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Antitrust 18.06.2013    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

L'antitrust e l'ecommerce (recesso, coupon e tutela della fiducia)

Ecco la parte di relazione che riguarda l'attivita' del commercio elettronico via internet.
Spataro

 

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su studi di legal design e analisi testuali e statistiche

"

"Analogo intendimento di coniugare le finalità istituzionali di tutela dei consumatori e della concorrenza ha guidato l’intervento anche nel settore delle comunicazioni. In particolare, hanno costituito oggetto di intervento istruttorio quei comportamenti scorretti diretti a minare la fiducia sul buon funzionamento del mercato, come nel caso degli ostacoli al recesso o dell’acquisizione di nuovi clienti con modalità ingannevoli.

"Proseguendo una linea di azione già intrapresa lo scorso anno, l’Autorità ha inteso monitorare e garantire le modalità elettroniche di conclusione di contratti commerciali. Il commercio elettronico, infatti, rappresenta una modalità di negoziazione in costante ascesa per volume di attivita', in quanto gradita sia alle imprese sia ai consumatori, che necessita, tuttavia, di una particolare chiarezza informativa pre-contrattuale e la massima correttezza nel garantire il rispetto dei diritti assicurati ai consumatori dal Codice del Consumo (come i diritti di garanzia e di recesso). In particolare, si è agito in via d’urgenza - attraverso interventi diretti ad oscurare l’accesso a sezioni di siti Internet, attivando per la prima volta i poteri derivanti dall’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di commercio elettronico al fine di far cessare le violazioni consistenti nell’omessa consegna dei prodotti ordinati e pagati all’atto dell’acquisto via web.

Il filone di intervento relativo al commercio elettronico è stato recentemente esteso ai casi di contraffazione e tutela del marchio, attraverso alcune istruttorie, avviate nei primi mesi del 2013. Esse hanno determinato, in via cautelare, il blocco di alcuni siti che pubblicizzavano prodotti non originali di grandi firme (Gucci, Prada, Hogan), inducendo i consumatori a ritenere che si trattasse di prodotti originali, a prezzi da outlet. Si tratta, in sostanza, di siti che, per l’allestimento e la grafica, costituivano “cloni” di quelli originali.

I siti in questione, inoltre, non fornivano informazioni sulla garanzia del prodotto, che evidentemente non può essere riconosciuta perchè si tratta di merce contraffatta, nè sui diritti di recesso e di ripensamento, per i quali mancavano del tutto le informazioni, così come risultavano assenti notizie sui professionisti o gli indirizzi precisi cui potersi rivolgere in caso di reclami.

Le problematiche relative all’uso scorretto di un marchio acquistano una maggiore rilevanza nell’ambito del commercio elettronico. In tale attivita', infatti, il rapporto di consumo si dematerializza, sia nel senso del venir meno dell’atto di acquisto tradizionale (in un determinato luogo attraverso l’incontro fisico tra venditore e acquirente), sia in relazione al prodotto acquistato, nell’impossibilità di poter verificare, apprezzare e ispezionare ex ante il bene o il servizio richiesto. Si comprende, dunque, come in tale contesto il marchio assuma un ruolo centrale per le scelte di acquisto, finendo RELAZIONE ANNUALE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA - 2013 46 col surrogare il rapporto fiduciario tra venditore e acquirente e la possibilità di accertarsi preventivamente della qualità del prodotto.

Sempre nell’ambito degli interventi nei quali sono stati attivati i poteri cautelari diretti a richiedere agli Internet Service Providersdi impedire l’accesso a siti web che ledono i diritti dei consumatori, va ricordata l’istruttoria relativa alla delicata e sensibile tematica della vendita illegale di farmaci soggetti all’obbligo di prescrizione medica, la cui assunzione, al di fuori del controllo medico, rappresenta un’attività pericolosa, in contrasto con il Codice del Consumo.

Nel campo dei servizi finanziari e recupero crediti vanno citati gli interventi contro due tipologie di pratiche di rilevante gravita', suscettibili di colpire un targetparticolarmente debole, in quanto esposto a difficoltà finanziarie. In un caso si pubblicizzava l’attività di consulenza per ridurre l’esposizione debitoria e salvaguardare dall’aggressione dei creditori (ivi incluse le richieste del Fisco), ma, in realta',i consumatori si vedevano recapitare al proprio domicilio un pacco, da pagare mediante versamento in contrassegno di 390 euro, che conteneva semplicemente la modulistica per conferire eventuali incarichi ad effettuare le visure riguardanti la propria esposizione debitoria. In un altro caso, che ha originato due procedimenti contro società di recupero crediti, la condotta scorretta consisteva nell’inoltrare a diversi consumatori, per il tramite di avvocati, atti di citazione per il recupero di presunti crediti (alcuni apparentemente prescritti), presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle competenti, ossia diverse dal foro dove ha residenza il consumatore.

Nell’ambito dello sweep comunitario relativo al credito al consumo, concluso nel settembre 2012, sono stati esaminati 15 siti Internet di importanti operatori del settore, riscontrando in 11 casi la necessità di interventi correttivi diretti a fornire informazioni chiare e non fuorvianti relativamente ai prestiti personali e alle cosiddette carte di pagamento revolving. I suddetti interventi sono stati prevalentemente realizzati attraverso lo strumento della moral suasion.

Attraverso il medesimo strumento è proseguito, nel settore alimentare, il monitoraggio dei vanti salutistici e delle indicazioni nutrizionali utilizzati nella presentazione pubblicitaria dei prodotti. In relazione a tale tematica è stato anche organizzato un seminario, congiuntamente all’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP),diretto ad illustrare i principi e i criteri di liceità già elaborati dalle due Istituzioni, nell’ambito delle rispettive competenze. In tal modo, attraverso il dialogo con le imprese di settore, l’Autorità ha ritenuto di poter svolgere il proprio ruolo in modo ancor più efficace.

Con lo strumento dell’accettazione degli impegni proposti dal professionista si è ritenuto invece di poter intervenire nel settore dell’e-couponing, LA POLITICA DELLA CONCORRENZA NELL’ECONOMIA NAZIONALE. PROFILI GENERALI E LINEE DI INTERVENTO 47 ossia la vendita via Internet di tagliandi per l’acquisto di beni o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose. Si tratta, infatti, di una modalità di vendita che risulta in fase di sviluppo e che favorisce la concorrenza fra i fornitori di servizi, ma che, al contempo, richiede anche un’azione di contrasto delle possibili pratiche scorrette - a volte inconsapevolmente originate dall’assenza di regolamentazione e a causa della novità della materia e della instaurazione delle prime prassi - al fine di evitare che la fiducia dei consumatori nei confronti di questa modalità di vendita possa risultare, nel medio termine, compromessa. Gli impegni proposti, particolarmente ampi e ben strutturati, si pongono come primo riferimento nel settore, a partire dal quale sarà possibile valutare l’adeguatezza in concreto dei rimedi approntati e le successive condotte poste in essere dai professionisti operanti nel settore.

Si è mantenuto, infine, deciso e crescente - attraverso la sistematica verifica delle ottemperanze alle diffide (i procedimenti di tale tipologia rappresentano circa il 22% di quelli complessivamente condotti a termine nell’anno di riferimento) - l’impegno dell’Autorità diretto a garantire la concreta attuazione delle decisioni adottate e quindi l’effetto utile della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette. In tale ambito, vanno ricordati gli otto procedimenti avviati nel settore del trasporto aereo, relativi alla pratica commerciale consistente nello scorporo, dai prezzi dei biglietti promossi sulle home page dei siti, della voce di costo connessa alla scelta del mezzo di pagamento accettato dai professionisti per regolare la transazione (cosiddetto credit card surcharge), nonchè la conclusione del procedimento di verifica dell’ottemperanza relativo alle modalità di attuazione della garanzia legale di conformità da parte di Apple in Italia.

In particolare, le nuove ed ulteriori misure presentate, nel corso del procedimento di ottemperanza, da Apple sono state ritenute idonee ai fini della piena ottemperanza al procedimento principale, in quanto, attraverso le modifiche apportate al sito Internet, alla confezione e finanche alle diverse modalità distributive,il consumatore è ora posto in condizione di comprendere l’esatta portata dei diritti a lui spettanti dalla garanzia legale di conformita'exarticoli 128 e ss. del Codice del Consumo, nonchè l’effettiva natura aggiuntiva dei servizi a pagamento, rispetto alle prestazioni che sono assicurate dalla garanzia legale.

18.06.2013 Spataro
agcm


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