Art. 1 - Nozione.
Il trasferimento della licenza d’uso di un software per computer dal licenziante al
licenziatario, verso corrispettivo; il diritto di utilizzare, in modo non esclusivo e non
autonomamente trasferibile, la versione eseguibile del software stesso e la relativa
documentazione di utilizzo fornita dal licenziante.
Detta licenza d’uso non comporta il trasferimento dei diritti di proprietà industriale del
software.
Art. 2 - Garanzia e responsabilità del licenziante.
Il licenziante garantisce per un tempo determinato che il software sia in grado di eseguire
le operazioni previste e descritte nelle specifiche tecniche relative ai singoli prodotti e
garantisce altresì che il supporto sia esente da vizi o difetti di fabbricazione.
Qualsiasi eventuale verifica è effettuata utilizzando esclusivamente i test predisposti dal
licenziante.
La garanzia è prestata solo per il software originale e non modificato, e comprende gli
aggiornamenti necessari in relazione a nuove disposizioni di legge, a sviluppi tecnologici,
gestionali ed operativi sul solo software oggetto della Licenza d’Uso, peraltro tenuto conto
del corretto funzionamento ed uso del computer nel suo insieme, comprensivo dei
software di base e applicativi, senza tenere conto di eventuali collegamenti con altri
dispositivi.
Qualora i tecnici del licenziante accertino vizi o difetti di fabbricazione del software, il
licenziante, a sua scelta, procede, entro un termine concordato, alla loro eliminazione e/o
correzione, alla sostituzione del software e/o del supporto.
In tal caso il licenziante non risponde di danni a qualunque titolo connessi o conseguenti ad
eventuali vizi di qualità, inadeguatezza ed uso improprio del software.
Art. 3 - Manutenzione ordinaria del software.
Per manutenzione ordinaria del software, sia essa eseguita dal licenziante gratuitamente o
a pagamento, si intende la fornitura degli aggiornamenti necessari in relazione a nuove
disposizioni di legge, a sviluppi tecnologici, gestionali ed operativi sul solo software oggetto
della licenza d'uso.
Art. 4 - Manutenzione straordinaria del software.
Per manutenzione straordinaria del software si intende ogni tipo di intervento non previsto
nell’accordo di manutenzione ordinaria.
Art. 5 - Obblighi del licenziatario.
Il Licenziatario è tenuto a verificare, contestualmente secondo le istruzioni di uso, l’idoneità
del software ad ottenere i risultati dallo stesso voluti, nonché la sua corretta installazione
ed uso.
Il licenziatario non può rimuovere ovvero alterare alcun marchio, nome commerciale,
numero di serie; egli può soltanto scaricare, in tutto od in parte, il software su un altro
supporto, al fine di ottenere una copia di riserva, a scopo di sicurezza ovvero allorché la
riproduzione costituisca una fase essenziale per l’utilizzazione del software in un
determinato computer.