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Oblio 08.09.2014    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Diritto all'Oblio e Pizzetti

Riportiamo l'estratto online raccomandando la lettura del piu' recente libro ("il caso del diritto all'oblio") dello stesso autore:

DISCORSO TENUTO DAL PRESIDENTE FRANCESCO PIZZETTI IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL VOLUME “SETTE ANNI DI PROTEZIONE DATI IN ITALIA” *

13 marzo 2012 Sala Capitolare del Senato
Spataro

 

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Riportiamo l'estratto online raccomandando la lettura del più recente libro ("il caso del diritto all'oblio") dello stesso autore:
DISCORSO TENUTO DAL PRESIDENTE FRANCESCO PIZZETTI  IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL VOLUME “SETTE ANNI DI PROTEZIONE DATI IN ITALIA” *

13 marzo 2012 Sala Capitolare del Senato

 

"Il diritto all’oblio nel 2011 Una riflessione particolare merita, anche con riguardo all’anno appena trascorso, il  tema del diritto all’oblio, anche in seguitoalla sua disciplina nel nuovo Regolamento  proposto dalla Commissione europea.


"Il diritto all’oblio ha assunto un significato tanto maggiore quanto più la rete e'  diventata uno strumento di diffusione  incontrollata e incontrollabile delle  informazioni.


"Questo è importante, perchè chiarisce che il diritto all’oblio non riguarda, e non  potrebbe essere altrimenti, laconservazione della memoria storica di un Paese o l’uso  dei dati per finalità specifiche, quali ad esempio la ricerca statistica o scientifica in  genere, o le attività di giustizia e di sicurezza. Attivita', queste, che sono tutte  disciplinate da legislazioni specifiche, che definiscono anche l’ambito di diffusione  legittima dei dati trattati.


"Non si può parlare di diritto all’oblio neppure con riferimento ai media e  all’esercizio del diritto ad informare ed essereinformati, rispetto ai quali il diritto alla  riservatezza, anche declinato nella forma del diritto all’oblio, cede sempre di fronte  all’interesse pubblico a conoscere l’informazione che si diffonde.
14 Del resto, e non a caso, anche lo schema di Regolamento europeo appena  presentato dalla Commissione, quando regola il c.d. diritto all’oblio, esclude  chiaramente che esso si applichi a questi settori, per i quali rinvia, invece, alle  legislazioni nazionali. Con ancora maggiore nettezza il nuovo Regolamento europeo  è chiarissimo, laddove puntualizza che le attività legate all’informazione restano  disciplinate dalle leggi nazionali.


"Dove si collocano allora i problemi veriche sottostanno a ciò che oggi si intende  per diritto all’oblio?  Si collocano essenzialmente nell’ambito di Internet, dei  social networke  nell’informazione fai-da-te da un lato, dei motori di ricerca generalisti come quello di  Googledall’altro.


"Per quanto riguarda social networke informazione fai-da-te il tema è tuttora  inesplorato. Esso pone, infatti,la questione delicatissima se opinioni espresse, foto e  immagini comprese, sui  social networkdebbano essere considerate attività di  diffusione o di comunicazione.
Per i motori di ricerca generalisti,invece, la situazione è diversa.


"È chiaro che alle informazioni da essi diffuse si possono e si devono applicare tutte  le regole che tutelano la protezione dei dati personali in generale e dunque che esiste  il diritto a chiedere come il dato sia stato conosciuto, e ottenerne la rettifica e la  cancellazione quando ne ricorrano le condizioni.
Si potrà dunque esercitare il diritto all’oblio nei confronti dei motori di ricerca  generalisti quando l’informazione, anche se tratta da archivi on linedei giornali o dei  media, non ha più alcun interessepubblico. In questi casi,si potrà chiedere al  giornale o al sito, o comunquealla fonte che ha messo on lineil dato, di oscurarlo o  almeno di renderlo inaccessibile al motore generalista.


"Il Garante italiano, aprendo una via poi seguita anche da altre Autorita', ha da  tempo chiesto e ottenuto che, quando un cittadino chiede che un’informazione che lo  riguarda e che non ha più interesse pubblico ad essere diffusa sia cancellata dai  motori di ricerca, coloro che l’hanno messa in rete e che l’hanno resa accessibile a  15 questi motori provvedano a proteggerla o ad oscurarla. Resta consentito invece l’uso  di motori di ricerca specificamente collegati a singoli siti o ai singoli archivi on line.


"Sono questi gli aspetti complicati di una tematica che interessa un numero sempre  crescente di cittadini.

08.09.2014 Spataro
Francesco Pizzetti


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