I commentatori: non si è mai capito se il software è un prodotto e se risponde dei danni. Quindi si è dovuta scrivere una norma apposita.
Niente di più sbagliato.
Il codice civile prevedere una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale aperta, già usata più volte.
Qui invece parliamo di applicare la responsabilità semplificata (per il consumatore) nei confronti del venditore, che potrà rivalersi sul produttore.
I danni che il consumatore può sollevare sono quelli materiali e immateriali, ma resta l'onere al consumatore di quantificare il danno.
In area riservata l'analisi del testo genai.
Esente l'open source che non è oggetto di attività economica.
Si notino le esenzioni legate allo stato dell'arte: non si risponde di qualcosa sconosciuto o non risolvibile.
Indice:
- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Livello di armonizzazione
CAPO II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI
- Art. 4 Definizioni
- Art. 5 Diritto al risarcimento
- Art. 6 Danno
- Art. 7 Prodotto difettoso
- Art. 8 Operatori economici responsabili del danno da prodotti difettosi
- Art. 9 Divulgazione degli elementi di prova
- Art. 10 Onere della prova
CAPO III
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ
- Art. 11 Esenzione dalla responsabilità
- Art. 12 Pluralità di operatori economici responsabili
- Art. 13 Riduzione della responsabilità
- Art. 14 Diritto di rivalsa
- Art. 15 Esclusione o limitazione della responsabilità
- Art. 16 Termine di prescrizione
- Art. 17 Periodo di scadenza
- Art. 18 Deroga all’esonero da responsabilità basato sui rischi di sviluppo
- Art. 19 Trasparenza
- Art. 20 Valutazione
- Art. 21 Abrogazione e disposizione transitoria
- Art. 22 Recepimento
- Art. 23 Entrata in vigore
- Articolo 24 Destinatari