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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9347 documenti.

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Agcm 23.04.2013    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

AGCM ed prezzo finale diverso nell'ecommerce: sanzioni

"priva di pregio appare anche l’eccezione sollevata dal professionista riguardo al fatto che l’OFT avre bbe riconosciuto legittima la pratica di escludere le commissioni relative all’utilizzo di carte el ettroniche di credito dal prezzo pubblicizzato all’inizio della procedura di acquisto. "
Spataro

 

I

IP117B - ...azienda...

Provvedimento n. 24290 L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 27 marzo 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 22511, del 15 giugno 2011 (PS892), con la quale l’Autorità ha accertato, tra l’altro, la scorrettezza de lle pratiche commerciali consistenti;

A) nelle modalità di prospettazione di taluni messag gi pubblicitari diffusi a mezzo internet e/o a mezzo stampa;

B) nelle modalità di indicazione del prezz o di un biglietto aereo sul sito internet www....azienda....com/it all’inizio del sistema di prenotazione on line dei voli, nonchè nell’impossibilità di perfezionare l’acquisto con la specifica carta di credito indicata come esente da commissioni;

C) nell’eccessiva onerosità della fee amministrativa richiesta per il rimborso di un biglietto aereo non fruito, nonchè nella collocazione all’interno del sito internet del vettore delle informazioni concernenti la procedura per le richieste di rimborso;

D) nelle informazioni e comunicazioni rivolte ai consumatori italiani in lingua diversa dall’italiano (inglese);

E) nei maggiori oneri da corrispondere per i servizi di cambio di date e/o orari e/o nome e/o tratte di un volo e per riemissione della carta di imbarco.

VISTE le proprie delibere n. 22889 del 18 ottobre 2011 e n. 23613 del 30 maggio 2012 (IP117), con le quali l’Autorità ha dapprima contestato e poi accertato che il comp ortamento della società ...azienda... Ltd costituisce violazione dell’art. 27 comma 12, del Codice del Consumo per non aver ottemperato alla delibera del 15 giugno 2011, n. 22 511, con riferimento ai profili di scorrettezza di cui alle pratiche descritte alle precedenti lettere B) e C );

VISTA la propria delibera n. 24093 del 5 dicembre 2012 (IP117B), con la quale l’Autorità ha nuovamente contestato a ...azienda... la violazione dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo per avere reiteratamente inottemperato al provvedimento n. 22511, del 15 giugno 2011, con riferimento ai profili di scorrettezza di cui a lla pratica descritta alla precedente lettera B );

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue;

I. PREMESSA 1.

Con provvedimento n. 22511, del 15 giugno 2011, notificato a ...azienda... in data 28 giugno 2011, l’Autorità ha accertato la scorrettezza di 5 pratic he commerciali poste in essere dal vettore aereo irlandese ...azienda... tra le quali quella descritta alla precedente lettera B) consistente nello scorporo di alcuni elementi di costo rientranti nel prezzo dei biglietti aerei, a volte qualificati anche come “ oneri facoltativi ”, che venivano normalmente separati da l prezzo delle tariffe pubblicizzato ed addebitati ai consumatori nel corso del processo di booking (ad es. il web check in e l’IVA sui voli BOLLETTINO N. 15 DEL 22 APRILE 2013 21 nazionali italiani) o al termine dello stesso processo di prenotazione al momento del pagamento con carta di credito (la tariffa amministrativa ).

2.

Tali elementi di costo, aggiungendosi ed incrementando considerevolmente la tariffa inizialmente proposta, erano in grado di falsare in maniera apprezzabile la scelta del consumatore in relazione al costo effettivo del servizio 1 , non osservando quel principio secondo il quale il prezzo dei biglietti per il trasporto aereo deve essere chiaramente ed integralmente indicato, sin dal primo contatto con il consumatore, in modo da rendere immediatamente e chiaramente percepibile l’esborso finale.

3.

Con specifico riferimento alla tariffa amministrativa per pagamento con carta di credito, il provvedimento che ha sanz ionato la pratica ha accertato che tale supplemento non corrisponde a un servizio diverso e ulteriore, rispetto a quello di trasporto 2 e che, trattandosi di una componente di costo del servizio offerto dal professionista no n separabile dal prezzo del biglietto aereo, risulta inscindibilmente connesso alle modalità di pagamento accettate dal professionista per regolare le transazioni effettuate on line sul proprio sito internet in lingua italiana.

4.

Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione della pratica commerciale sopra descritta.

5.

Non avendo il professionista adottato, entro il termine previsto nella delibera n. 22511 3 , alcuna misura al fine di rimuovere i profili di scorrett ezza accertati dall’Autorità in relazione alla condotta sopra descritta, con provvedimento n. 22889 del 18 ottobre 2011, l’Autorità ha contestato a ...azienda... di aver violato, per questo specifico aspetto, la più volte citata delibera del 15 giugno 2011, n. 22511 4 , successivamente deliberandone l’inottemperanza con provvedimento n. 23613 del 30 maggio 2012 5 .

6.

In quest’ultimo provvedimento l’Autorita', pur accertando l’in ottemperanza e applicando una sanzione amministrativa, ha tenuto in debita considerazione l’impegno del professionista a modificare definitivamente, entro la data del 1° dicembre 2012, le modalità di rappresentazione ai 1 Inoltre, anche l’impossibilità di perfezi onare l’acquisto di un biglietto aereo sul sito internet ...azienda... con la specifica car ta di credito indicata come esente da commissioni, è stata r itenuta condotta non rispondente a cr iteri di normale diligenza.

2 Tale principio trova conferma non solo nella giurisprudenza amministrativa, ma anche nella normativa nazionale (Legge 2 aprile 2007 n. 40), negli orientamenti espressi dalla Comm issione Europea a seguito dell’ indagine (Sweep) condotta nel 2007 per l’applicazione della Direttiva sulle pratiche commerci ali scorrette e, più recentemente, nel Regolamento CE n.

1008/2008, recante “Norme comuni per prestazione di servizi aerei nella Comunità ”, in GUCE, L 293/3, del 31 ottobre 2008.

3 La lettera m) del provvedimento n. 22511 prevedeva “ che il professionista comunicasse a ll’Autorita', entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente provved imento, le iniziative assunt e in ottemperanza alle diffida di cui ai punti a), b), c), ed e) ”. Specificamente, la lettera b) si rife riva alla pratica indicata nel provvedimento come lett. B e relativa ai diversi supplementi aggiuntivi rispetto al prezzo inizialmente proposto, tra cui la commissi one per pagamento con carta di credito.

4 Taluna documentazione acquisita d’uffi cio in data 14 ottobre 2011 dimostrava, infatti, che i prezzi dei biglietti aerei offerti in promozione dal professionista sulla home page del proprio sito web e quelli indicati nel processo di prenotazione on line nello stesso sito internet , risultavano al netto del web check in e dell’IVA sui voli nazionali italiani, nonchè della tariffa amministrativa per pa gamento con carta di credito. Tali oneri ve nivano aggiunti in un momento successivo alla scelta della tariffa da parte del consumatore.

5 Nel corso del procedimento di inotte mperanza, il professionista ha implementa to le misure proposte sia per ciò che concerne la web check in fee che per quanto riguarda le ulteriori voci di costo inevitabili e prevedibili che venivano presentate nel corso della procedura di prenotazione separatamente dalla tariffa (ad es. Tassa ETS Levy), mentre, in relazione alla tariffa amministrativa, Ry anair si impegnava a non scorporarla dal prezzo del biglietto a partire dal 1° dicembre 2012.

Cfr. le delibere relative al caso IP 117 – ...azienda..., pubblicate sul sito www.agcm.it - Bollettino Settimanale - Anno XXI - n. 43, del 14 novembre 2011 e Anno XXII - n.22 del 20/06/2012.

BOLLETTINO N. 15 DEL 22 APRILE 2013 32 esempio, l’utilizzo di specifici strumenti di pagamento che si intendano favorire per motivi di efficienza o convenienza economica (cfr . punto 207 della delibera citata).

29.

Tale supplemento, infatti, non corrisponde a un servizio diverso e ulteriore, rispetto a quello di trasporto, ma risulta inscindibi lmente connesso alle modalità di pagamento normalmente accettate dal professionista per regolare le transazioni effettuate on line sul proprio sito internet in lingua italiana. Si tratta, pertanto, di una componente di costo del servizio offerto dal professionista, come tale non separabile dal prezzo del biglietto aereo.

30.

Tale principio è stato confermato del giudice amministrativo, in particolare nella sentenza del TAR - Sez. I - n. 3318/12, il quale ha, tra l’altro, r itenuto, che “(...) dal supplemento per l’acquisto del biglietto on line non si può prescindere: non v’è per l’utente (....), un modo, nell’immediatezza dell’acquisto, per pagare on line il biglietto senza dover versare il supplemento;

sicchè questo è dunque per lui inevitabile ” 20 .

31.

Nella fattispecie in esame - così come rilevata prima delle definitive modifiche apportate al sistema di prenotazione di ...azienda... in data 7 febbraio 2013, per i consumatori italiani titolari di numerose carte di credito comunemente utilizzate ( Visa, Master Card, ...azienda... Mastercard , ...azienda... Visa , ecc .) 21 - l’indicazione all’inizio del proce sso di prenotazione di una tariffa non risulta confermata ma si increm enta in relazione all’applicazione , al termine del processo di prenotazione/acquisto, di un supplemento Tassa carta di credito , pari al 2% dell’ammontare richiesto, reiterando appieno la pra tica commerciale scorretta già accertata.

32.

In particolare, deve essere respinta la tesi circa la corretta adozione dell’impegno assunto con l’inclusione dell’admin fee nella tariffa inizialmente proposta, dal momento che la successiva applicazione di una nuova e diversa fee in relazione al pagamento con carta di credito rappresenta una condotta che solo formalmente realizza l’impe gno assunto mentre sost anzialmente reitera la condotta scorretta precedentemente sanzionata, mant enendo l’applicazione di un supplemento al momento del pagamento con carta di credito. Non rilevano, infatti, ri spetto alla pratica accertata, il diverso nomen , il diverso meccanismo seguito ovve ro il minore o maggiore ambito di applicazione, trattandosi in tutti i casi della pr osecuzione della medesima pratica commerciale scorretta e quindi di una sostanziale inottemperanza alla citata delibera.

33.

Ma vi è di piu'. In tal modo il professionista è venuto meno ad un impegno che aveva assunto e presentato nel corso del procedimento di inottemperanza per cessare definitivamente la pratica, peraltro dallo stesso espressamente subordinato alla contestuale cessazione da parte dei principali concorrenti per non subire uno svantaggio commerciale nei riguardi degli stessi.

34.

Sulla base di tali, ineludibili, presupposti, priva di pregio appare anche l’eccezione sollevata dal professionista riguardo al fatto che l’OFT avre bbe riconosciuto legittima la pratica di escludere le commissioni relative all’utilizzo di carte el ettroniche di credito dal prezzo pubblicizzato all’inizio della procedura di acquisto. Si tratta di una diversa procedura, successiva a quella dell’Autorità (con riferimento non solo al procedimento principale - delibera n. 22511, del 15 20 E ciò senza necessità di un rinvio pregi udiziale alla Corte di Giustizia sulla co rretta interpretazione dell’articolo 23 del Reg. CE n. 1008/2008.

21 In proposito, non appare accoglibile qua nto affermato dal professionista laddove ritiene di aver sostanzialmente modificato i mezzi di pagamento a disposizione del consumat ore, rendendo l’utilizzo delle carte di credito residuali posto che tale modalità di pagamento è prevista, tra le altre, in misura significativa (Visa, Master Card, ...azienda... Mastercard, ...azienda... Visa, ecc.), BOLLETTINO N. 15 DEL 22 APRILE 2013 33 giugno 2011 – ma anche alla prima inottemperanza - n. 23613 del 30 maggio 2012), in un diverso ordinamento e che riguarda impegni diversi rispetto a quelli assunti dallo stesso professionista con questa Autorita'. Si tratta pertanto di elementi no n rilevanti ai fini del procedimento in esame.

35.

Alla luce di quanto esposto, il nuovo sistema di prenotazione on line adottato da ...azienda... al momento dell’avvio del procedimento IP117B costituisce, pertanto, reiterata inottemperanza alle precedenti delibere dell’Autorita', in violazione dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo.

IV. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 36.

Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’ Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 di euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

37.

In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689 /81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo. In primo luogo rileva l’importanza dell’operatore, uno dei principali vettori aerei europei e in posizione di leader in Italia con oltre 22 milioni di passeggeri trasportati nel 2012.

38.

In ordine alla valutazione della gravità della condotta, essa deve ritenersi particolarmente grave in primo luogo avuto riguardo alla circostanza che trattasi di reiterata inottemperanza e che essa interviene a fronte del mancato rispetto degli impegni che il professionista aveva presentato nel corso della prima procedura di inottemperanza, oggetto di particolare apprezzamento da parte dell’Autorità in relazione alla prospettata definitiv a cessazione della pratica; inoltre, assume anche rilievo il fatto che fosse stato ...azienda... a richiedere la contestuale cessazione della analoga condotta da parte delle altre maggiori compagnie operanti sul mercato italiano, mentre al momento indicato per la sua definitiva eliminazione, ovvero alla data del 1° dicembre 2012, ha proceduto, diversamente dai concorrenti, con modalità che re iteravano sostanzialmente la condotta scorretta, venendo quindi a trarre un indubbio vantaggio proprio rispetto ai concorrenti.

39.

Inoltre, sempre ai fini della valutazione della gravita', si deve tener conto del numero di transazioni effettuate nel periodo dell’infrazione stimate sulla base del numero passeggeri mese (complessivamente circa 2 milioni), dell’ampia diffusione dei pagamenti con carta di credito, che permettono di apprezzare l’impatto sui consumatori italiani conseguente alla reiterazione della condotta.

40.

Per quanto concerne la durata della violazione, dagli elementi acquisiti in atti emerge che la reiterazione della pratica contestata è stata rea lizzata dal 1° dicembre 2012 al 7 febbraio 2013.

41.

Considerati tali elementi, nonchè tenuto conto che nel caso di reiterata inottemperanza l'Autorita', ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e s.m.i., può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni , atteso che il professionista ha provveduto, in corso di proced imento alla rimozione dei profili di scorrettezza della pratica commerciale, si ritiene oppo rtuno procedere soltanto con una sanzione amministrativa, che viene determinata nella misura di 400.000 € (quattrocentomila euro).

Tutto ciò premesso e considerato;

BOLLETTINO N. 15 DEL 22 APRILE 2013 34 DELIBERA a) che il comportamento della società ...azienda... Lt d, consistito nell’aver violato, con specifico riferimento alla pratica di cui alla lettera B ), la delibera del 15 giugno 2011, n. 22511, costituisce inottemperanza a quest’ultima;

b) di comminare alla società Ryan air Ltd, con specifico riferimento alla pratica di cui alla lettera B ), una sanzione amministrativa pecuniaria di 400.000 € (quattrocentomila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazion e del presente provvedimento, u tilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo pr esso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il mode llo può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Ita liane S.p.A., ovvero utili zzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it .

Ai sensi dell’art. 37, comma 49 del decreto legg e n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di r itardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data imme diata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

23.04.2013 Spataro



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