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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9347 documenti.

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Ecommerce 23.04.2013    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Agcm: clausole vessatorie e limitazione danni da video online

Altra decisione in materia di ecommerce
Spataro

 

C

CV29 - COMPRA ON-LINE ...azienda....IT - CONTRATTO CONTENUTI DIGITALI Provvedimento n. 24289 L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 27 marzo 2013;

SENTITO il Relatore Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte III, Titolo I del Decreto Legi slativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “ Codice del Consumo ” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “ Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commercial i scorrette, clausole vessatorie ” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012, pubblicato nella G.U. n. 200 del 28 agosto 2012;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue;

I. LA PARTE 1.

...azienda... S.p.A. (di seguito anche Mediamarke t), in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 3, del Codice del Consumo. Oltre ad elettrodomestici e altre apparecchiature, la società fornisce on line contenuti in formato digitale (quali giochi, musica, video e e-books) fra cui anche opere cinematografiche (c.d.

...servizio... movie ). In particolare, il serviz io interessato dal presente provvedimento viene fornito attraverso prelevamento a pagamento di uno o più files in formato digitale ( down load ).

II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE 1.

Le clausole oggetto di valutazione sono volte ad escludere o limitare gli obblighi e la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori che acquistano il servizio ...servizio...-movie offerto da ...azienda... all’indirizzo www....servizio...-movie.it .

2.

Le clausole sono inserite nell’ambito del “contratto di licenza ” 1 e vengono di seguito riportate;

“- [...] CV29 - COMPRA ON-LINE ...azienda....IT - CONTRATTO CONTENUTI DIGITALI Provvedimento n. 24289 L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 27 marzo 2013;

SENTITO il Relatore Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte III, Titolo I del Decreto Legi slativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “ Codice del Consumo ” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “ Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commercial i scorrette, clausole vessatorie ” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012, pubblicato nella G.U. n. 200 del 28 agosto 2012;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue;

I. LA PARTE 1.

...azienda... S.p.A. (di seguito anche Mediamarke t), in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 3, del Codice del Consumo. Oltre ad elettrodomestici e altre apparecchiature, la società fornisce on line contenuti in formato digitale (quali giochi, musica, video e e-books) fra cui anche opere cinematografiche (c.d.

...servizio... movie ). In particolare, il serviz io interessato dal presente provvedimento viene fornito attraverso prelevamento a pagamento di uno o più files in formato digitale ( down load ).

II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE 1.

Le clausole oggetto di valutazione sono volte ad escludere o limitare gli obblighi e la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori che acquistano il servizio ...servizio...-movie offerto da ...azienda... all’indirizzo www....servizio...-movie.it .

2.

Le clausole sono inserite nell’ambito del “contratto di licenza ” 1 e vengono di seguito riportate;

“- [...] In nessun caso ...azienda... o i Distributori dei Contenuti saranno responsabili per danni di qualsiasi tipo e natura, inclusa perdita di dati, risultante dall’uso o incapacità di usare i Contenuti ed il servizio ...servizio...-Movie. Il Cliente quindi assume la responsabilita', manlevando incondizionatamente ...azienda... e i Distributori di Contenuti, per tutti i danni, costi, spese e conseguenze che quest’ultimo possa subire per l’uso dei Contenuti e del servizio ...servizio...-Movie da parte del Cliente in violazione della legge o delle presenti condizioni.

1 Cfr. doc. 1 dell’indice del fascic olo. Visitando il sito inter...servizio... www.compraonline....azienda....it ove l’utente ha la possibilità di essere reindirizzato al sito di ...azienda... www....servizio...-movie.it avente ad oggetto il predetto servizio. Il testo del contratto di licenza è consultabile attraverso la sezione “Supporto c lienti” disponibile all’indirizzo www....servizio...-movie.it . Dalla lettura del contratto emerge che ...azienda..., attraverso il servizio ...servizio...-Movie, non vende o trasferisce i contenuti, ma fornisce al cliente una sublicenza non esclusiva e non trasferib ile necessaria per utilizzare i contenuti licenziati per il sol o ed esclusivo uso personale.

BOLLETTINO N. 15 DEL 22 APRILE 2013 98 - I Contenuti sono forniti “Come Sono” ed i Distributori dei Contenuti espressamente dichiarano di non fornire alcuna garanzia e condizione, espressa, implicita o di legge, incluse, senza limitazione, le garanzie di commerciabilita', di idoneità per un particolare scopo, qualità soddisfacente e mancanza di difetti ed altre garanzie equivalenti secondo la legge di qualsiasi giurisdizione. I Distributori dei Contenuti non garantiscono o in altro modo affermano che i Contenuti saranno conformi ai requisiti richiesti dai Clienti ”.

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE a) L’iter del procedimento 3.

Secondo informazioni acquisite d’ufficio ai fini dell’applicazione dell’articolo 37- bis del Codice del Consumo 2 , in data 8 novembre 2012, è stato avviato il procedimento CV29-Compra on-line ...azienda....it - contratto contenuti digitali nei confronti della società ...azienda....

4.

Nella predetta comunicazione di av vio è stato rappresentato alla Parte che le clausole descritte al punto II del presente provvedimento, in sè o in collegamento tra loro, tenuto conto delle altre clausole contrattuali, fossero ve ssatorie ai sensi degli articoli 33, comma 1 e comma 2, lettere b ), e 35 del Codice del Consumo in quanto tali da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

5.

In particolare, nella predetta comunicazione, è stato rappresentat o che la clausola contenuta nel contratto di licenza che esonera ...azienda... per i danni derivanti dalla fornitura dei contenuti e dalla fruizione del servizio “...servizio...-Movie” anche nell’ipotesi di uso ordinario del servizio, prevedendo una manleva incondizionata a carico del cliente, avrebbe potuto integrare la fattispecie di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 33 del Codice del Consumo , in quanto volta ad escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista.

6.

Inoltre, è stato rappresentato ch e la clausola con cui ...azienda... non fornisce alcuna garanzia, anche per mancanza di difetti e nell’ipotesi in cu i i contenuti non siano conformi ai requisiti richiesti dai Clienti, avrebbe potuto integrare la fattispecie di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 33 del Codice del Consumo, in quanto vo lta ad escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista.

7.

Contestualmente alla comunicazi one di avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del Regolamento, veniva formulata una richiesta di informazioni alla società ...azienda..., chiedendo altresì elementi tali da su perare la presunzione di vessatorietà ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera b ), del Codice del Consumo.

8.

Informata l’Autorità nella sua adunanza del 7 novembre 2012, ai sensi dell’articolo 21, comma 6, del Regolamento, è stata disposta la pubb licazione di un comunicato sul sito istituzionale dell’Autorità ai fini della consultazione di cui all’articolo 37- bis , comma 1, del Codice del Consumo.

2 Cfr. doc. 1 cit.

BOLLETTINO N. 15 DEL 22 APRILE 2013 100 contratti con i titolari della licenza del contenut o digitale commercializzato. In particolare, l’obbligo di eliminare qualsiasi responsabilità del distributore o licenziante viene previsto come condizione per consentire a ...azienda... di comm ercializzare i contenuti digitali licenziati. Al riguardo, la Parte ha depositato copia di un contratto con un soggetto titolare della licenza ove sono presenti le due clausole oggetto del presente procedimento.

17.

Inoltre, ...azienda... sottolinea che il consumatore può consultare il contratto di licenza tanto nell’ambito della procedura di acquisto dei conte nuti offerti da ...azienda... quanto nella sezione “supporto clienti” consultabile ancora prima di procedere co n l’autenticazione necessaria per concludere la procedura di acquisto dei contenuti licenziati.

18.

La Parte ha prodotto i dati relativi al numero di contratti sottoscritti con i consumatori relativi ai contenuti digitali offerti e al numero di richie ste di assistenza tecnica pervenute, evidenziando che nessuna di tali richieste è riconducibile all’ applicazione delle clausole vessatorie in esame.

19.

Infine, la Parte ha rappresentato di aver eliminat o le clausole oggetto di contestazione a seguito dell’avvio del procedimento a partire dal 14 novembre 2012. Al riguardo, è stata depositata copia della nuova versione del contratto visibile all’indirizzo www....servizio...-movie.it . Tale circostanza è confermata da alcune rilevazioni effettuate dagli Uffici in data 7 febbraio 2013 7 . Inoltre, ...azienda... ha rappresentato che sarebbero state avviate negoziazioni con i distributori e i licenzianti dirette a mantenere gli accordi di licenza eliminando le cl ausole in tema di esonero di responsabilità e di limitazione della garanzia.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 20.

Nell’ambito della competenza attribu ita all’Autorità dall'articolo 37- bis del Codice del Consumo, introdotto dall'articolo 5 della Legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione del decreto- legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “ Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ”, tesa a promuovere una tutela amministrativa dei consumatori rispetto alle clausole vessatorie presenti in modu li, modelli o formulari predisposti unilateralmente da professionisti e sottoposti alla sottoscrizione dei consumatori, si ritiene che la clausola che esonera per i danni derivanti dalla fornitura dei contenuti e dalla fruizione del servizio e la clausola con cui non viene fornita alcuna garanzia, contenute nel “contratto di licenza” per il servizio “...servizio... –Movie” offerto da ...azienda..., descritte al pun to II del presente provvedimento e sulle quali è stata avviata l’istruttoria, siano tali da determin are, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto tenuto conto della normativa in tema di garanzia e responsabilità del professionis ta nell’adempimento della prestazione.

21.

In ordine agli obblighi di garanzia legale che gravano sul professionista, giova richiamare la disciplina imperativa dettata dagli articoli 128 e ss. del Codice del Consumo che impone al venditore la consegna al consumatore di beni conformi al contratto e la garanzia per qualsiasi difetto di conformità che si manifesti fino a due anni dalla consegna del bene stesso 8 . Nel caso di 7 Cfr. doc. 8.

8 Ai sensi dell’articolo 129, comma 2, del Codice del Consumo, la conformità al contratto di vendita si presume laddove i beni di consumo: (i) siano i donei all'uso al quale servono abitualmente beni de llo stesso tipo; (ii) siano conformi alla descrizione fatta dal venditore e possied ano le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; (iii) presentino la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello ste sso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del cas o, delle dichiarazioni pubbliche sulle BOLLETTINO N. 15 DEL 22 APRILE 2013 101 difetto di conformita', il Codice del Consumo pr evede all’articolo 130, accanto ai rimedi della riduzione del prezzo o della risoluzione del contra tto, la riparazione o la sostituzione del bene senza spese e oneri per il consumatore en tro un termine congruo dalla richiesta 9 .

22.

Tenuto conto della predetta normativa, la clausola contenuta nel contratto di licenza con cui si dichiara che i contenuti sono forniti “Come Sono” senza “alcuna garanzia e condizione, espressa, implicita o di legge, incluse, senza limitazione...” e che i Distributori dei contenuti “non garantiscono o in altro modo affermano che i Contenuti saranno conformi ai requisiti richiesti dai Clienti” contiene un totale esonero dalla garanzia per la fornitura del contenuto oggetto del servizio “...servizio...-Movie” tale da comportare un osta colo ingiustificato all’esercizio dei diritti del consumatore inerenti la garanzia legale di conformità e per ciò appare qualificabile in termini di vessatorietà ex articolo 33, comma 1 e comma 2, del Codice del Consumo.

Una clausola siffatta esclude la responsabilità del professionista in relazion e all’obbligo di prestare la garanzia legale di conformita'; essa, inoltre, impedisce le azioni del consumatore in caso di inadempimento del professionista.

23.

Per quanto concerne la clausola tesa a lim itare la responsabilità per danni in caso di inadempimento della prestazione, la previsione in base alla quale “In nessun caso ...azienda... o i Distributori dei Contenuti saranno responsabili per danni di qualsiasi tipo e natura, inclusa perdita di dati, risultante dall’uso” dei Contenuti e del servizio ...servizio...-Movie risulta vessatoria ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera b ), comportando un significativo squilibrio tra le parti, dal momento che ha per oggetto o effetto di escludere le azioni dei consumatori con riferimento a possibili danni anche quando essi siano riconducibili ad inadempimento del professionista nell’ipotesi di uso ordinario del bene o del servizio.

24.

Le argomentazioni svolte da ...azienda... S.p.A. nel corso del procedimento non possono essere condivise e non sono in grado di invertire la presunzione di vessatorietà di cui all’articolo 33, commi 1 e 2, lettera b ), del Codice del Consumo.

In ordine all’asserita assenza di un impatto in concreto delle clausole, è sufficiente rilevare che la valutazione svolta ai sensi degli articoli 33 e ss. del Codice del Consumo riguarda clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari e prescinde dal dato fattuale dell’applicazione della cl ausola in uno specifico rapporto e tanto più dal prodursi in concreto di determinati effetti.

25.

Per quanto concerne la circostanza, indicata dalla Parte, che tali clausole rappresenterebbero la trasposizione di clausole imposte da partner commerciali di ...azienda..., essa appare irrilevante posto che la disciplina delle clausole vessatorie è volta a tutelare specificatamente il consumatore come contraente debole. A ciò si aggiunga che l’articolo 34, comma 3, del Codice del Consumo, caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatu ra; (iv) siano altresì idonei all'uso pa rticolare voluto dal consumatore, da que sti portato a conoscenza del venditore al moment o della conclusione del contratto e di cui il venditore abbia preso atto anche per fatti concludenti.

9 La riparazione e la sostituzione del bene, in quanto fina lizzati, in primo luogo, al ripristino della conformita', vanno esperiti in via primaria, mentre il rimedio della riduzione de l prezzo e quello della risoluzione del contratto operano in via sussidiaria, solamente laddove i rimedi primari risultino im possibili o eccessivamente onerosi per il venditore, ovvero non siano stati esperiti tempestivamente o com portino notevoli inconvenienti per il consumator e. La scelta tra i due rimedi della riparazione e della sostituzione è lasciata al consumatore, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

BOLLETTINO N. 15 DEL 22 APRILE 2013 102 circoscrive l’assenza di vess atorietà alle clausole che “riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea ”.

Dalla predetta disposizione discende che ness una efficacia esimente può essere ricondotta all’obbligo di osservare pattuizioni contrattuali dive rse, intercorrenti con altri operatori o prassi di mercato.

26.

Infine, per quanto concerne l’eliminazione delle clausole oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio de ll’8 novembre 2012, presenti nel cont ratto di licenza, si rileva che oggetto di valutazione è il contenuto delle clausole nei termini descritti al punto II del presente provvedimento che, secondo quanto prospettato e documentato dalla Parte, erano in uso quantomeno sino al 13 novembre 2012 10 .

27.

In conclusione, alla luce delle considerazioni svo lte, le clausole che limitano la garanzia e la responsabilità per danni di ...azienda..., descritte al punto II del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi dell’articol o 33, commi 1 e 2, lettera b ), del Codice del Consumo, nella misura in cui sono volte a escludere o limitare le azi oni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista, in quanto idonee a determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

RITENUTO, pertanto, sulla base delle consid erazioni suesposte, che, nell’ambito del “ contratto di licenza ” per il servizio “...servizio... –Movie” offerto da ...azienda... S.p.A. la clausola con cui non è fornita alcuna garanzia e la clausola che esonera per i danni derivanti dalla fornitura dei contenuti e dalla fruizione del servizio, eliminate a partire dal 14 novembre 2012, sono vessatorie ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera b ), del Codice del Consumo in quanto volte ad escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista;

RITENUTO, inoltre, di dover disporre la pubbli cazione di un estratto del presente provvedimento per informare compiutamente i consumatori della ve ssatorietà delle clausole oggetto della presente valutazione sul sito dell’Autorità e de lla Parte, ai sensi dell’articolo 37- bis , comma 1, del Codice del Consumo e dell’articolo 21, comma 8, del Regolamento; che, anche in considerazione del fatto che le clausole risultano essere eliminate da lla Parte dal 14 novembre 2012, dopo l’avvio dell’istruttoria, la predetta pu bblicazione sul sito del profession ista abbia la durata di quindici giorni consecutivi;

DELIBERA che nell’ambito del “ contratto di licenza ” per il servizio “...servizio... –Movie” offerto da ...azienda... S.p.A. la clausola con cui non è fornita alcuna garanzia e la clausola che esonera per i danni derivanti dalla fornitura dei contenuti e dalla fruizione del servizio in uso fino al 13 novembre 2012, così come descritte al punto II del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera b ), del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.

10 Cfr. paragrafo 20 del presente provvedimento.

BOLLETTINO N. 15 DEL 22 APRILE 2013 103 DISPONE a) che la società ...azienda... S.p.A. pubblichi, a sua cura e spese, un estratto del provvedimento ai sensi dell’articolo 37- bis del Codice del Consumo e dell’articolo 21, comma 8, del Regolamento, secondo le seguenti modalita';

1) il testo dell’estratto del provvedimento è quello riportato nell’a llegato al presente provvedimento;

2) il testo dell’estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per quindici giorni consecutivi sulla home page del sito www....servizio...-movie.it con adeguata evidenza graf ica, entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione del presente provvedimento;

b) che la pubblicazione del testo dell’estratto del provvedimento dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la st essa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia del predetto estratto così come pubblicata sulla home page del sito www....servizio...-movie.it .

Ai sensi dell’articolo 37- bis , comma 2, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza , l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b ), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro se ssanta giorni dalla data di com unicazione dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del parere stesso.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L’estratto del provvedimento è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, in apposita sezione del sito inter...servizio... istituzionale dell’Autorita'.

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella BOLLETTINO N. 15 DEL 22 APRILE 2013 104 CV29- COMPRA ON-LINE ...azienda....IT - CONTRATTO CONTENUTI DIGITALI Allegato al provvedimento n. 24289 Allegato al provvedimento del 27 marzo 2013 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex articolo 37- bis del Codice del Consumo.

[Omissis] Le clausole oggetto di valutazione sono volte ad escludere o limitare gli obblighi e la responsabilità del professionista nei confronti de i consumatori che acquistano il servizio ...servizio...-movie offerto da ...azienda... all’indirizzo www....servizio...-movie.it.

Le clausole sono inserite nell’ambito del “ contratto di licenza ” e vengono di seguito riportate;

“- [...] In nessun caso ...azienda... o i Distributori dei Contenuti saranno responsabili per danni di qualsiasi tipo e natura, inclusa perdita di dati, risultante dall’uso o incapacità di usare i Contenuti ed il servizio ...servizio...-Movie. Il Cliente quindi assume la responsabilita', manlevando incondizionatamente ...azienda... e i Distributori di Contenuti, per tutti i danni, costi, spese e conseguenze che quest’ultimo possa subire per l’uso dei Contenuti e del servizio ...servizio...-Movie da parte del Cliente in violazione della legge o delle presenti condizioni.

- I Contenuti sono forniti “Come Sono” ed i Distributori dei Contenuti espressamente dichiarano di non fornire alcuna garanzia e condizione, espressa, implicita o di legge, incluse, senza limitazione, le garanzie di commerciabilita', di idoneità per un particolare scopo, qualità soddisfacente e mancanza di difetti ed altre garanzie equivalenti secondo la legge di qualsiasi giurisdizione. I Distributori dei Contenuti non garantiscono o in altro modo affermano che i Contenuti saranno conformi ai requisiti richiesti dai Clienti”.

[Omissis] La Parte ha rappresentato di aver eliminato le clausole oggetto di contestazione a seguito dell’avvio del procedimento a partire dal 14 novembre 2012. Al riguardo, è stata depositata copia della nuova versione del contratto visibile all’indirizzo www....servizio...-movie.it .

[Omissis] Le clausole che limitano la garanzia e la responsabilità per danni di ...azienda... [omissis] sono vessatorie ai sensi dell’articol o 33, commi 1 e 2, lettera b ), del Codice del Consumo, nella misura in cui sono volte a escludere o limitare le azi oni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista, in quanto idonee a determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

RITENUTO, pertanto, sulla base delle cons iderazioni suesposte, che, nell’ambito del “contratto di licenza” per il servizio “...servizio... –Movie” offerto da ...azienda... S.p.A. la clausola con cui non è fornita alcuna garanzia e la clausola che esonera per i danni derivanti dalla fornitura dei contenuti e dalla fruizione del servizio, eliminate a partire dal 14 novembre 2012, sono vessatorie ai sensi BOLLETTINO N. 15 DEL 22 APRILE 2013 105 dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera b ), del Codice del Consumo in quanto volte ad escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista;

RITENUTO, inoltre, di dover disporre la pubbli cazione di un estratto del presente provvedimento per informare compiutamente i consumatori della ve ssatorietà delle clausole oggetto della presente valutazione sul sito dell’Autorità e de lla Parte, ai sensi dell’articolo 37- bis , comma 1, del Codice del Consumo e dell’articolo 21, comma 8, del Regolamento; che, anche in considerazione del fatto che le clausole risultano essere eliminate da lla Parte dal 14 novembre 2012, dopo l’avvio dell’istruttoria, la predetta pubb licazione sul sito del professionis ta abbia la durata di giorni 15 consecutivi;

DELIBERA che nell’ambito del “ contratto di licenza ” per il servizio “...servizio... –Movie” offerto da ...azienda... S.p.A. la clausola con cui non è fornita alcuna garanzia e la clausola che esonera per i danni derivanti dalla fornitura dei contenuti e dalla fruizione del servizio in uso fino al 13 novembre 2012, [omissis ], sono vessatorie ai sensi dell’articolo 33, comma 1 e comma 2, lettera b ), del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.

[Omissis].

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella Il Cliente quindi assume la responsabilita', manlevando incondizionatamente ...azienda... e i Distributori di Contenuti, per tutti i danni, costi, spese e conseguenze che quest’ultimo possa subire per l’uso dei Contenuti e del servizio ...servizio...-Movie da parte del Cliente in violazione della legge o delle presenti condizioni.

1 Cfr. doc. 1 dell’indice del fascic olo. Visitando il sito inter...servizio... www.compraonline....azienda....it ove l’utente ha la possibilità di essere reindirizzato al sito di ...azienda... www....servizio...-movie.it avente ad oggetto il predetto servizio. Il testo del contratto di licenza è consultabile attraverso la sezione “Supporto c lienti” disponibile all’indirizzo www....servizio...-movie.it . Dalla lettura del contratto emerge che ...azienda..., attraverso il servizio ...servizio...-Movie, non vende o trasferisce i contenuti, ma fornisce al cliente una sublicenza non esclusiva e non trasferib ile necessaria per utilizzare i contenuti licenziati per il sol o ed esclusivo uso personale.

BOLLETTINO N. 15 DEL 22 APRILE 2013 98 - I Contenuti sono forniti “Come Sono” ed i Distributori dei Contenuti espressamente dichiarano di non fornire alcuna garanzia e condizione, espressa, implicita o di legge, incluse, senza limitazione, le garanzie di commerciabilita', di idoneità per un particolare scopo, qualità soddisfacente e mancanza di difetti ed altre garanzie equivalenti secondo la legge di qualsiasi giurisdizione. I Distributori dei Contenuti non garantiscono o in altro modo affermano che i Contenuti saranno conformi ai requisiti richiesti dai Clienti ”.

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE a) L’iter del procedimento 3.

Secondo informazioni acquisite d’ufficio ai fini dell’applicazione dell’articolo 37- bis del Codice del Consumo 2 , in data 8 novembre 2012, è stato avviato il procedimento CV29-Compra on-line ...azienda....it - contratto contenuti digitali nei confronti della società ...azienda....

4.

Nella predetta comunicazione di av vio è stato rappresentato alla Parte che le clausole descritte al punto II del presente provvedimento, in sè o in collegamento tra loro, tenuto conto delle altre clausole contrattuali, fossero ve ssatorie ai sensi degli articoli 33, comma 1 e comma 2, lettere b ), e 35 del Codice del Consumo in quanto tali da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

5.

In particolare, nella predetta comunicazione, è stato rappresentat o che la clausola contenuta nel contratto di licenza che esonera ...azienda... per i danni derivanti dalla fornitura dei contenuti e dalla fruizione del servizio “...servizio...-Movie” anche nell’ipotesi di uso ordinario del servizio, prevedendo una manleva incondizionata a carico del cliente, avrebbe potuto integrare la fattispecie di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 33 del Codice del Consumo , in quanto volta ad escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista.

6.

Inoltre, è stato rappresentato ch e la clausola con cui ...azienda... non fornisce alcuna garanzia, anche per mancanza di difetti e nell’ipotesi in cu i i contenuti non siano conformi ai requisiti richiesti dai Clienti, avrebbe potuto integrare la fattispecie di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 33 del Codice del Consumo, in quanto vo lta ad escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista.

7.

Contestualmente alla comunicazi one di avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del Regolamento, veniva formulata una richiesta di informazioni alla società ...azienda..., chiedendo altresì elementi tali da su perare la presunzione di vessatorietà ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera b ), del Codice del Consumo.

8.

Informata l’Autorità nella sua adunanza del 7 novembre 2012, ai sensi dell’articolo 21, comma 6, del Regolamento, è stata disposta la pubb licazione di un comunicato sul sito istituzionale dell’Autorità ai fini della consultazione di cui all’articolo 37- bis , comma 1, del Codice del Consumo.

2 Cfr. doc. 1 cit.

BOLLETTINO N. 15 DEL 22 APRILE 2013 100 contratti con i titolari della licenza del contenut o digitale commercializzato. In particolare, l’obbligo di eliminare qualsiasi responsabilità del distributore o licenziante viene previsto come condizione per consentire a ...azienda... di comm ercializzare i contenuti digitali licenziati. Al riguardo, la Parte ha depositato copia di un contratto con un soggetto titolare della licenza ove sono presenti le due clausole oggetto del presente procedimento.

17.

Inoltre, ...azienda... sottolinea che il consumatore può consultare il contratto di licenza tanto nell’ambito della procedura di acquisto dei conte nuti offerti da ...azienda... quanto nella sezione “supporto clienti” consultabile ancora prima di procedere co n l’autenticazione necessaria per concludere la procedura di acquisto dei contenuti licenziati.

18.

La Parte ha prodotto i dati relativi al numero di contratti sottoscritti con i consumatori relativi ai contenuti digitali offerti e al numero di richie ste di assistenza tecnica pervenute, evidenziando che nessuna di tali richieste è riconducibile all’ applicazione delle clausole vessatorie in esame.

19.

Infine, la Parte ha rappresentato di aver eliminat o le clausole oggetto di contestazione a seguito dell’avvio del procedimento a partire dal 14 novembre 2012. Al riguardo, è stata depositata copia della nuova versione del contratto visibile all’indirizzo www....servizio...-movie.it . Tale circostanza è confermata da alcune rilevazioni effettuate dagli Uffici in data 7 febbraio 2013 7 . Inoltre, ...azienda... ha rappresentato che sarebbero state avviate negoziazioni con i distributori e i licenzianti dirette a mantenere gli accordi di licenza eliminando le cl ausole in tema di esonero di responsabilità e di limitazione della garanzia.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 20.

Nell’ambito della competenza attribu ita all’Autorità dall'articolo 37- bis del Codice del Consumo, introdotto dall'articolo 5 della Legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione del decreto- legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “ Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ”, tesa a promuovere una tutela amministrativa dei consumatori rispetto alle clausole vessatorie presenti in modu li, modelli o formulari predisposti unilateralmente da professionisti e sottoposti alla sottoscrizione dei consumatori, si ritiene che la clausola che esonera per i danni derivanti dalla fornitura dei contenuti e dalla fruizione del servizio e la clausola con cui non viene fornita alcuna garanzia, contenute nel “contratto di licenza” per il servizio “...servizio... –Movie” offerto da ...azienda..., descritte al pun to II del presente provvedimento e sulle quali è stata avviata l’istruttoria, siano tali da determin are, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto tenuto conto della normativa in tema di garanzia e responsabilità del professionis ta nell’adempimento della prestazione.

21.

In ordine agli obblighi di garanzia legale che gravano sul professionista, giova richiamare la disciplina imperativa dettata dagli articoli 128 e ss. del Codice del Consumo che impone al venditore la consegna al consumatore di beni conformi al contratto e la garanzia per qualsiasi difetto di conformità che si manifesti fino a due anni dalla consegna del bene stesso 8 . Nel caso di 7 Cfr. doc. 8.

8 Ai sensi dell’articolo 129, comma 2, del Codice del Consumo, la conformità al contratto di vendita si presume laddove i beni di consumo: (i) siano i donei all'uso al quale servono abitualmente beni de llo stesso tipo; (ii) siano conformi alla descrizione fatta dal venditore e possied ano le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; (iii) presentino la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello ste sso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del cas o, delle dichiarazioni pubbliche sulle BOLLETTINO N. 15 DEL 22 APRILE 2013 101 difetto di conformita', il Codice del Consumo pr evede all’articolo 130, accanto ai rimedi della riduzione del prezzo o della risoluzione del contra tto, la riparazione o la sostituzione del bene senza spese e oneri per il consumatore en tro un termine congruo dalla richiesta 9 .

22.

Tenuto conto della predetta normativa, la clausola contenuta nel contratto di licenza con cui si dichiara che i contenuti sono forniti “Come Sono” senza “alcuna garanzia e condizione, espressa, implicita o di legge, incluse, senza limitazione...” e che i Distributori dei contenuti “non garantiscono o in altro modo affermano che i Contenuti saranno conformi ai requisiti richiesti dai Clienti” contiene un totale esonero dalla garanzia per la fornitura del contenuto oggetto del servizio “...servizio...-Movie” tale da comportare un osta colo ingiustificato all’esercizio dei diritti del consumatore inerenti la garanzia legale di conformità e per ciò appare qualificabile in termini di vessatorietà ex articolo 33, comma 1 e comma 2, del Codice del Consumo.

Una clausola siffatta esclude la responsabilità del professionista in relazion e all’obbligo di prestare la garanzia legale di conformita'; essa, inoltre, impedisce le azioni del consumatore in caso di inadempimento del professionista.

23.

Per quanto concerne la clausola tesa a lim itare la responsabilità per danni in caso di inadempimento della prestazione, la previsione in base alla quale “In nessun caso ...azienda... o i Distributori dei Contenuti saranno responsabili per danni di qualsiasi tipo e natura, inclusa perdita di dati, risultante dall’uso” dei Contenuti e del servizio ...servizio...-Movie risulta vessatoria ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera b ), comportando un significativo squilibrio tra le parti, dal momento che ha per oggetto o effetto di escludere le azioni dei consumatori con riferimento a possibili danni anche quando essi siano riconducibili ad inadempimento del professionista nell’ipotesi di uso ordinario del bene o del servizio.

24.

Le argomentazioni svolte da ...azienda... S.p.A. nel corso del procedimento non possono essere condivise e non sono in grado di invertire la presunzione di vessatorietà di cui all’articolo 33, commi 1 e 2, lettera b ), del Codice del Consumo.

In ordine all’asserita assenza di un impatto in concreto delle clausole, è sufficiente rilevare che la valutazione svolta ai sensi degli articoli 33 e ss. del Codice del Consumo riguarda clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari e prescinde dal dato fattuale dell’applicazione della cl ausola in uno specifico rapporto e tanto più dal prodursi in concreto di determinati effetti.

25.

Per quanto concerne la circostanza, indicata dalla Parte, che tali clausole rappresenterebbero la trasposizione di clausole imposte da partner commerciali di ...azienda..., essa appare irrilevante posto che la disciplina delle clausole vessatorie è volta a tutelare specificatamente il consumatore come contraente debole. A ciò si aggiunga che l’articolo 34, comma 3, del Codice del Consumo, caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatu ra; (iv) siano altresì idonei all'uso pa rticolare voluto dal consumatore, da que sti portato a conoscenza del venditore al moment o della conclusione del contratto e di cui il venditore abbia preso atto anche per fatti concludenti.

9 La riparazione e la sostituzione del bene, in quanto fina lizzati, in primo luogo, al ripristino della conformita', vanno esperiti in via primaria, mentre il rimedio della riduzione de l prezzo e quello della risoluzione del contratto operano in via sussidiaria, solamente laddove i rimedi primari risultino im possibili o eccessivamente onerosi per il venditore, ovvero non siano stati esperiti tempestivamente o com portino notevoli inconvenienti per il consumator e. La scelta tra i due rimedi della riparazione e della sostituzione è lasciata al consumatore, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

BOLLETTINO N. 15 DEL 22 APRILE 2013 102 circoscrive l’assenza di vess atorietà alle clausole che “riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea ”.

Dalla predetta disposizione discende che ness una efficacia esimente può essere ricondotta all’obbligo di osservare pattuizioni contrattuali dive rse, intercorrenti con altri operatori o prassi di mercato.

26.

Infine, per quanto concerne l’eliminazione delle clausole oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio de ll’8 novembre 2012, presenti nel cont ratto di licenza, si rileva che oggetto di valutazione è il contenuto delle clausole nei termini descritti al punto II del presente provvedimento che, secondo quanto prospettato e documentato dalla Parte, erano in uso quantomeno sino al 13 novembre 2012 10 .

27.

In conclusione, alla luce delle considerazioni svo lte, le clausole che limitano la garanzia e la responsabilità per danni di ...azienda..., descritte al punto II del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi dell’articol o 33, commi 1 e 2, lettera b ), del Codice del Consumo, nella misura in cui sono volte a escludere o limitare le azi oni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista, in quanto idonee a determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

RITENUTO, pertanto, sulla base delle consid erazioni suesposte, che, nell’ambito del “ contratto di licenza ” per il servizio “...servizio... –Movie” offerto da ...azienda... S.p.A. la clausola con cui non è fornita alcuna garanzia e la clausola che esonera per i danni derivanti dalla fornitura dei contenuti e dalla fruizione del servizio, eliminate a partire dal 14 novembre 2012, sono vessatorie ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera b ), del Codice del Consumo in quanto volte ad escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista;

RITENUTO, inoltre, di dover disporre la pubbli cazione di un estratto del presente provvedimento per informare compiutamente i consumatori della ve ssatorietà delle clausole oggetto della presente valutazione sul sito dell’Autorità e de lla Parte, ai sensi dell’articolo 37- bis , comma 1, del Codice del Consumo e dell’articolo 21, comma 8, del Regolamento; che, anche in considerazione del fatto che le clausole risultano essere eliminate da lla Parte dal 14 novembre 2012, dopo l’avvio dell’istruttoria, la predetta pu bblicazione sul sito del profession ista abbia la durata di quindici giorni consecutivi;

DELIBERA che nell’ambito del “ contratto di licenza ” per il servizio “...servizio... –Movie” offerto da ...azienda... S.p.A. la clausola con cui non è fornita alcuna garanzia e la clausola che esonera per i danni derivanti dalla fornitura dei contenuti e dalla fruizione del servizio in uso fino al 13 novembre 2012, così come descritte al punto II del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera b ), del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.

10 Cfr. paragrafo 20 del presente provvedimento.

BOLLETTINO N. 15 DEL 22 APRILE 2013 103 DISPONE a) che la società ...azienda... S.p.A. pubblichi, a sua cura e spese, un estratto del provvedimento ai sensi dell’articolo 37- bis del Codice del Consumo e dell’articolo 21, comma 8, del Regolamento, secondo le seguenti modalita';

1) il testo dell’estratto del provvedimento è quello riportato nell’a llegato al presente provvedimento;

2) il testo dell’estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per quindici giorni consecutivi sulla home page del sito www....servizio...-movie.it con adeguata evidenza graf ica, entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione del presente provvedimento;

b) che la pubblicazione del testo dell’estratto del provvedimento dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la st essa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia del predetto estratto così come pubblicata sulla home page del sito www....servizio...-movie.it .

Ai sensi dell’articolo 37- bis , comma 2, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza , l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b ), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro se ssanta giorni dalla data di com unicazione dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del parere stesso.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L’estratto del provvedimento è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, in apposita sezione del sito inter...servizio... istituzionale dell’Autorita'.

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella BOLLETTINO N. 15 DEL 22 APRILE 2013 104 CV29- COMPRA ON-LINE ...azienda....IT - CONTRATTO CONTENUTI DIGITALI Allegato al provvedimento n. 24289 Allegato al provvedimento del 27 marzo 2013 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex articolo 37- bis del Codice del Consumo.

[Omissis] Le clausole oggetto di valutazione sono volte ad escludere o limitare gli obblighi e la responsabilità del professionista nei confronti de i consumatori che acquistano il servizio ...servizio...-movie offerto da ...azienda... all’indirizzo www....servizio...-movie.it.

Le clausole sono inserite nell’ambito del “ contratto di licenza ” e vengono di seguito riportate;

“- [...] In nessun caso ...azienda... o i Distributori dei Contenuti saranno responsabili per danni di qualsiasi tipo e natura, inclusa perdita di dati, risultante dall’uso o incapacità di usare i Contenuti ed il servizio ...servizio...-Movie. Il Cliente quindi assume la responsabilita', manlevando incondizionatamente ...azienda... e i Distributori di Contenuti, per tutti i danni, costi, spese e conseguenze che quest’ultimo possa subire per l’uso dei Contenuti e del servizio ...servizio...-Movie da parte del Cliente in violazione della legge o delle presenti condizioni.

- I Contenuti sono forniti “Come Sono” ed i Distributori dei Contenuti espressamente dichiarano di non fornire alcuna garanzia e condizione, espressa, implicita o di legge, incluse, senza limitazione, le garanzie di commerciabilita', di idoneità per un particolare scopo, qualità soddisfacente e mancanza di difetti ed altre garanzie equivalenti secondo la legge di qualsiasi giurisdizione. I Distributori dei Contenuti non garantiscono o in altro modo affermano che i Contenuti saranno conformi ai requisiti richiesti dai Clienti”.

[Omissis] La Parte ha rappresentato di aver eliminato le clausole oggetto di contestazione a seguito dell’avvio del procedimento a partire dal 14 novembre 2012. Al riguardo, è stata depositata copia della nuova versione del contratto visibile all’indirizzo www....servizio...-movie.it .

[Omissis] Le clausole che limitano la garanzia e la responsabilità per danni di ...azienda... [omissis] sono vessatorie ai sensi dell’articol o 33, commi 1 e 2, lettera b ), del Codice del Consumo, nella misura in cui sono volte a escludere o limitare le azi oni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista, in quanto idonee a determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

RITENUTO, pertanto, sulla base delle cons iderazioni suesposte, che, nell’ambito del “contratto di licenza” per il servizio “...servizio... –Movie” offerto da ...azienda... S.p.A. la clausola con cui non è fornita alcuna garanzia e la clausola che esonera per i danni derivanti dalla fornitura dei contenuti e dalla fruizione del servizio, eliminate a partire dal 14 novembre 2012, sono vessatorie ai sensi BOLLETTINO N. 15 DEL 22 APRILE 2013 105 dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera b ), del Codice del Consumo in quanto volte ad escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista;

RITENUTO, inoltre, di dover disporre la pubbli cazione di un estratto del presente provvedimento per informare compiutamente i consumatori della ve ssatorietà delle clausole oggetto della presente valutazione sul sito dell’Autorità e de lla Parte, ai sensi dell’articolo 37- bis , comma 1, del Codice del Consumo e dell’articolo 21, comma 8, del Regolamento; che, anche in considerazione del fatto che le clausole risultano essere eliminate da lla Parte dal 14 novembre 2012, dopo l’avvio dell’istruttoria, la predetta pubb licazione sul sito del professionis ta abbia la durata di giorni 15 consecutivi;

DELIBERA che nell’ambito del “ contratto di licenza ” per il servizio “...servizio... –Movie” offerto da ...azienda... S.p.A. la clausola con cui non è fornita alcuna garanzia e la clausola che esonera per i danni derivanti dalla fornitura dei contenuti e dalla fruizione del servizio in uso fino al 13 novembre 2012, [omissis ], sono vessatorie ai sensi dell’articolo 33, comma 1 e comma 2, lettera b ), del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.

[Omissis].

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

23.04.2013 Spataro



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