 2. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della presente delibera, è istituito il Tavolo tecnico di cui all’Allegato B alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale. Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. La presente delibera, unitamente all’Allegato A e all’Allegato B, è pubblicata sul sito web dell’Autorità. Roma, 10 gennaio 2024 IL PRESIDENTE Giacomo Lasorella