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Siae 22.01.2014    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Mozione in Parlamento contro il monopolio SIAE

Aumenta lo scontro tra chi pro e chi contro SIAE.
Spataro

 

&

 

Superare il monopolio della SIAE, per dare più diritti ai produttori di cultura: la mozione di @scelta_civica domani in discussione alla Camera

Mozione 1-00168
presentata da
Andrea Romano
premesso che:


- l'avvento del digitale e la rapida evoluzione della natura dei modelli di business legati all'odierna tecnologia hanno evidenziato la necessità di rivedere profondamente la normativa in vigore in materia dei diritti d'autore;


tale necessità di modernizzazione ha investito anche la gestione dei diritti svolta da società di gestione collettiva per conto dei titolari dei diritti, ove si è progressivamente creato uno scollamento tra gli interessi dei titolari, degli utilizzatori e, più in generale, dei consumatori, e la gestione dei proventi raccolti;


- le società di gestione collettiva svolgono un ruolo molto importante, fornendo servizi ai titolari dei diritti e agli utilizzatori, tra cui la concessione di licenze agli utilizzatori, la gestione dei proventi dei diritti, i pagamenti dovuti ai titolari dei diritti e l'esecuzione dei diritti. Tale ruolo è molto importante, in particolare nei casi in cui trattare con i singoli creatori sarebbe poco pratico e implicherebbe costi di transazione molto elevati;


- la Commissione europea ha evidenziato che «indipendentemente dal settore, la gestione collettiva dei diritti fornita ai membri e agli utilizzatori deve diventare più efficace, accurata, trasparente e responsabile». Una gestione che non è in grado di stare al passo con i tempi incide negativamente sulla disponibilità di nuove offerte per consumatori e fornitori di servizi, poiché inibisce la prestazione di servizi innovativi, in particolare se forniti online. Per garantire un'adeguata prestazione di servizi che comporti l'utilizzo di opere o altri materiali protetti dai diritti d'autore e dai diritti connessi nel mercato interno, le società di gestione collettiva dovrebbero essere indotte a modificare il loro modus operandi a beneficio dei creatori, dei prestatori di servizi, dei consumatori e dell'economia europea nel suo insieme;


- poiché le società concedono licenze su diritti per conto di titolari dei diritti nazionali ed esteri, il loro funzionamento ha un impatto fondamentale sullo sfruttamento di tali diritti in tutto il mercato interno. Il funzionamento di alcune di queste società ha sollevato dubbi quanto alla loro trasparenza, governance e gestione dei diritti riscossi per conto dei titolari dei diritti. In particolare, sono state espresse preoccupazioni relative alla responsabilità di determinate società, in generale nei confronti dei loro membri e in particolare nella gestione delle loro finanze. Diverse società di gestione collettiva devono ancora affrontare il nodo della necessità di allinearsi alle nuove realtà e alle esigenze del mercato unico;
a livello europeo si nota una sensibile frammentazione dei diversi modelli adottati in materia di copyright collecting society;


- il modello più estremo è rappresentato dalla Grecia, dove, similmente a quanto si verifica negli Stati Uniti, i rapporti tra titolari dei diritti ed utilizzatori sono disciplinati esclusivamente su base contrattuale e l'intervento statale è limitato alla prevenzione di abusi. A livello intermedio si collocano quei Paesi, come Inghilterra e Francia, nei quali si è al cospetto di un modello liberalizzato, con la presenza di differenti collecting society. In questo caso si realizza sovente la creazione di monopoli di fatto, notandosi la presenza di società di gestione collettiva che gestiscono singoli frazioni del mercato della tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi. Nel sistema tedesco si nota un grado di specializzazione (o di frammentazione) ancora superiore rispetto a quello degli ordinamenti inglese e francese;


la SIAE è espressione di un monopolio di diritto, che tende a limitare, per mezzo di rapporti di esclusiva, la facoltà di autori o altri titolari dei diritti di svolgere autonome negoziazioni e di selezionare quale società di intermediazione e raccolta offra le condizioni più vantaggiose;


- i possibili vantaggi di una posizione monopolistica (e, di conseguenza, la presenza sul mercato di un unico operatore) sono ormai parzialmente superati, ma a ciò deve poi aggiungersi il fatto che le collecting society agiscono per la realizzazione non di un proprio interesse, ma degli interessi dei propri iscritti e che, come sottolineato anche dalla Corte di giustizia, nell'analizzare il mercato in questione occorre considerare attentamente tutti i possibili interessi in gioco;


le ragioni per cui la posizione monopolistica della SIAE non ha ragion d'essere sono molteplici. In primo luogo, si deve menzionare la dubbia costituzionalità dell'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, per violazione del principio di ragionevolezza: è noto infatti che il decreto liberalizzazioni del governo Monti abbia deregolamentato il settore dei diritti connessi al diritto d'autore e non si vede quali motivazioni potrebbero giustificare il superamento di un'esclusiva nell'un caso (quello dell'IMAIE) e mantenerlo nell'altro (SIAE). L'articolo 39 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha chiarito ogni dubbio sulla liberalizzazione dei diritti connessi e ha recepito le istanze pro-concorrenziali affermatesi a livello comunitario, soprattutto a tutela degli aventi diritto e della loro libertà di scegliere tra più operatori. In particolare, il comma 2 del citato articolo specifica le finalità dell'intervento: «Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti ...., mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti»;


- non vi è alcuna sostanziale differenza tra le dinamiche del mercato dell'intermediazione dei diritti connessi di artisti, interpreti ed esecutori e quelle del mercato dei diritti degli autori: appare evidente che stante l'omogeneità delle dinamiche di mercato, nel settore dei diritti connessi ed in quello dei diritti d'autore, non si può «liberalizzare» un mercato e mantenere il monopolio su quello attiguo senza violare l'articolo 3 della Costituzione;


maggiori, poi, sono le incompatibilità con il diritto comunitario sotto vari aspetti. Ad esempio, la violazione del diritto di stabilimento: la proposta di direttiva sulle collecting society, e, ancor prima la decisione CISAC della Commissione europea consentono alle società di gestione collettiva di operare anche al di fuori dei confini nazionali. Quindi, il divieto per una società di stabilirsi in Italia sarebbe in contrasto con il principio di libertà di stabilimento stabilita dal Trattato;


difatti, si assiste alla permanenza di una posizione monopolistica fissata ex lege laddove, invece, la decisione CISAC della Commissione ha consentito alle società di gestione collettiva di operare, dall'estero, all'interno del mercato nazionale. In altri termini, potrebbe verificarsi – e, in effetti, pare che stia avvenendo – che un imprenditore italiano, per operare nel mercato nazionale, sia costretto a stabilirsi in un altro ordinamento, salvo poi indirizzare parte della propria attività verso il proprio Paese di origine;


allo stesso modo, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, deve ritenersi che le collecting society non siano incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale e, quindi, non siano riconducibili al novero delle società per cui è giustificato un regime di monopolio secondo l'articolo 106 del Trattato;


- anche nella relazione del Parlamento europeo su «Un quadro comunitario per le società di gestione collettiva dei diritti d'autore», si afferma, a chiare lettere, l'urgenza di «rivedere le strutture monopolistiche esistenti e limitarle eventualmente a quei settori in cui sia stato dimostrato che non esiste alcuna alternativa per assicurare la necessaria tutela degli interessi degli autori»;


nel mercato dei diritti d'autore convivono interessi differenti e spesso confliggenti (autori, utilizzatori, editori, e altro); i servizi forniti sono, come evidenziato da molteplici studi di settore, inefficienti e l'istituzione di un'esclusiva pregiudica la possibilità per i fruitori/destinatari di tali servizi di rivolgersi ad un servizio più efficiente in ambito nazionale; le distorsioni del mercato monopolistico nazionale si riverberano, inevitabilmente, anche sul mercato europeo, costringendo non solo gli eventuali competitor nazionali a doversi stabilire altrove, ma altresì le altre collecting society straniere a doversi confrontare con le barriere a potenziali investimenti in Italia;


- infine, il settore delle collecting society spinge naturalmente verso la creazione di monopoli di fatto e non vi sarebbe ragione alcuna per assicurare questa situazione monopolistica ex lege. Una simile restrizione alla libertà di stabilimento risulterebbe una misura sproporzionata agli obiettivi che lo Stato intende perseguire,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, ferme restando le valide competenze all'interno della SIAE e l'importante know how maturato nel settore dell'intermediazione dei diritti d'autore, di un'iniziativa normativa tesa:


a) all'abolizione dell'esclusiva stabilita ex articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore a favore della SIAE e alla sua scissione in due società, una che svolga le tradizionali attività di gestione, amministrazione ed intermediazione dei diritti d'autore in concorrenza con i competitor l'altra, invece, rimanendo un ente pubblico economico, che mantenga in esclusiva le funzioni di enforcement di tali diritti, ovvero le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto del pagamento dei diritti d'autore sul territorio, posto che tale soluzione consentirebbe di mantenere un ruolo centrale della SIAE valorizzando le competenze acquisite sul territorio senza comportare significative riduzioni del personale a seguito dell'entrata sul mercato di altri competitor nella gestione dei diritti;


b) alla predisposizione di controlli effettivi sulla governance delle società di gestione collettiva, da affidare magari ad un organo terzo e super partes, al fine di tutelare adeguatamente gli interessi di titolari dei diritti ed utilizzatori, ciò in linea con la proposta di direttiva comunitaria, che prevede espressamente il dovere degli Stati membri di notificare le autorità che saranno competenti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle collecting society;


c) alla fissazione, recependo quanto previsto dalla proposta di direttiva della Commissione europea che sarà approvata entro l'anno, dei requisiti minimi (come la trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione) finalizzati alla costituzione di una collecting society, al pari degli altri Paesi europei, per poter accedere al mercato;


d) a prevedere che tutte le imprese operanti sul mercato dispongano di una banca dati informatica, regolarmente aggiornata, dei propri iscritti e delle relative opere, anche al fine di agevolare la distribuzione dei compensi.


(1-00168) «Andrea Romano, Catania, Antimo Cesaro, Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Monchiero, Nesi, Rabino, Sottanelli, Tinagli, Vecchio, Zanetti».

22.01.2014 Spataro



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