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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9284 documenti.

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Startup 07.01.2016    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Le societa' benefit

Imprese a scopo benefico
Spataro

 

3

376. Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di societa', di seguito denominate «società benefit», che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunita', territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

 377. Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell’oggetto so- ciale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilancia- mento con l’interesse dei soci e con l’inte- resse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.

378. Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per;

a) «beneficio comune»: il persegui- mento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti po- sitivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376;
b) «altri portatori di interesse»: il sog- getto o i gruppi di soggetti coinvolti, diretta- mente o indirettamente, dall’attività delle so- cietà di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pub- blica amministrazione e società civile;
c) «standard di valutazione esterno»;
modalità e criteri di cui all’allegato 4 an- nesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell’impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune;
d) «aree di valutazione»: ambiti setto- riali, identificati nell’allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere ne- cessariamente inclusi nella valutazione del- l’attività di beneficio comune.

 379. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indi- care, nell’ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano per- seguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di societa'; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di so- cietà dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società benefit può intro- durre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l’abbrevia- zione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

 380. La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio co- mune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti re- sponsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette fina- lita'.

 381. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempi- mento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

382. Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include;
a) la descrizione degli obiettivi speci- fici, delle modalità e delle azioni attuati da- gli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle even- tuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell’alle- gato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell’allegato 5 annesso alla presente legge;
c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

 383. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della societa', qualora esistente.
A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

 384. La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubbli- cità ingannevole e alle disposizioni del co- dice del consumo, di cui al decreto legisla- tivo 6 settembre 2005, n. 206. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attivita', nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

07.01.2016 Spataro



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