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Sospensione 23.03.2020    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Attività ferme in Lombardia: anche gli studi legali per attività non urgenti

Le regole lombarde si aggiungono a quelle nazionali
Spataro

 

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21 marzo alle ore 21:31

Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia valida fino al 15 aprile prevede:

- divieto di assembramento nei luoghi pubblici - fatto salvo il distanziamento (droplet) - e conseguente ammenda fino a 5mila euro;
- la sospensione dell'attività degli Uffici Pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
- la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
- la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
- la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
- la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza;
- il fermo delle attività nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;
- la chiusura dei distributori automatici cosiddetti 'h24' che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
- il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente.

- Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.
- Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, valgono le prescrizioni su distanziamento degli utenti contenute nelle due ordinanze regionali già in vigore.
- Resta affidata ai Sindaci la valutazione di ampliare ulteriormente le disposizioni restrittive

23.03.2020 Spataro



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