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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9282 documenti.

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Dizionario 09.03.2017    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Gestore di sito internet: cosa significa - dizionario

La definizione e' stata affrontata dal Senato chiarendone molti aspetti.
Spataro

 

I

Il Senato, in tema di bullismo, ha affrontato la nozione di gestore di sito internet, di attività di hosting, in modo sereno.

Vale la pena citare letteralmente gli atti parlamentari per comprendere le responsabilità del gestore di un sito.

...

Ancora l'articolo 1 reca, al comma 3, una definizione normativa, concernente il "gestore del sito internet".


Tale è inteso "il prestatore di servizi della società d’informazione, diverso da quello degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 70/2003, che sulla rete Internet cura la gestione dei contenuti di un sito".


Richiamato è qui il decreto legislativo n. 70 del 2003 (che ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva 2000/31/CE). Esso definisce "servizi della società d'informazione" le attività economiche svolte on line, (nonché qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi).


Gli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003, richiamati dalla disposizione del disegno di legge, fanno riferimento a tipologie particolari di prestatori di servizi della società d’informazione.


Si tratta dei provider che provvedono a: la mera trasmissione di dati sulla rete (attività di mere conduit: articolo 14); la memorizzazione temporanea di dati (attività di caching: articolo 15); la memorizzazione di più lungo periodo delle informazioni (attività di hosting: articolo 16).


Per le attività di mere conduit (articolo 14), secondo la normativa europea così recepita il prestatore è comunque non responsabile, a meno che non dia origine o modifichi la trasmissione o non ne selezioni il destinatario.


Per le attività di caching (articolo 15), il prestatore non è responsabile se non modifiche le informazioni e se agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. Ad ogni modo l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore impedisca o ponga fine alle violazioni commesse


Per le attività di hosting (articolo 16), il prestatore non è responsabile se non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita (e per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione) e se, non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.


Dunque si profilano esclusi dalla definizione di "gestore" (e dall’ambito di applicazione del provvedimento) gli access provider (ossia i provider che forniscono connessione ad Internet: ad esempio Vodafone o Telecom Italia) nonché i cache provider (i provider che memorizzano temporaneamente siti web). Rientrano invece nella definizione di "gestori" tutti i fornitori di contenuti su Internet.


Per quanto riguarda i motori di ricerca (ad esempio Google), parrebbe doversi valutare se essi si rivelino meri hosting provider (per i quali varrebbero le previsioni sopra ricordate del decreto legislativo n. 70 del 2003 di recepimento) ovvero vi si realizzi una gestione dei contenuti.
Secondo quanto introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge presso la Camera dei deputati, la gestione (non solo del sito, com'era originariamente previsto nel testo licenziato dal Senato in prima lettura, ma) dei contenuti importerebbe inclusione nella nozione di "gestore" ai sensi della disciplina qui introdotta.


Si tratta di materia invero assai tecnica e complessa, ed in divenire giurisprudenziale. Può ricordarsi per questo riguardo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del maggio 2014 nella causa C-131/12 (cd. “causa Google Spain”), la quale ha affermato che il gestore di un motore di ricerca sia responsabile, ai sensi della normativa europea in materia di tutela della privacy, del trattamento da esso effettuato dei dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi.


Rimane, ad ogni modo, che la previsione del disegno di legge debba risultare conforme alla normativa europea.

09.03.2017 Spataro
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