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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9282 documenti.

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Equo compenso 11.03.2013    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Equo compenso: le conclusioni dell'avv. generale alla Corte Europea sul caso Amazon

"Tuttavia, i paragrafi 2 e 3, dell'articolo 5, della direttiva 2001/29 prevedono la facoltà per gli Stati membri di disporre talune eccezioni e limitazioni a tale diritto. In particolare, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della medesima direttiva, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre un'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione dell'autore sulla sua opera per quanto riguarda le «riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso» (eccezione detta «per copia privata»)"
Spataro

 

&

 

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

PAOLO Mengozzi

presentate il 7 marzo 2013 (1)

Causa C‑521/11

Amazon.com International Sales Inc.

Amazon EU Sàrl

Amazon.de GmbH

Amazon.com GmbH, in Liquidation

Amazon Logistik GmbH

contro

Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Oberster Gerichtshof, (Austria)]

«Diritto d'autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE - Diritto di riproduzione - Eccezioni e limitazioni - Eccezione della copia per uso privato - Equo compenso - Possibilità di rimborso del prelievo per copie private applicato a dispositivi, apparecchi e materiali collegati alla riproduzione digitale - Finanziamento di istituzioni a fini sociali e culturali per i titolari dei diritti - Pagamento dell'equo compenso in diversi Stati membri»




1.        La protezione del diritto d'autore costituisce un settore del diritto estremamente complesso in cui gli interessi in gioco sono svariati e in cui la rapidità dell'evoluzione tecnologica ha mutato e continua a mutare profondamente la natura stessa delle opere protette, le modalità del loro utilizzo, nonché i modelli della loro commercializzazione ponendo incessantemente nuove sfide per la protezione dei diritti degli autori delle opere stesse e per il giusto bilanciamento degli interessi in causa.

2.        Nell'ambito di una strategia finalizzata a favorire lo sviluppo della società dell'informazione in Europa, il legislatore dell'Unione europea ha tentato di armonizzare taluni aspetti del diritto d'autore mediante, tra l'altro, l'adozione della direttiva 2001/29/CE (in prosieguo: la «direttiva 2001/29»)(2) oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria). La direttiva 2001/29 è stata adottata con gli obiettivi dichiarati di fornire un quadro giuridico armonizzato nel mercato interno garantendo l'assenza di distorsioni risultanti dalla diversità delle normative degli Stati membri (3) e di permettere l'adattamento a nuove forme di sfruttamento dei diritti, a nuove forme di uso e allo sviluppo tecnologico (4).

3.        Tuttavia, in quanto soluzione di compromesso tra le diverse tradizioni e concezioni giuridiche esistenti negli Stati membri dell'Unione (5), la direttiva 2001/29 ha finito per lasciare non armonizzati diversi aspetti della disciplina del diritto d'autore, prevedendo numerose deroghe e lasciando agli Stati membri considerevoli margini operativi per il suo recepimento, tanto che ci si è chiesti se, nonostante gli obiettivi dichiarati, il legislatore dell'Unione non abbia in realtà rinunciato in pratica ad armonizzare il diritto d'autore (6).

4.        In tali circostanze la direttiva ha dato luogo a diversi problemi di attuazione di cui il procedimento nazionale in cui si sono posti i quattro quesiti pregiudiziali posti alla Corte nella presente causa costituisce un esempio paradigmatico. Tale procedimento concerne, infatti, una controversia tra un gruppo internazionale attivo nella commercializzazione via internet di supporti di registrazione e una società di gestione collettiva dei diritti d'autore riguardo al pagamento dell'«equo compenso» previsto dalla direttiva 2001/29 come indennizzo per l'uso delle opere protette da diritto d'autore. L'applicazione in concreto da parte degli Stati membri della nozione di equo compenso costituisce una delle questioni più complesse della direttiva 2001/29 e continua a porre problemi di relazione tra questa e le diverse normative nazionali di trasposizione. La Corte ha già avuto modo di occuparsi di tale questione e di formulare taluni principi guida in materia (7) e dovrà in un futuro prossimo occuparsi di nuovo a diverse riprese della questione (8).

5.        Tuttavia, prima di analizzare le questioni sottese alla presente causa in cui la Corte è chiamata, da un lato, ad integrare la propria giurisprudenza riguardo alla nozione di equo compenso e, dall'altro, a rispondere a talune nuove questioni specifiche che si pongono al riguardo, non posso esimermi dal rilevare come le risposte che la Corte ha fornito e fornirà ai diversi quesiti sollevati dai giudici nazionali si inquadrano necessariamente nel contesto normativo definito dalle norme esistenti di diritto dell'Unione. Orbene, se in un contesto normativo definito le risposte della Corte danno importanti indicazioni per l'identificazione in concreto delle forme, dell'estensione e delle modalità di tutela del diritto d'autore e per il bilanciamento dei diversi interessi in gioco, spetta tuttavia al legislatore dell'Unione fornire un quadro normativo appropriato che, sulla base di scelte anche di natura politica, permetta di determinare in modo inequivoco dette forme, estensione e modalità nonché detto bilanciamento. In tale prospettiva, non può che essere salutata positivamente la recente iniziativa assunta dalla Commissione europea con l'approvazione di un piano d'azione finalizzato a modernizzare il diritto d'autore (9).

6.        A tale riguardo ritengo importante ancora osservare che risulterà evidente dall'analisi di alcune questioni poste dalla presente causa, che numerosi problemi di applicazione della direttiva 2001/29 derivano dall'insufficiente livello di armonizzazione della disciplina del diritto d'autore nell'Unione. Ciò dimostra a mio avviso che, benché sia importante rispettare le summenzionate diverse tradizioni e concezioni giuridiche esistenti in materia negli Stati membri, tuttavia, al fine di elaborare un quadro giuridico moderno in Europa per il diritto d'autore che, tenendo conto dei diversi interessi in gioco, permetta di assicurare l'esistenza di un vero mercato unico in questo settore favorendo la creatività, l'innovazione e l'emergere di nuovi modelli di attività economica, occorre necessariamente procedere nella direzione del perseguimento di un livello nettamente maggiore di armonizzazione delle normative nazionali rispetto a quello raggiunto con la direttiva 2001/29.

I -    Contesto normativo

A -    Diritto dell'Unione

7.        Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2001/29, gli Stati membri riconoscono, in linea di principio, agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle loro opere.

8.        Tuttavia, i paragrafi 2 e 3, dell'articolo 5, della direttiva 2001/29 prevedono la facoltà per gli Stati membri di disporre talune eccezioni e limitazioni a tale diritto. In particolare, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della medesima direttiva, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre un'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione dell'autore sulla sua opera per quanto riguarda le «riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso» (eccezione detta «per copia privata») (10).

B -    Diritto nazionale

9.        L'articolo 42 della Urheberrechtsgesetz (11) (legge austriaca sul diritto d'autore; in prosieguo: l'«UrhG») prevede quanto segue:

«1. Chiunque può realizzare copie isolate, su carta o su un supporto simile, di un'opera per suo uso personale.

2. Chiunque può realizzare copie isolate, su supporti diversi da quelli indicati al paragrafo 1, di un'opera, per suo uso personale e a fini di ricerca nella misura in cui ciò sia giustificato dall'obiettivo non commerciale perseguito.

3. Chiunque può realizzare copie isolate di opere che sono state pubblicate nell'ambito di informazioni giornalistiche per suo uso personale, a condizione che si tratti di un uso analogo.

4. Qualunque persona fisica può realizzare copie isolate di un'opera su supporti diversi da quelli indicati al paragrafo 1 per uso privato e a fini non direttamente o indirettamente commerciali.

5. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 6 e 7 del presente articolo, non si configura una riproduzione per uso privato o personale se essa ha luogo con l'obiettivo di mettere l'opera a disposizione del pubblico attraverso la copia. Le copie realizzate per uso privato o personale non possono essere utilizzate per mettere l'opera a disposizione del pubblico.

(...)».

10.      Il paragrafo 6 dell'articolo 42, dell'UrhG prevede, a determinate condizioni, la c.d. eccezione per uso personale d'insegnamento a favore delle scuole e delle università. Il paragrafo 7 dello stesso articolo prevede, a determinate condizioni, un'eccezione per le copie riprodotte da enti accessibili al pubblico che collezionano opere a fini non direttamente o indirettamente economici o commerciali (c.d. copia per uso personale di collezioni).

11.      L'articolo 42ter dell'UrhG prevede:

«1. Se per la sua natura è dato attendersi che un'opera radiodiffusa o messa a disposizione del pubblico o registrata su un supporto di registrazione d'immagini o sonora, prodotta a fini commerciali, venga riprodotta, ai sensi dell'articolo 42, paragrafi 2‑7, mediante fissazione su un supporto di registrazione d'immagini o sonora, per uso personale o privato, l'autore ha diritto ad un'equa remunerazione (remunerazione per cassette vergini) qualora il materiale da supporto sia immesso nel mercato nazionale, a fini commerciali e a titolo oneroso; sono considerati come materiale da supporto per registrazione, i supporti di registrazione di immagini o sonora vergini adatti a tali riproduzioni o altri supporti di registrazione d'immagini o sonora a tal fine destinati.

(...)

3. Le seguenti persone sono tenute al pagamento dell'equa remunerazione:

1)      per ciò che riguarda la remunerazione a titolo di cassette vergini e quella per gli apparecchi, colui il quale, da un luogo situato sul territorio nazionale o all'estero, ha immesso per primo nel mercato, a fini commerciali e a titolo oneroso, il materiale da supporto o gli apparecchi;

(...)

5. Solo le società di gestione collettiva dei diritti d'autore possono far valere il diritto alla remunerazione prevista dai paragrafi 1 e 2.

6. La società di gestione collettiva dei diritti d'autore è tenuta a rimborsare l'equa remunerazione:

1)       a colui che esporta verso l'estero supporti di registrazione o un apparecchio di riproduzione prima della sua vendita al consumatore finale;

2)       alla persona che utilizza i supporti di registrazione per una riproduzione con il consenso del soggetto legittimato; indizi in tal senso sono sufficienti».

12.      L'articolo 13 della Verwertungsgesellschaftengesetz (legge austriaca sulle società di gestione collettiva, in prosieguo «VerwGesG» (12)) dispone:

«1. Le società di gestione collettiva possono creare istituzioni a fini sociali e culturali per i soggetti legittimati beneficiari che esse rappresentano nonché per i membri della loro famiglia.

2. Le società di gestione collettiva che fanno valere il diritto alla remunerazione a titolo di cassette vergini hanno l'obbligo di creare istituzioni a fini sociali o culturali e di versare a queste il 50% dell'importo dei ricavi generati con tale remunerazione, al netto delle relative spese di gestione».

II - Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

13.      La società attrice nel procedimento principale, Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft m.b.H. (in prosieguo: «Austro-Mechana») è una società di gestione collettiva dei diritti che esercita in Austria, come tale ed in virtù di contratti con altre società di gestione collettiva straniere e austriache, i diritti degli autori e dei titolari di diritti connessi. Essa costituisce, in particolare, il soggetto legittimato ad ottenere in Austria il pagamento della remunerazione a titolo di cassette vergini di cui all'articolo 42ter, paragrafo 1, dell'UrhG.

14.      Le società convenute, Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, in Liquidation e Amazon Logistik GmbH (in prosieguo congiuntamente anche: le «società del gruppo Amazon»), appartengono tutte al gruppo internazionale Amazon, attivo, tra l'altro, nella vendita di prodotti via internet, tra cui anche supporti di registrazione d'immagini o sonora ai termini della normativa austriaca.

15.      A partire almeno dal 2003, le società del gruppo Amazon, in collaborazione tra loro e in base a ordini effettuati via internet, hanno messo in circolazione in Austria supporti di registrazione d'immagini o sonora quali CD e DVD vergini, carte di memorizzazione e lettori MP3.

16.      Austro-Mechana ha adito in giudizio le società del gruppo Amazon pretendendo da loro, in solido, il versamento dell'equa remunerazione prevista dall'articolo 42ter, paragrafo 1, dell'UrhG per il materiale da supporto messo in circolazione in Austria tra il 2002 e il 2004. Relativamente al primo semestre del 2004, Austro-Mechana ha fatto valere una pretesa pecuniaria quantificata in EUR 1 856 275. Relativamente agli anni 2002 e 2003, nonché al periodo a partire da giugno del 2004, Austro-Mechana ha chiesto di obbligare le società del gruppo Amazon a fornire informazioni contabili inerenti al materiale da supporto immesso in Austria riservandosi la quantificazione della domanda di pagamento per tali periodi.

17.      Il giudice di primo grado, con sentenza parziale, ha accolto, la richiesta di informazioni contabili e si è riservato la decisione sulla domanda di pagamento. Il giudice d'appello ha confermato la sentenza di primo grado.

18.      Adito con l'impugnazione della sentenza d'appello, l'Oberster Gerichtshof, giudice del rinvio, ha sospeso il procedimento principale sottoponendo alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali (13):

«1)      Se si configuri un "equo compenso" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 qualora:

(a)      i soggetti legittimati, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2001/29, abbiano diritto ad un'equa remunerazione che può essere fatta valere esclusivamente dalla società di gestione collettiva dei diritti nei confronti di colui che immette per primo nel mercato nazionale, a fini commerciali e a titolo oneroso, materiale da supporto destinato alla riproduzione delle loro opere,

(b)      detto diritto non dipenda dal fatto che l'immissione in commercio sia effettuata presso distributori, persone fisiche o giuridiche per utilizzo a fini non privati oppure persone fisiche per utilizzo a fini privati,

(c)      ma colui che utilizza il materiale da supporto per la riproduzione sulla base del consenso del soggetto legittimato oppure lo riesporta prima della cessione al consumatore finale abbia diritto al rimborso della remunerazione nei confronti della società di gestione collettiva dei diritti.

2)      In caso di soluzione negativa della prima questione:

2.1)      se si configuri un "equo compenso" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, qualora il diritto indicato nella prima questione sub (a) sussista solo in relazione ad un'immissione in commercio presso persone fisiche che utilizzino a fini privati il materiale da supporto per riproduzione.

2.2)      In caso di soluzione affermativa della seconda questione sub 2.1:

se, nel caso di immissione in commercio presso persone fisiche, debba presumersi, fino a prova contraria, che esse utilizzeranno per fini privati il materiale da supporto per riproduzione.

3)      In caso di soluzione affermativa della prima questione o della seconda questione sub 2.1:

se dall'articolo 5 della direttiva 2001/29 o da un'altra disposizione del diritto dell'Unione derivi l'insussistenza del diritto alla prestazione di un equo compenso che deve essere fatto valere da una società di gestione collettiva dei diritti qualora detta società sia tenuta per legge a versare la metà dei proventi non ai soggetti legittimati beneficiari, ma a destinarla ad istituzioni sociali e culturali.

4)      In caso di soluzione affermativa della prima questione o della seconda questione sub 2.1:

se l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 o un'altra disposizione del diritto dell'Unione osti al diritto alla prestazione di un equo compenso che deve essere fatto valere da una società di gestione collettiva dei diritti, qualora sia stato già versato in un altro Stato membro - sebbene, eventualmente, su un fondamento contrario al diritto dell'Unione - un compenso adeguato per l'immissione in commercio del materiale da supporto».

III - Procedimento dinanzi alla Corte

19.      L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria in data 12 ottobre 2011. Hanno depositato osservazioni le società del gruppo Amazon, Austro-Mechana, i governi austriaco, finlandese, francese e polacco, nonché la Commissione. All'udienza, la quale ha avuto luogo il 6 dicembre 2012, sono intervenuti le società del gruppo Amazon, Austro-Mechana, i governi austriaco e polacco, nonché la Commissione.

IV - Analisi giuridica

A -    Osservazioni preliminari

20.      Le questioni pregiudiziali poste dal giudice del rinvio concernono tutte la nozione di «equo compenso» di cui alla direttiva 2001/29 (14).

21.      Come emerge dall'articolo 42, paragrafo 4, dell'UrhG, la Repubblica d'Austria ha introdotto nel proprio ordinamento nazionale l'«eccezione per copia privata» di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29. L'«equo compenso» relativo ad essa a favore degli autori è previsto dall'articolo 42ter, paragrafo 1, dell'UrhG nella forma dell'«equa remunerazione».

22.      Tuttavia, risulta dal paragrafo 1, dell'articolo 42ter, della UrhG che, in Austria, il pagamento dell'equa remunerazione è previsto a favore dell'autore non solo nel caso di riproduzione della sua opera da parte di una persona fisica per fini privati ai termini dell'articolo 42, paragrafo 4, dell'UrhG, ma in tutti i casi di riproduzione dell'opera stessa contemplati dai paragrafi da 2 a 7 dell'articolo 42 dell'UrhG. Ne consegue che, nel diritto austriaco, l'equa remunerazione non corrisponde solamente all'equo compenso dovuto dalla persona fisica per l'eccezione per copia privata, ma essa è dovuta anche in altri casi considerati dall'UrhG come di «uso personale» rientranti in altre eccezioni previste dall'articolo 42 dell'UrhG (15).

23.      Questa considerazione preliminare, la quale rileverà, come vedremo, nel corso dell'analisi, mi porta a ritenere che, a parte la seconda questione pregiudiziale la quale riguarda esclusivamente l'eccezione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) della direttiva, la portata delle altre questioni pregiudiziali non sia limitata all'eccezione per copia privata, ma debba essere considerata in relazione alla nozione di equo compenso in generale ai termini della direttiva 2001/29.

24.      A tale riguardo, mi limito ancora a rilevare, a titolo incidentale, che, a condizione che le eccezioni previste dalla normativa nazionale siano compatibili con le disposizioni della direttiva, un sistema del genere, che prevede il pagamento di un equo compenso anche per eccezioni diverse dall'«eccezione per copia privata», non è di per sé contrario alla direttiva 2001/29 (16). Spetterà comunque eventualmente al giudice del rinvio, nel caso in cui ciò si renda necessario, verificare sulla base dei criteri propri al diritto dell'Unione (17) la compatibilità di tali eccezioni con le disposizioni della direttiva (18).

25.      Ciò premesso, al fine di poter rispondere in modo adeguato alle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio ritengo opportuno ricapitolare taluni principi espressi dalla Corte relativamente alla nozione di equo compenso di cui alla direttiva 2001/29.

B -    La giurisprudenza della Corte sulla nozione di «equo compenso» ai sensi della direttiva 2001/29

26.      Come già rilevato al paragrafo 4 la Corte ha avuto modo di pronunciarsi a diverse riprese sulla nozione di equo compenso di cui alla direttiva 2001/29. Risulta in particolare dalla giurisprudenza che tale nozione costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione, che dev'essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri che abbiano introdotto l'eccezione per copia privata. Tale interpretazione uniforme è indipendente dalla facoltà riconosciuta agli Stati medesimi di determinare, entro i limiti imposti dal diritto dell'Unione, segnatamente dalla stessa direttiva, la forma, le modalità di finanziamento e di prelievo nonché l'entità di tale equo compenso (19).

27.      La configurazione e l'entità dell'equo compenso sono connesse al danno derivante per l'autore dalla riproduzione della sua opera protetta effettuata senza autorizzazione per fini privati. In tale prospettiva, l'equo compenso dev'essere considerato quale contropartita del pregiudizio subito dall'autore. Ne consegue che esso dev'essere necessariamente calcolato sulla base del criterio del pregiudizio causato agli autori delle opere protette per effetto dell'introduzione dell'eccezione per copia privata (20). Tuttavia, come emerge dal considerando 31 della direttiva 2001/29, occorre mantenere un «giusto equilibrio» tra i diritti e gli interessi degli autori, beneficiari dell'equo compenso, da un lato, e quelli degli utenti dei materiali protetti, dall'altro (21).

28.      La realizzazione di una copia da parte di una persona fisica che agisca a titolo privato dev'essere considerata quale atto idoneo a causare un pregiudizio per l'autore dell'opera interessata. Incombe, pertanto, in linea di principio, al soggetto che ha causato il pregiudizio al titolare esclusivo del diritto di riproduzione, ossia l'autore, risarcire il danno connesso con tale riproduzione, finanziando il compenso che sarà corrisposto al titolare (22).

29.      Tuttavia, tenuto conto delle difficoltà pratiche per individuare gli utenti privati nonché per obbligarli a indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio loro procurato, nonché in considerazione del fatto che il pregiudizio che può derivare da ogni utilizzazione privata, singolarmente considerata, può risultare minimo senza quindi far sorgere un obbligo di pagamento (23), la Corte ha ritenuto che sia consentito agli Stati membri istituire, ai fini del finanziamento dell'equo compenso, un «prelievo per copia privata» a carico non dei soggetti privati interessati, bensì di coloro che dispongono di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale e che, quindi, conseguentemente, di diritto o di fatto, mettono tali apparecchiature a disposizione dei soggetti privati ovvero rendono loro un servizio di riproduzione. Nell'ambito di un siffatto sistema, il versamento del canone per le copie private incombe a tali soggetti (24).

30.      La Corte ha inoltre precisato che, considerato che il suddetto sistema consente ai debitori di ripercuotere il costo del prelievo per copia privata sul prezzo della messa a disposizione di tali apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione ovvero sul prezzo del servizio di riproduzione da essi reso, l'onere del prelievo incombe in definitiva sull'utente privato che paga tale prezzo il quale dev'essere considerato, in realtà, quale «debitore indiretto» dell'equo compenso. Un tale sistema è conforme al «giusto equilibrio» da realizzare tra gli interessi degli autori e quelli degli utenti dei materiali protetti (25).

31.      La Corte ha chiarito che sussiste quindi necessariamente un nesso tra l'applicazione del prelievo per copie private a tali apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale e l'uso dei medesimi a fini di riproduzione privata. Conseguentemente, l'applicazione indiscriminata del prelievo per copie private nei confronti di tutti i tipi di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale, ivi compresa l'ipotesi in cui essi siano stati acquistati da soggetti diversi da persone fisiche, a fini manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie private, non risulta conforme all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 (26).

32.      Tuttavia, qualora le apparecchiature di cui trattasi vengano messe a disposizione di persone fisiche a fini privati, non è minimamente necessario accertare che queste abbiano effettivamente realizzato copie private per mezzo delle apparecchiature stesse e abbiano, quindi, effettivamente causato un pregiudizio all'autore dell'opera protetta. Infatti, la Corte ha ritenuto legittimo presumere che tali persone fisiche beneficino integralmente di tale messa a disposizione, vale a dire che si presume che esse sfruttino pienamente le funzioni associate a tali apparecchiature, ivi comprese quelle di riproduzione. Ne consegue che la semplice capacità di tali apparecchiature o di tali dispositivi di realizzare copie è sufficiente a giustificare l'applicazione del prelievo per copie private, a condizione che tali apparecchiature o dispositivi siano stati messi a disposizione delle persone fisiche quali utenti privati (27).

C -    Sulla prima questione pregiudiziale

1.      Osservazioni preliminari

33.      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se si configuri un equo compenso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 qualora una normativa nazionale preveda un prelievo per copia privata nella forma dell'equa remunerazione il quale possa essere fatto valere, indiscriminatamente, solo dalla società di gestione collettiva dei diritti nei confronti di colui il quale immette per primo nel mercato nazionale, a fini commerciali e a titolo oneroso, supporti per riproduzione di opere, ma qualora detta normativa nazionale preveda anche, a determinate condizioni, un diritto al rimborso di tale equa remunerazione nel caso in cui il pagamento di questa non sia dovuto.

34.      Il giudice del rinvio ritiene che, nella misura in cui la normativa austriaca prevede l'applicazione indiscriminata del prelievo per copia privata essa sia «manifestamente» in contraddizione con la sentenza Padawan (28). Tuttavia, il giudice a quo osserva anche che la normativa nazionale in causa presenta una differenza fondamentale rispetto a quella oggetto nella causa Padawan, in quanto essa prevede la possibilità di un rimborso di detto prelievo.

35.      Il giudice del rinvio nota che tale possibilità è prevista esplicitamente dal paragrafo 6, dell'articolo 42ter dell'UrhG solo in due casi: l'ulteriore esportazione dei supporti e la riproduzione dell'opera mediante il consenso dell'autore. Nel diritto austriaco l'obbligo di pagare l'equa remunerazione sussisterebbe pertanto anche in fattispecie di utilizzazione dei supporti che non comportano alcuna violazione del diritto d'autore (29). Il giudice del rinvio si riferisce in particolare a due situazioni: in primo luogo, ai casi di riproduzione dell'opera previsti dall'articolo 42 UrhG rientranti in un'altra eccezione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 o 3, della direttiva 2001/29 per i quali, tuttavia, la normativa nazionale prevedrebbe, conformemente alla direttiva, il pagamento di un «equo compenso» a favore dell'autore (30) e, in secondo luogo, al caso di uso dei supporti per la memorizzazione di dati «generati» dall'utente, caso che, però, ad avviso del giudice del rinvio, deve essere equiparato a quello di riproduzione con il consenso dell'autore e deve, pertanto, dar luogo, per analogia, ad un obbligo di rimborso del prelievo (31).

36.      Secondo il giudice del rinvio rimane quindi un unico dubbio riguardo alla compatibilità con il diritto dell'Unione della soluzione del rimborso adottata dalla normativa nazionale in causa. Un sistema fondato sulla possibilità di rimborso a posteriori comporta il pagamento dell'equo compenso anche nel caso di forniture di supporti a utilizzatori imprenditoriali che li usano manifestamente per fini che, nel sistema previsto dalla direttiva e dalla normativa nazionale, non devono dar luogo al pagamento dell'equo compenso facendo così pesare i costi e i rischi legati all'eventuale ottenimento di tale rimborso su persone che non dovrebbero essere tenute al pagamento dell'equo compenso. Il giudice del rinvio non esclude che una normativa di tale genere possa essere nel suo complesso incompatibile con il diritto dell'Unione.

37.      La prima questione pregiudiziale posta dal giudice del rinvio è suddivisa in tre parti. Analizzerò nel dettaglio ciascuna delle tre parti ciò che mi consentirà successivamente di fornire una risposta complessiva alla prima questione pregiudiziale.

2.      Sulla prima questione pregiudiziale, lettera (a)

38.      Nella prima parte della prima questione pregiudiziale, corrispondente alla lettera (a), il giudice del rinvio menziona tre elementi caratterizzanti la normativa nazionale riguardo cui detto giudice pone la questione della compatibilità con la nozione di equo compenso di cui alla direttiva 2001/29.

39.      In primo luogo, il giudice del rinvio mette in evidenza che la normativa nazionale in causa ha previsto l'equo compenso nella forma dell'equa remunerazione. L'equa remunerazione è una nozione che figura nella direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (32). Risulta dalla giurisprudenza che anch'essa costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione (33). A tale riguardo, ritengo che, in considerazione dell'autonomia di cui godono gli Stati membri entro i limiti imposti dal diritto dell'Unione e segnatamente dalla direttiva 2001/29 nella determinazione della forma dell'«equo compenso» (34), nulla impedisce ad uno Stato membro di configurare l'equo compenso nella forma dell'«equa remunerazione», a condizione che il sistema da esso configurato soddisfi le esigenze poste dalla direttiva 2001/29 e presenti le caratteristiche di un equo compenso ai sensi della direttiva stessa e della giurisprudenza della Corte (35).

40.      In secondo luogo, la prima parte della prima domanda pregiudiziale mette in evidenza che la normativa in causa prevede che l'equa remunerazione possa essere fatta valere esclusivamente dalla società di gestione collettiva dei diritti d'autore. Orbene, una previsione di tal genere non è, a mio avviso, neanch'essa di per sé contraria alla direttiva 2001/29. Risulta, infatti, dalla giurisprudenza menzionata al precedente paragrafo 26 che gli Stati membri godono di autonomia anche nella determinazione, entro i limiti imposti dal diritto dell'Unione, segnatamente dalla stessa direttiva, delle modalità di prelievo dell'«equo compenso» (36). L'intermediazione di organismi di gestione collettiva nella raccolta dei proventi derivanti dai diritti d'autore è molto diffusa negli Stati membri ed è ispirata principalmente da ragioni pratiche (37). Ne consegue che l'esclusività della percezione dell'equo compenso da parte di una società di gestione collettiva dei diritti d'autore prevista da una normativa nazionale, nella misura in cui tale società sia effettivamente rappresentativa dei diversi detentori dei diritti, non rende di per sé incompatibile tale normativa con il diritto dell'Unione.

41.      In terzo luogo, la prima parte della prima questione pregiudiziale evidenzia che la normativa nazionale prevede che sia tenuto al pagamento dell'equa remunerazione colui il quale immette per primo nel mercato nazionale, a fini commerciali e a titolo oneroso, materiale da supporto destinato alla riproduzione delle opere. A tale riguardo, occorre rilevare che risulta dalla giurisprudenza menzionata ai precedenti paragrafi 26‑32 che, benché la Corte abbia affermato che il debitore dell'equo compenso è colui che causa il pregiudizio all'autore riproducendo senza autorizzazione la sua opera e che è, pertanto, in principio costui che è tenuto a pagargli l'equo compenso connesso al danno che ha causato, è tuttavia permesso agli Stati membri prevedere un sistema che pone l'equo compenso a carico di altri soggetti, e particolarmente dei soggetti che mettono i supporti a disposizione degli utilizzatori, che possono poi ripercuoterne l'importo sul prezzo di tale messa a disposizione. Si desume pertanto da tale giurisprudenza, che il fatto che l'equo compenso sia posto a carico di soggetti posti a un livello superiore della catena di distribuzione dei supporti rispetto ai privati non è di per sé contrario al diritto dell'Unione.

3.      Sulla prima questione pregiudiziale, lettera (b)

42.      Per quanto riguarda la seconda parte della prima questione pregiudiziale, corrispondente alla lettera (b), occorre rilevare che non è contestato tra le parti che, come del resto rilevato dallo stesso giudice del rinvio e salva la possibile giustificazione discussa nell'ambito dell'analisi della terza parte della prima questione pregiudiziale, nella misura in cui la normativa in causa prevede l'applicazione indiscriminata del prelievo corrispondente al pagamento dell'equo compenso per qualunque uso del supporto, inclusi quindi i casi di utilizzo del supporto a fini manifestamente estranei a quelli della riproduzione per cui è dovuto il pagamento dell'equo compenso, essa si pone in contrasto con la direttiva come interpretata dalla giurisprudenza della Corte (38).

43.      Nella sua domanda pregiudiziale, il giudice del rinvio distingue tra tre diverse categorie di potenziali acquirenti del supporto dal soggetto obbligato per primo al pagamento dell'equa remunerazione, ossia colui che lo immette per primo nel mercato a fini commerciali e a titolo oneroso. Orbene senza che sia necessario analizzare nel dettaglio la situazione di tutti i differenti soggetti che possono acquistare il supporto da tale soggetto, due considerazioni mi sembrano tuttavia rilevanti.

44.      In primo luogo, come rilevato al paragrafo 22 supra, la normativa nazionale in questione prevede l'obbligo di pagare l'equa remunerazione non solo a titolo dell'eccezione per copia privata effettuata da una persona fisica ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, ma anche per altri usi, definiti come «personali» rientranti in altre eccezioni previste da tale normativa austriaca. Orbene, in tale contesto, non è escluso che tali altre eccezioni si applichino a soggetti diversi da persone fisiche quali ad esempio biblioteche o istituti di ricerca. È pertanto possibile che soggetti che non sono persone fisiche possano essere tenuti a pagare l'equa remunerazione (corrispondente all'equo compenso) perché usano il supporto per fini per cui tale pagamento è dovuto. Nel caso di una normativa quale quella in causa pertanto, la circostanza che il soggetto che compra il supporto non sia una persona fisica, ma sia una persona giuridica non è atto ad esentarlo automaticamente dal pagamento dell'equa remunerazione, e ciò non è necessariamente contrario al diritto dell'Unione.

45.      In secondo luogo, e viceversa, la circostanza che sia una persona fisica a comprare il supporto non comporta a mio avviso necessariamente che tale persona usi il supporto per fini privati di modo che si debba inevitabilmente applicare la presunzione prevista dalla giurisprudenza menzionata al precedente paragrafo 32 scattando il conseguente obbligo di pagamento dell'equo compenso. La questione sarà analizzata più nel dettaglio nell'ambito della seconda questione pregiudiziale, ma ritengo importante sin da ora sottolineare che è ben possibile che una persona fisica acquisti il supporto non in quanto privato ma, ad esempio, in qualità di imprenditore o di libero professionista. Orbene, se la persona fisica è in grado di dimostrare che ha acquistato il supporto per finalità manifestamente diverse dalla realizzazione di copie private (o dall'uso del supporto per altri fini soggetti al pagamento dell'equo compenso), ritengo che essa non debba essere assoggettata al pagamento di questo.

4.      Sulla prima questione pregiudiziale, lettera (c)

46.      Passando alla terza parte della prima questione pregiudiziale, corrispondente alla lettera (c), è proprio qui che si pone il cuore della questione sollevata dal giudice del rinvio. La questione che pone detto giudice è, in sostanza, la seguente: può la previsione di un sistema di rimborso dell'equo compenso a favore di coloro che non sono tenuti a pagarlo sopperire all'illegittimità derivante dall'applicazione indiscriminata del prelievo corrispondente all'equo compenso?

47.      A tale riguardo occorre anzitutto ricordare che, come risulta dal precedente paragrafo 35, il giudice del rinvio ha chiarito nell'ordinanza di rinvio che l'ambito di applicazione del diritto al rimborso previsto dal paragrafo 6, dell'articolo 42ter dell'UrhG non è limitato ai due casi espressamente previsti per legge, ma si estende anche a talune altre fattispecie. Orbene, l'estensione dell'ambito di applicazione della norma che prevede il diritto al rimborso agli ulteriori casi menzionati dal giudice del rinvio deve essere considerata come un elemento acquisito (39).

48.      Ritengo peraltro che, fatte salve le considerazioni che seguono sulla possibilità di esenzione a priori dal pagamento dell'equo compenso, affinché una normativa nazionale che prevede un sistema di rimborso dell'equo compenso possa essere considerata eventualmente compatibile con il diritto dell'Unione è necessario che tale sistema si applichi non a singoli casi specifici ma, in via generale, a tutti i casi in cui il pagamento dell'equo compenso non è dovuto in quanto l'utilizzazione del supporto non configura un atto idoneo a causare un pregiudizio all'autore di un'opera (40).

49.      Tuttavia, i dubbi che nutre il giudice del rinvio e su cui la Corte è interrogata, sono indipendenti dalla portata del sistema di rimborso. Il giudice del rinvio osserva, infatti, che un sistema fondato su un pagamento indiscriminato dell'equo compenso e su una successiva, per quanto generalizzata, possibilità di rimborso fa pesare i costi e i rischi legati all'ottenimento del rimborso su soggetti che non sono tenuti al pagamento dell'equo compenso ai sensi della direttiva 2001/29. Tali soggetti, pur utilizzando i supporti per usi non assoggettati al pagamento dell'equo compenso, dovrebbero anzitutto pagarlo, e solo successivamente ottenerne il rimborso, con rischi e costi connessi.

50.      In merito a tali dubbi, la Commissione, come pure le società del gruppo Amazon, ritengono che la facoltà attribuita agli Stati membri di determinare la forma e le modalità di prelievo dell'equo compenso non possa spingersi fino a permettere loro di optare per un sistema di rimborso che imponga oneri a persone che non rientrano nell'ambito di applicazione della nozione di «equo compenso», la cui definizione è stabilita dalla direttiva 2001/29 e non rientrerebbe nelle competenze degli Stati membri. In tale prospettiva, la possibilità di ottenere un rimborso non eliminerebbe l'incompatibilità con detta direttiva di una legislazione nazionale che preveda la percezione dell'equo compenso anche in mancanza del nesso, richiesto dalla giurisprudenza, tra esso e l'uso dei supporti.

51.      A tale riguardo, occorre tuttavia rilevare che risulta dal fascicolo che, in Austria, qualora colui il quale immette per primo nel mercato nazionale, a fini commerciali e a titolo oneroso un supporto, garantisca in modo attendibile che né lui, né i suoi acquirenti utilizzeranno il supporto per finalità per cui sarebbero tenuti a pagare l'equa remunerazione per uso privato o personale, egli dispone della possibilità di beneficiare di una sorta di «esenzione a priori» dall'obbligo di pagare tale equa remunerazione.

52.      Questa «esenzione a priori» può essere ottenuta da Austro‑Mechana utilizzando un formulario messo a disposizione a tal fine da questa e viene concessa alle imprese per cui si può ritenere con altissima probabilità sin dall'inizio che esse non procederanno ad effettuare copie di opere tutelate dal diritto d'autore per usi soggetti al pagamento dell'equa remunerazione. Secondo quanto affermato da Austro‑Mechana all'udienza, il fondamento di tale «esenzione a priori» si ritroverebbe nel testo stesso dell'articolo 42ter, paragrafo 1, dell'UrhG il quale prevede che il diritto all'equa remunerazione sorge in capo all'autore solo nel caso in cui «occorra attendersi» che l'opera venga riprodotta su un supporto. Pertanto qualora sia invece ragionevole attendersi che il supporto sarà utilizzato per scopi diversi dalla riproduzione di un'opera tale diritto non sorge ab initio.

53.      Orbene, secondo la giurisprudenza, la Corte è competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d'interpretazione propri del diritto dell'Unione che gli consentano di valutare la compatibilità di norme di diritto interno con la normativa dell'Unione (41). In tale prospettiva, ritengo che sarebbe compatibile con la direttiva 2001/29 una normativa che prevede, da un lato, la possibilità di esenzione a priori dal pagamento dell'equo compenso per i soggetti, persone fisiche o giuridiche, per cui si possa ragionevolmente ritenere sulla base di elementi oggettivi - anche meramente indiziari - che essi acquistano i supporti a fini manifestamente estranei da quelli soggetti al pagamento dell'equo compenso (42) e, dall'altro, la possibilità generalizzata di ottenere a posteriori il rimborso di tale equo compenso in tutti i casi in cui è dimostrato che l'utilizzazione del supporto non ha configurato un atto idoneo a causare un pregiudizio all'autore dell'opera.

54.      Un tale sistema, infatti, da un lato, permette di minimizzare a priori i casi in cui si fa pesare su persone non assoggettate al pagamento dell'equo compenso eventuali rischi e costi connessi al pagamento di questo e, dall'altro, permette, anche nel caso in cui un pagamento non dovuto dell'equo compenso sia intervenuto, di ottenerne il rimborso. Un sistema di tal genere è, a mio avviso atto a garantire sia una protezione efficace e rigorosa del diritto d'autore, sia il giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di soggetti coinvolti (43).

55.      Spetta peraltro al giudice del rinvio verificare l'incidenza reale e l'effettività del funzionamento del sistema di esenzione a priori nella fattispecie di cui al procedimento principale. A mio avviso, a tal fine detto giudice dovrà in particolare verificare una serie di elementi, tra cui, in primo luogo, se il sistema di esenzione a priori trova effettivamente il suo fondamento nella legge austriaca, come affermato da Austro-Mechana e, in secondo luogo, se la normativa in causa obblighi Austro-Mechana a utilizzare tale «potere di esenzione a priori» oggettivamente oppure le permetta di avere un certo margine di discrezionalità nell'applicazione di tale potere. In tale secondo caso si porrebbero, infatti, indubbiamente questioni relative all'imparzialità di Austro-Mechana, derivanti dalla sua natura di società privata, per quanto con taluni aspetti di interesse pubblico, avente un interesse nella decisione se concedere o meno l'esenzione.

56.      Infine, qualora il giudice del rinvio dovesse considerare che il sistema di esenzione a priori non risponda ai requisiti summenzionati, mi chiedo peraltro ancora se una normativa che preveda una possibilità generalizzata di rimborso non possa comunque essere considerata compatibile con il diritto dell'Unione benché essa comporti che i costi e il rischio del pagamento anticipato dell'equo compenso vengano messi a carico di soggetti non tenuti a pagarli.

57.      Orbene, ritengo che per determinare l'eventuale compatibilità di una normativa di tal genere con il diritto dell'Unione occorrerebbe effettuare un bilanciamento, con riferimento alle circostanze proprie al caso concreto, tra il diritto degli autori ad ottenere una tutela piena dei diritti connessi alle loro opere, diritto che trova la sua più alta espressione nell'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e il diritto delle imprese che commercializzano i supporti a non incorrere in costi non dovuti, diritto collegato alla libertà di impresa riconosciuta all'articolo 16 della stessa Carta.

58.      A tale riguardo, ricordo che la Corte ha affermato proprio in relazione alla direttiva 2001/29, che gli Stati membri sono tenuti, in occasione della sua trasposizione a fondarsi su un'interpretazione di questa, tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento della direttiva, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme ad essa, ma anche provvedere a non fondarsi su un'interpretazione di questa che entri in conflitto con i diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario (44).

59.      A tale riguardo osservo ancora che il fatto che il pagamento dell'equo compenso sia «provvisoriamente» messo a carico di soggetti non tenuti a pagarlo a condizione che questi possano recuperare successivamente tale pagamento, è inerente al sistema di cui alla sentenza Padawan. In tale sentenza la Corte ha, infatti, ammesso che sia possibile mettere il pagamento dell'equo compenso a carico di persone che non sono i veri debitori di esso, ma che poi lo ripercuoteranno sugli acquirenti successivi (45).

D -    Sulla seconda questione pregiudiziale

60.      Il giudice del rinvio sottopone alla Corte la seconda questione pregiudiziale solo in caso di risposta negativa alla prima questione. Ritiene, infatti, tale giudice che, nel caso in cui la prima questione dovesse ricevere una soluzione negativa e, pertanto, nel caso in cui detto giudice dovesse dichiarare la normativa nazionale in causa come incompatibile con il diritto dell'Unione, gli incomberebbe tuttavia, per risolvere la controversia sottesa al procedimento principale, tentare di individuare un'interpretazione di tale normativa che sia conforme alla direttiva 2001/29. Convengo con l'approccio del giudice del rinvio (46).

61.      Tuttavia, avendo ritenuto sulla base delle considerazioni contenute nella sezione precedente delle presenti conclusioni, che la prima questione possa avere una soluzione positiva, ritengo che, qualora la Corte dovesse accogliere un tale orientamento, non sarebbe necessario rispondere alla seconda questione. È pertanto solo per il caso in cui la Corte, adottando un approccio diverso da quello da me prospettato, dovesse dare una risposta negativa alla prima questione pregiudiziale che espongo le seguenti considerazioni.

62.      La seconda questione pregiudiziale si suddivide in due parti. Con la prima parte (punto 2.1), il giudice del rinvio chiede alla Corte se si configuri un equo compenso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 qualora il diritto all'equa remunerazione di cui alla normativa nazionale in causa sussista solo in relazione ad un'immissione in commercio del materiale da supporto presso persone fisiche che lo utilizzano a fini privati. Come osservato da tutte la parti intervenienti che hanno presentato osservazioni sulla seconda domanda, tale questione non può che essere risolta in senso affermativo. Al riguardo è sufficiente, infatti, rilevare che risulta dal testo stesso dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 che, qualora il materiale da supporto venga messo in commercio presso persone fisiche che lo utilizzano a fini privati, si configura l'obbligo di prelievo dell'equo compenso.

63.      La seconda parte della seconda questione pregiudiziale (punto 2.2), cui è necessario rispondere solo in caso di soluzione affermativa alla prima parte, presenta invece un interesse maggiore. Con tale questione il giudice del rinvio chiede alla Corte se, nel caso di immissione in commercio dei supporti presso persone fisiche, debba presumersi, fino a prova contraria, che esse li utilizzeranno per fini privati.

64.      Orbene, come risulta dal precedente paragrafo 32, nella più volte citata sentenza Padawan la Corte ha già affermato che qualora i supporti vengano messi a disposizione di persone fisiche a fini privati si può presumere che essi li utilizzino per fini di riproduzione di opere protette dal diritto d'autore. Il giudice del rinvio chiede in sostanza se tale presunzione possa essere estesa considerando che qualora i supporti vengano messi a disposizione di persone fisiche si possa presumere che esse li utilizzino a fini privati (e, pertanto, in applicazione della presunzione menzionata al precedente paragrafo 32, si possa presumere che esse li utilizzino per riprodurre opere protette).

65.      A tale riguardo, occorre osservare che la ratio della presunzione riconosciuta dalla Corte ai punti 54‑56 della sentenza Padawan si ritrova nella circostanza che, in concreto, è praticamente impossibile determinare se le persone fisiche utilizzano o meno il supporto acquistato per riprodurre, a fini privati, opere protette da diritto d'autore con conseguente obbligo di pagamento dell'equo compenso. È a causa di tale impossibilità che la Corte ha stabilito che se una persona fisica acquista il supporto a fini privati si può presumere che essa lo utilizzi per riprodurre opere protette. Orbene, in tale contesto, ritengo che il funzionamento di tale presunzione sarebbe in concreto vanificato se non si potesse presumere, salvo prova contraria, che, dal momento che una persona fisica acquista il supporto essa lo utilizzerà per fini privati. Infatti, se ciò non fosse il caso, ogni volta che una persona fisica acquista un supporto si rimarrebbe in uno stato di incertezza su quale uso essa ne faccia e, pertanto, sull'esistenza o meno dell'obbligo di pagare l'equo compenso (47).

66.      Ritengo, pertanto, che in considerazione della suesposta ratio, debba darsi una risposta affermativa alla seconda parte della seconda questione pregiudiziale. Tuttavia, come specificato già al precedente paragrafo 45, è in ogni caso necessario che la presunzione di uso del supporto a fini privati in caso di acquisto di esso da parte di una persona fisica si configuri come una presunzione relativa. La persona fisica stessa o il soggetto obbligato al pagamento dell'equo compenso devono pertanto poter dimostrare, ai fini di un'eventuale esenzione a priori dal pagamento dell'equo compenso o di un suo eventuale rimborso, che la persona fisica ha acquistato il supporto per finalità manifestamente diverse dalla realizzazione di copie private o dall'uso del supporto per altri fini soggetti al pagamento dell'equo compenso. In tal caso è indiscutibile che il pagamento dell'equo compenso non sarà dovuto.

E -    Sulla terza questione pregiudiziale

1.      Osservazioni generali e ricevibilità

67.      Con la terza questione pregiudiziale, cui la Corte è chiamata a rispondere in caso di soluzione affermativa della prima questione o della seconda questione sub 2.1, il giudice del rinvio chiede se derivi dall'articolo 5 della direttiva 2001/29, o da un'altra disposizione del diritto dell'Unione, l'insussistenza del diritto alla prestazione di un equo compenso che deve essere fatto valere da una società di gestione collettiva dei diritti qualora detta società sia tenuta per legge a versare la metà dei proventi non ai soggetti legittimati beneficiari, ma ad istituzioni sociali e culturali.

68.      Il giudice del rinvio si chiede, in particolare, se l'obbligo previsto dall'articolo 13 della VerwGesG a carico delle società di gestione collettiva dei diritti d'autore di creare istituzioni a fini sociali o culturali per i titolari dei diritti d'autore e di versare a queste la metà dell'importo dei ricavi generati dalla «remunerazione a titolo di cassette vergini» possa rendere incompatibile il sistema austriaco dell'equa remunerazione con la nozione di equo compenso di cui alla direttiva 2001/29. Al riguardo, il giudice del rinvio nutre un duplice dubbio. Da un lato, gli autori devono accontentarsi di ricevere in denaro solo la metà del risarcimento per il pregiudizio subito dall'uso della loro opera. Dall'altro, il giudice del rinvio si riferisce ad una possibile discriminazione di fatto tra autori austriaci e stranieri riguardo alla possibilità di utilizzare le summenzionate istituzioni sociali o culturali.

69.      Riguardo a questa questione pregiudiziale occorre preliminarmente prendere posizione su talune questioni relative alla sua ricevibilità.

70.      In primo luogo ritengo che debba essere respinta l'eccezione sollevata dal governo austriaco secondo cui tale questione pregiudiziale sarebbe irricevibile in quanto, come riconoscerebbe lo stesso giudice a quo, essa non avrebbe alcuna incidenza sulla soluzione del procedimento principale. A tale riguardo risulta da costante giurisprudenza che, alla luce della presunzione di rilevanza di cui godono le questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevate dal giudice nazionale, il rifiuto, da parte della Corte, di pronunciarsi su di esse è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione richiesta del diritto dell'Unione non ha alcun rapporto con l'effettività o l'oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (48). Orbene, risulta espressamente dall'ordinanza di rinvio che il giudice a quo non esclude la possibilità che un'eventuale incompatibilità della normativa nazionale con la direttiva 2001/29, dichiarata a seguito della risposta della Corte alla terza questione pregiudiziale, possa avere come conseguenza il rigetto della domanda attorea nel procedimento principale. Risulta pertanto evidente che detto giudice ritiene che la questione possa essere decisiva per la soluzione di tale procedimento. Di conseguenza tale domanda deve a mio avviso essere considerata come ricevibile.

71.      In secondo luogo ritengo, invece, che la terza questione pregiudiziale debba essere dichiarata irricevibile nella parte in cui essa si riferisce indistintamente a qualunque «altra disposizione del diritto dell'Unione». A tale riguardo, la Corte ha già stabilito che una questione che ha carattere troppo generale non si presta ad un'utile soluzione (49). Inoltre, per giurisprudenza costante, in un procedimento pregiudiziale è indispensabile che il giudice nazionale, da un lato, indichi i motivi precisi che l'hanno indotto ad interrogarsi sull'interpretazione di talune disposizioni del diritto dell'Unione e a ritenere necessaria una pronuncia pregiudiziale della Corte su tali disposizioni e, dall'altro, fornisca un minimo di spiegazioni sui motivi della scelta delle norme di diritto dell'Unione di cui chiede l'interpretazione e sul nesso intercorrente tra queste e la normativa nazionale applicabile alla controversia (50). Risulta da tali esigenze che un rinvio generico e immotivato a qualunque «altra disposizione del diritto dell'Unione» come quello contenuto nella terza domanda pregiudiziale non può essere considerato ricevibile. Del resto, questa interpretazione trova conferma nel testo della lettera c), dell'articolo 94, introdotto nel nuovo regolamento di procedura della Corte ai termini del quale la domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere l'illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale.

72.      Di conseguenza, a mio avviso, la Corte dovrà pronunciarsi esclusivamente sui profili della questione pregiudiziale riguardanti la direttiva 2001/29 quali indicati nell'ordinanza di rinvio. Non occorrerà invece, a mio avviso, che la Corte si pronunci sui diversi argomenti presentati dalle parti, nella misura in cui il giudice nazionale non ha sollevato alcuna questione in merito (51).

2.      Sul merito della terza questione pregiudiziale

73.      Quanto al merito di questa questione pregiudiziale, occorre osservare che ciò che il giudice del rinvio chiede alla Corte è, in sostanza, se l'eventuale non conformità alla direttiva 2001/29 di una normativa nazionale che prevede il versamento della metà dell'equo compenso non direttamente agli autori, ma ad istituzioni sociali e culturali che svolgono attività a loro favore possa dispensare il debitore dal pagamento dell'equo compenso dovuto.

74.      A tale riguardo, osservo preliminarmente che risulta dai principi espressi dalla Corte, ricordati ai precedenti paragrafi 27 e 28, che la nozione di equo compenso è definita in termini di risarcimento all'autore del pregiudizio subito per la riproduzione della sua opera protetta senza autorizzazione. La Corte ha altresì dichiarato che risulta dalla formulazione stessa dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 che il diritto dell'Unione prevede che il diritto all'equo compenso dell'autore sia un diritto irrinunciabile. Pertanto, l'autore deve necessariamente percepirne il versamento (52). La Corte ha anche affermato che l'eccezione prevista da tale disposizione debba essere interpretata restrittivamente e non possa quindi essere estesa al di là di quanto esplicitamente prescritto dalla disposizione di cui trattasi e non possa pertanto essere applicata ai diritti a remunerazione dell'autore (53). Inoltre, secondo la giurisprudenza, gli Stati membri sono assoggettati ad un obbligo di risultato di riscossione dell'equo compenso per indennizzare i titolari dei diritti lesi dal pregiudizio subito sul territorio di tale Stato membro (54).

75.      Orbene, è a mio avviso logico corollario di tali principi giurisprudenziali che il diritto all'equo compenso, diritto irrinunciabile e necessario, debba essere effettivo. Una disposizione di diritto interno che limiti l'esercizio di tale diritto sottraendo la percezione anche solo di una parte di tale compenso agli aventi diritto non è pertanto, a mio avviso, compatibile con il diritto dell'Unione (55).

76.      Tuttavia, ciò detto, non trovo nessun elemento, né nella normativa dell'Unione né nella giurisprudenza, che mi porti a ritenere che debba essere imposto agli Stati membri di liquidare agli autori la totalità dell'equo compenso in denaro o che impedisca agli Stati membri di prevedere che una parte di tale compenso sia prestata sotto forma di compensazione indiretta. La previsione da parte di una normativa nazionale di forme di compensazione indiretta per gli autori non mi sembra affatto essere di per sé contraria alla nozione di equo compenso. Nello stesso senso, ritengo non essere di per sé contraria alla nozione di equo compenso la possibilità di prevedere che una parte di tale compenso avvenga mediante forme di compensazione collettiva per l'insieme degli autori (56).

77.      Certo, un sistema che prevedesse che la totalità del versamento dell'equo compenso avvenga sotto forma di compensazione indiretta o collettiva rischierebbe di non essere compatibile con l'esigenza di effettività sottesa alla nozione stessa di equo compenso. Si pone pertanto la questione della misura in cui forme di compensazione indiretta siano ammissibili per garantire l'effettività dell'equo compenso.

78.      A tale riguardo, osservo, tuttavia, che le forme e le modalità di distribuzione dell'equo compenso da parte degli enti che ne percepiscono il pagamento non sono specificamente regolate dal diritto dell'Unione di modo che gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalità nella loro determinazione, nei limiti imposti dal diritto dell'Unione. Non spetta pertanto alla Corte sostituirsi agli Stati membri nella determinazione di tali forme e modalità allorché la direttiva 2001/29 non impone a questi alcun particolare criterio al riguardo (57), se non quello dell'effettività dell'equo compenso.

79.      Quanto specificamente alle attività svolte dalle istituzioni create e finanziate ai termini della normativa nazionale in causa, ritengo che prestazioni di protezione sociale a favore degli autori in generale e delle loro famiglie possano costituire, senza alcun dubbio, tipologie di compensazione indiretta e collettiva compatibili con la nozione di equo compenso e con le finalità proprie alla direttiva 2001/29 (58). Considerazioni simili valgono, a mio avviso, anche per le attività di promozione culturale le quali possono beneficiare, oltre che alla salvaguardia e allo sviluppo della cultura in generale, in conformità con gli obiettivi tanto del TFUE (59) che della protezione del diritto d'autore stesso (60), anche direttamente agli autori stessi sotto forma di promozione, più o meno specifica, delle loro opere.

80.      Per quanto riguarda l'eventuale discriminazione tra autori austriaci e autori stranieri riguardo al beneficio di tali eventuali forme di compensazione indiretta, spetta a mio avviso al giudice del rinvio determinare se essa effettivamente sussista in concreto o meno. Tuttavia, ritengo che nel caso in cui l'accesso a tali prestazioni sociali sia aperto indiscriminatamente a tutti gli autori, austriaci e stranieri, e nel caso in cui le prestazioni culturali costituiscano un'effettiva forma di compensazione indiretta che sia in grado di beneficiare indiscriminatamente, anche se in misura non necessariamente equivalente, sia agli autori nazionali che a quelli stranieri, non si configuri una discriminazione che possa rendere la normativa nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione.

81.      Infine, per rispondere specificamente alla questione sottoposta al giudice del rinvio, devo ancora osservare che, se si ammettesse che una questione concernente la distribuzione dell'equo compenso avesse per risultato la liberazione dall'obbligo di pagarlo a carico del debitore, il risultato sarebbe che gli autori non si vedrebbero in alcun modo indennizzati del pregiudizio subito rispetto ai supporti venduti nel caso concreto. Un risultato di tal genere mi sembra essere di per sé contrario al diritto dell'Unione e quindi inaccettabile (61).

82.      Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono ritengo che, nel caso di una normativa nazionale che prevede che la totalità dei proventi derivanti dal pagamento dell'equo compenso sia destinata a favore degli autori, la metà con forme di compensazione diretta e l'altra metà con forme di compensazione indiretta, la risposta alla questione pregiudiziale volta a determinare se il debitore sia liberato dall'obbligo di pagamento dell'equo compenso non possa che essere negativa. Spetterà peraltro al giudice del rinvio valutare se, ed in quale misura, l'applicazione della normativa nazionale in causa nel procedimento principale comporti effettivamente forme di compensazione indiretta per gli autori (62).

F -    Sulla quarta questione pregiudiziale

83.      Con la sua quarta questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede alla Corte di stabilire se l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, o un'altra disposizione del diritto dell'Unione, osti al diritto alla prestazione di un equo compenso, qualora sia stato già versato in un altro Stato membro un compenso analogo per l'immissione in commercio del materiale da supporto.

84.      Risulta dall'ordinanza di rinvio che tale questione si fonda sull'argomento avanzato dalle società del gruppo Amazon, convenute nel procedimento principale, secondo cui esse avrebbero già pagato in Germania un importo a titolo di equo compenso per una parte dei supporti commercializzati in Austria. Tali società fanno pertanto valere che, essendo un secondo pagamento a titolo di equo compenso illegittimo, esse non sarebbero tenute a tale pagamento in Austria (63).

85.      Al riguardo, occorre osservare a titolo preliminare che, in applicazione delle considerazioni che ho effettuato ai precedenti paragrafi 71 e 72, anche la quarta domanda pregiudiziale deve a mio avviso essere dichiarata parzialmente irricevibile nella parte in cui essa effettua un rinvio generico a qualunque «altra disposizione del diritto dell'Unione». Anche per questa domanda quindi la Corte potrà pronunciarsi esclusivamente sui profili indicati nell'ordinanza di rinvio senza dover pronunciarsi sui diversi argomenti avanzati dalle parti, ma non sollevati dal giudice nazionale.

86.      Nel merito, ritengo che, in linea di principio, il doppio pagamento dell'equo compenso per lo stesso supporto non sia ammissibile. Risulta, infatti, dalla giurisprudenza rammentata ai paragrafi 27 e 28 supra, più volte menzionata nelle presenti conclusioni, che l'equo compenso corrisponde alla contropartita del pregiudizio subito dall'autore derivante dalla riproduzione non autorizzata dell'opera. Orbene, mi sembra conseguenza logica di tale configurazione della nozione di equo compenso che, in linea di principio, il risarcimento debba avvenire una volta sola con riferimento all'uso di ciascun supporto per la riproduzione assoggettata al pagamento dell'equo compenso. Non vi è alcuna ragione che giustifichi il pagamento due volte dell'equo compenso. Non è pertanto a mio avviso accettabile la tesi proposta dal governo polacco secondo cui la discrezionalità lasciata agli Stati membri, in mancanza di armonizzazione della disciplina dell'equo compenso, non farebbe ostacolo alla percezione di un secondo pagamento a titolo di equo compenso per lo stesso supporto (64).

87.      Tuttavia, ciò detto, non si può non rilevare, come del resto fatto dal giudice del rinvio, che la Corte ha riconosciuto l'esistenza di un obbligo di risultato a carico dello Stato membro in cui si è realizzato il pregiudizio di riscuotere l'equo compenso per indennizzare gli autori del pregiudizio derivante dall'uso dell'opera. La Corte ha, infatti, dichiarato che, qualora uno Stato membro abbia introdotto l'eccezione per copia privata nel proprio ordinamento nazionale e qualora gli utenti finali che realizzano, a titolo privato, la riproduzione di un'opera protetta risiedano sul suo territorio, tale Stato membro è tenuto a garantire, conformemente alla sua competenza territoriale, l'effettiva riscossione dell'equo compenso per indennizzare i titolari dei diritti lesi dal pregiudizio subito sul territorio di tale Stato membro (65).

88.      La Corte ha altresì stabilito, da un lato, che si può presumere che il pregiudizio da risarcire sia sorto sul territorio dello Stato membro nel quale risiedono gli utenti finali che realizzano la riproduzione dell'opera e causano pertanto il danno(66) e, dall'altro, che la mera circostanza che il venditore professionale dei supporti di riproduzione sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono gli acquirenti è priva di incidenza su tale obbligo di risultato a carico degli Stati membri (67).

89.      Orbene, nella presente fattispecie è indubbio che, i supporti essendo stati acquistati dagli utenti finali in Austria, il pregiudizio da risarcire tramite la prestazione dell'equo compenso si sia verificato in tale paese. In applicazione della summenzionata giurisprudenza sussiste pertanto un obbligo a carico delle autorità austriache di garantire l'effettiva riscossione dell'equo compenso per indennizzare gli autori del pregiudizio subito in Austria. In tale contesto, un debitore dell'equo compenso non può pertanto, a mio avviso, pretendere di potersi liberare dall'obbligo di pagamento di questo in Austria facendo valere che egli lo ha già pagato in un altro Stato membro in cui non si è verificato il pregiudizio all'autore che ne giustifica il pagamento. Nel caso in cui il pagamento di un importo a tal titolo sia realmente avvenuto in un altro Stato membro, spetterà al debitore recuperare tale importo nello Stato membro in questione mediante gli strumenti offerti da tale ordinamento giuridico.

90.      Le società del gruppo Amazon sostengono che in Germania esse non possono far valere alcuna pretesa per recuperare il pagamento dell'equo compenso già versato per taluni supporti successivamente commercializzati in Austria. Spetta tuttavia allo Stato membro in cui il pagamento non dovuto è avvenuto garantire a coloro i quali non sono tenuti a pagare l'equo compenso un'adeguata possibilità di ottenere, eventualmente mediante azioni dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, il rimborso dei versamenti a titolo di equo compenso non dovuti.

91.      Certo, se nella presente fattispecie si fosse realmente verificato un doppio pagamento dell'equo compenso, ciò mi sembrerebbe essere una riprovevole conseguenza dell'insufficiente coordinamento tra le normative degli Stati membri dovuto ad un'assenza di armonizzazione del regime dell'equo compenso. Sarà compito del legislatore dell'Unione intervenire, approfondendo il livello di armonizzazione delle normative nazionali, al fine di evitare che eventuali situazioni di tal genere possano riprodursi in futuro (68).

V -    Conclusione

92.      Sulla base delle considerazioni svolte, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni pregiudiziali poste dall'Oberster Gerichtshof:

1)      Si configura un equo compenso ai sensi della direttiva 2001/29 qualora:

(a)      i soggetti legittimati, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2001/29, abbiano diritto ad un'equa remunerazione che può essere fatta valere esclusivamente da una società di gestione collettiva dei diritti, che sia rappresentativa dei diversi detentori di diritti, indistintamente nei confronti di colui che immette per primo nel mercato nazionale, a fini commerciali e a titolo oneroso, materiale da supporto destinato alla riproduzione delle loro opere, e

(b)      la normativa interna preveda, da un lato, la possibilità di esenzione a priori dal pagamento dell'equo compenso per i soggetti, persone fisiche o giuridiche, per cui si possa ragionevolmente ritenere sulla base di elementi oggettivi - anche meramente indiziari - che essi acquistano i supporti a fini manifestamente estranei da quelli soggetti al pagamento dell'equo compenso e, dall'altro, la possibilità di ottenere in via generale a posteriori il rimborso di tale equo compenso in tutti i casi in cui è dimostrato che l'utilizzazione del supporto non ha configurato un atto idoneo a causare un pregiudizio all'autore dell'opera.

2)      Alla luce della soluzione proposta alla prima domanda non ritengo necessario rispondere alla seconda questione pregiudiziale. Nel caso in cui la Corte dovesse considerare necessario rispondervi, le propongo di rispondere come segue:

2.1)       si configura un «equo compenso» ai sensi della direttiva 2001/29, qualora il diritto all'equa remunerazione sussista solo in relazione ad un'immissione in commercio presso persone fisiche che utilizzano a fini privati il materiale da supporto per riproduzione, e

2.2)      nel caso di immissione in commercio presso persone fisiche, si deve presumere, fino a prova contraria, che esse utilizzeranno per fini privati il materiale da supporto per riproduzione. Deve essere possibile dimostrare, ai fini di un'eventuale esenzione a priori dal pagamento dell'equo compenso o di un suo eventuale rimborso, che la persona fisica ha acquistato il supporto per finalità manifestamente diverse dalla realizzazione di copie private o dall'uso del supporto per altri fini soggetti al pagamento dell'equo compenso.

3)      Non deriva dalla direttiva 2001/29 l'insussistenza del diritto alla prestazione dell'equo compenso in presenza di una normativa interna che prevede che la totalità dei proventi derivanti dal pagamento di esso sia destinata a favore degli autori, la metà con forme di compensazione diretta e l'altra metà con forme di compensazione indiretta. Spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare se, ed in quale misura, l'applicazione della normativa nazionale comporti in concreto forme di compensazione indiretta e senza discriminazione tra le diverse categorie di autori.

4)      Qualora il pregiudizio da risarcire sia sorto sul territorio di uno Stato membro, le disposizioni della direttiva 2001/29 non ostano al diritto alla prestazione di un equo compenso in tale Stato membro, nel caso in cui sia stato già versato in un altro Stato membro un compenso analogo per l'immissione in commercio del materiale da supporto. Spetta tuttavia allo Stato membro in cui il pagamento non dovuto è avvenuto garantire a coloro i quali non sono tenuti a pagare l'equo compenso un'adeguata possibilità di ottenere, eventualmente mediante azioni dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, il rimborso dei versamenti a titolo di equo compenso non dovuti.


1 - Lingua originale: l'italiano.


2 - Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10). V. in particolare il considerando 2 di tale direttiva.


3 - V. considerando 1 della direttiva 2001/29 nonché sentenze del 12 settembre 2006, Laserdisken (C‑479/04, Racc. pag. I‑8089, punti 26 e 31-34), e del 21 ottobre 2010, Padawan (C‑467/08, Racc. pag. I-10055, punto 35).


4 - V. considerando 5, 6, 7, 39 e 47 della direttiva 2001/29, nonché paragrafo 29 delle conclusioni dell'avvocato generale Sharpston presentate il 24 gennaio 2013 nella causa VG Wort, Fujitsu Technology Solutions, Hewlett-Packard (cause riunite da C‑457/11 a C‑460/11).


5 - Per più ampie considerazioni e riferimenti al proposito si vedano le conclusioni dell'avvocato generale Trstenjak presentate l'11 maggio 2010 nella causa Padawan (cit. alla nota 3), paragrafi 41-44.


6 - Si vedano, al riguardo, le considerazioni dell'avvocato generale Sharpston ai paragrafi 28 e 30 delle sue conclusioni nelle cause VG Wort e. a (cit. alla nota 4).


7 - Si vedano, in particolare, le sentenze Padawan (cit. alla nota 3), del 16 giugno 2011, Stichting de Thuiskopie (C‑462/09, non ancora pubblicata nella Raccolta) e del 9 febbraio 2012, Luksan (C‑277/10, non ancora pubblicata nella Raccolta).


8 - Oltre alla presente causa e alle cause VG Wort e. a (cit. alla nota 4), la Corte sarà in un futuro prossimo chiamata a prendere posizione su questioni pregiudiziali concernenti l'equo compenso di cui alla direttiva 2001/29 nelle cause, ACI Adam BV (C‑435/12) e Copydan Båndkopi (C‑463/12).


9 - V. il comunicato stampa della Commissione del 5 dicembre 2012 (Memo/12/950). A tale riguardo rileva notare che proprio la questione dell'equo compenso, oggetto della presente causa, è stata identificata a ragione dalla Commissione come una delle questioni più problematiche della disciplina del diritto d'autore che necessitano di un'azione immediata.


10 - Inoltre l'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29 subordina l'introduzione dell'eccezione per copia privata, così come delle altre eccezioni e limitazioni previste ai paragrafi da 1 a 4 dello stesso articolo ad una triplice condizione, vale a dire, anzitutto, che tale eccezione sia applicata esclusivamente in determinati casi speciali, inoltre, che non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera e, infine, che non arrechi ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto d'autore.


11 - Urheberrechtsgesetz del 9 aprile 1936 (BGBl. n° 111/1936), come successivamente modificata. Le versioni attuali degli articoli 42 e 42 ter dell'UrhG sono state modificate nel 2003 con la Urheberrechtsgesetz-Novelle 2003 (BGBl. I n° 32/2003) la quale è stata adottata per trasporre nel diritto austriaco la direttiva 2001/29.


12 - Legge del 13 gennaio 2006 (BGBl. I n° 9/2006).


13 - Il giudice del rinvio osserva che, benché il giudizio dinanzi ad esso riguardi solo la questione dell'obbligo di fornire informazioni contabili al fine della quantificazione della domanda di pagamento, tale questione è strettamente connessa a quella dell'esistenza del diritto al pagamento dell'equa remunerazione ai termini della normativa austriaca.


14 - La nozione di «equo compenso» è contemplata in diverse disposizioni della direttiva 2001/29. Oltre all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di questa, cui fa riferimento il giudice del rinvio nelle sue questioni pregiudiziali, l'equo compenso a favore dei titolari è previsto esplicitamente anche per le eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e e), nonché in diversi considerando della direttiva stessa.


15 - Si tratta in particolare dei casi di uso personale per fini di ricerca, di informazione giornalistica, di insegnamento nelle scuole e nelle università nonché per fini di prestito pubblico. V. rispettivamente articolo 42, paragrafi 2, 3, 6 e 7 dell'UrhG.


16 - Risulta, infatti, dal considerando 36 della direttiva 2001/29 che gli Stati membri possono prevedere l'equo compenso dei titolari anche allorché si applicano le disposizioni facoltative sulle eccezioni o limitazioni che non lo comportano.


17 - Riguardo alla valutazione della compatibilità di una normativa nazionale con la direttiva 2001/29, rinvio alle considerazioni dell'avvocato generale Sharpston ai paragrafi 37 e 38 delle conclusioni nelle cause VG Wort e. a (cit. alla nota 4).


18 - Nel caso di specie, è giocoforza constatare che le eccezioni di cui ai paragrafi 2, 3, 6 e 7 dell'articolo 42 dell'UrhG, pur ricordando talune di quelle previste dall'articolo 5 della direttiva 2001/29 [v. in particolare articolo 5, paragrafo 2, lettera c) e paragrafo 3, lettere a) e c)], non corrispondono esattamente ad esse. Tuttavia, nella misura in cui esse prevedono tutte il requisito che l'uso effettuato dell'opera per le finalità indicate sia un «uso personale», tali eccezioni sembrano avere un ambito di applicazione più restrittivo delle corrispondenti eccezioni previste dalla direttiva.


19 - V. sentenza Padawan (cit. alla nota 3), punti 33 e 37.


20 - V. sentenze Padawan (cit. alla nota 3), punti 40 e 42 e Stichting de Thuiskopie (cit. alla nota 7), punto 24. Si veda a tale proposito il considerando 35 della direttiva 2001/29 dal quale si desume che, tenuto conto delle peculiarità di ciascun caso, il criterio del pregiudizio subito dai titolari del diritto d'autore e derivante dall'uso del materiale protetto costituisce un valido criterio per i casi di eccezioni o limitazioni per cui è previsto un equo compenso e, pertanto, non solo per il caso dell'eccezione per copia privata.


21 - V. sentenze Padawan (cit. alla nota 3), punto 43 e Stichting de Thuiskopie (cit. alla nota 7), punto 25.


22 - V. sentenze Padawan (cit. alla nota 3), punti 44 e 45 e Stichting de Thuiskopie (cit. alla nota 7), punto 26.


23 - V. considerando 35 della direttiva 2001/29.


24 - V. sentenze Padawan (cit. alla nota 3), punto 46 e Stichting de Thuiskopie (cit. alla nota 7), punto 27.


25 - V. sentenze Padawan (cit. alla nota 3), punti 48 e 49 e Stichting de Thuiskopie (cit. alla nota 7), punto 28.


26 - V. sentenza Padawan (cit. alla nota 3), punti 52 e 53.


27 - V. sentenza Padawan (cit. alla nota 3), punti 54-56.


28 - V. specificamente punto 53 di tale sentenza e paragrafo 31 supra.


29 - Il giudice del rinvio menziona anche il caso di riproduzioni illegali effettuate in violazione del diritto d'autore per le quali, a suo avviso, non potrebbe sussistere evidentemente alcun diritto al rimborso dell'equo compenso. Secondo il giudice a quo non risulterebbe dai termini dell'articolo 5, paragrafo 2 o 3 della direttiva che tale articolo osti al pagamento di un equo compenso per tali tipi di comportamenti illegali. Non è a mio avviso necessario pronunciarsi ai fini della presente causa sulla relazione tra copie illegali e equo compenso. Tale questione sarà oggetto dell'interesse della Corte nelle cause ACI Adam BV e Copydan Båndkopi (cit. alla nota 8 supra). Non trovo tuttavia alcun fondamento per gli argomenti avanzati dalle società del gruppo Amazon finalizzati a far valere l'illegittimità della normativa nazionale in causa in quanto questa permetterebbe di imporre un equo compenso per il pregiudizio causato all'autore dalla realizzazione illegale di copie dell'opera.


30 - V. il considerando 36 della direttiva riportato alla nota 16 supra.


31 - Il giudice del rinvio ritiene, infatti, che colui che utilizza il supporto per registrare dati generati da se stesso non possa essere trattato meno favorevolmente di chi utilizza il supporto per riprodurre dati generati da soggetti terzi con il loro consenso.


32 - GU L 376, pag. 28. Tale direttiva ha abrogato la direttiva del Consiglio 92/100/CEE, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, p. 61).


33 - Sentenza del 6 febbraio 2003, SENA (C‑245/00, Racc. pag. I‑1251, punti 22 e 24).


34 - V. sentenza Padawan (cit. alla nota 3), punto 37 e paragrafo 26 supra.


35 - Ciò sembra essere anzi espressamente previsto dal considerando 38 della direttiva 2001/29 il quale prevede la possibilità di introdurre o mantenere sistemi di «remunerazione» per l'equo compenso. Inoltre, risulta dalla giurisprudenza che la nozione di «remunerazione» ha lo stesso scopo di quella di «compenso», ossia quello di introdurre un indennizzo per gli autori per compensare un pregiudizio cagionato a questi ultimi. V., in tal senso, sentenze del 30 giugno 2011, VEWA (C‑271/10, non ancora pubblicata nella Raccolta) punto 29, nonché Luksan (cit. alla nota 7), punto 34.


36 - V. sentenza Padawan (cit. alla nota 3), punto 37.


37 - Essa permette, infatti, il funzionamento di un sistema che semplifica la percezione e la ripartizione di tali proventi a vantaggio, in linea di principio, sia degli aventi diritto che dei debitori di tali proventi.


38 - V. paragrafi 31 e 34 supra; v. sentenza Padawan (cit. alla nota 3), punto 53.


39 - In effetti, per giurisprudenza costante, nell'ambito del sistema di cooperazione giudiziaria istituito dall'articolo 267 TFUE, l'interpretazione delle norme nazionali incombe ai giudici degli Stati membri e non alla Corte. Si veda, ad esempio, sentenza del 15 novembre 2007, International Mail Spain (C‑162/06, Racc. pag. I‑9911, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).


40 - V. paragrafo 28 supra.


41 - Nella vasta giurisprudenza al riguardo v. sentenza del 16 febbraio 2012, Varzim Sol (C-25/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).


42 - Quanto all'argomento sollevato dai rappresentanti delle società Amazon secondo cui la possibilità di «esenzione a priori» non risulta dall'ordinanza di rinvio, ritengo che risulti tanto dal fascicolo quanto dal dibattito che ha avuto luogo all'udienza che l'incidenza del sistema del rimborso previsto dalla legge cui si riferisce la terza parte della prima questione pregiudiziale è nella pratica ridotta notevolmente dall'esistenza di tale possibilità di esenzione a priori. L'esistenza di una tale possibilità, elemento che risulta manifestamente dal fascicolo, costituisce pertanto a mio avviso una circostanza di diritto e di fatto che non può essere ignorata nell'analisi svolta dalla Corte.


43 - V. considerando 9 e 31 della direttiva 2001/29.


44 - V. sentenze del 29 gennaio 2008, Promusicae (C‑275/06, Racc. pag. I-271, punto 68) e, più recentemente riguardo ad altre direttive, del 19 aprile 2012, Bonnier Audio e a. (C‑461/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 56).


45 - Sentenza Padawan (cit. alla nota 3), punto 46. Un onere di tal genere potrebbe essere in sostanza considerato come il «prezzo» da pagare per una tutela efficace del diritto d'autore.


46 - Le società del gruppo Amazon contestano l'approccio del giudice del rinvio sostenendo che esso urta contro i principi generali del diritto tra cui, specificamente, quello della certezza del diritto. Tuttavia, è giocoforza constatare che la Corte ha esplicitamente affermato che alla luce dell'obbligo di risultato che impone allo Stato membro di garantire agli autori lesi l'effettiva corresponsione di un equo compenso a titolo di indennizzo del pregiudizio sorto sul suo territorio (v. infra paragrafi 74 in fine e 87), «spetta alle autorità (...) giurisdizionali, ricercare un'interpretazione del diritto nazionale conforme al citato obbligo di risultato, la quale garantisca la riscossione di tale compenso presso il venditore che ha contribuito alle importazioni dei suddetti supporti mettendoli a disposizione degli utenti finali» (v. sentenza Stichting de Thuiskopie, cit. alla nota 7, punto 39). Ritengo pertanto che l'approccio del giudice del rinvio non possa in alcun modo essere censurato e sia, al contrario, totalmente conforme alla giurisprudenza della Corte.


47 - Salvo il caso, che mi sembra in pratica poco probabile, in cui la persona fisica anteriormente alla vendita dichiari sistematicamente l'uso che farà del supporto. De lege ferenda, non è escluso che si possano prevedere metodi che riescano a obbligare una persona fisica a effettuare una tale dichiarazione di modo che il ricorso a una tale presunzione non sia necessario. Del resto, l'applicazione della presunzione potrebbe anche essere in futuro marginalizzata dallo sviluppo o dall'espansione di metodi tecnologici di commercializzazione delle opere. Tali considerazioni mi sembrano peraltro esulare dal contesto della presente causa che si inquadra nei limiti del quadro fattuale e giuridico esistente.


48 - Nell'abbondante giurisprudenza in tal senso, si vedano, da ultimo, sentenze del 28 febbraio 2012, Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne ASBL (C‑41/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 35), e del 29 marzo 2012, SAG ELV Slovensko e a. (C‑599/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).


49 - Sentenza del 28 marzo 1979, Beneventi (222/78, Racc. pag. 1163, punto 20).


50 - Ordinanza del 3 maggio 2012, Ciampaglia (C‑185/12, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 5 e giurisprudenza ivi citata) nonché sentenza del 27 novembre 2012, Pringle (C‑ 370/12, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 84).


51 - Sentenze dell'11 ottobre 1990, Nespoli e Crippa (C‑196/89, Racc. pag. I-3647, punto 23) e del 16 settembre 1999, WWF e a. (C‑435/97, Racc. pag. I-5613, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).


52 - V. sentenza Luksan (cit. alla nota 7), punti 100, 105 e 108. Il corsivo è mio.


53 - V. sentenza Luksan (cit. alla nota 7) punto 101.


54 - Sentenze Stichting de Thuiskopie (cit. alla nota 7) punti 34 e 36 nonché Luksan (cit. alla nota 7), punto 106. Al riguardo, v. più specificamente il paragrafo 87 infra.


55 - Al riguardo, si vedano anche le considerazioni dell'avvocato generale Trstenjak contenute ai paragrafi 168‑177 delle sue conclusioni presentate il 6 settembre 2011 nella causa Luksan (cit. alla nota 7).


56 - Quanto alla possibile obiezione che un sistema di tal genere non terrebbe sufficientemente conto del nesso individuale tra il pregiudizio causato al singolo autore e il compenso a lui dovuto, si può rispondere che, come rilevato dalla Commissione, un sistema di remunerazione per copia privata è un sistema necessariamente impreciso in quanto, come menzionato al precedente paragrafo 65, è, al momento in pratica, impossibile determinare quale opera è stata riprodotta da quale utilizzatore e su quale supporto.


57 - V., per analogia, sentenza VEWA (cit. alla nota 35) punto 35, riguardo ai criteri di determinazione dell'importo della remunerazione spettante agli autori in caso di prestito da parte di istituzioni pubbliche ai termini della direttiva 92/100 (cit. alla nota 32).


58 - A tale riguardo mi sembra eloquente il riferimento fatto nel considerando 11 della direttiva 2001/29 alla circostanza che una delle finalità di un sistema efficace e rigoroso di protezione del diritto d'autore sia quello di garantire l'autonomia e la dignità di creatori, interpreti e esecutori.


59 - V. articolo 167, paragrafo 1, TFUE.


60 - V., ad esempio, considerando 9 e 11 della direttiva 2001/29, nonché considerando 3 e articolo 6 della direttiva 2006/115.


61 - La necessità di garantire effettivamente nel caso concreto la riscossione dell'equo compenso risulta chiaramente dalla giurisprudenza della Corte (v. punto 39 della sentenza Stichting de Thuiskopie, cit. alla nota 7).


62 - Nel caso in cui il giudice a quo dovesse effettivamente stabilire che parti dei proventi ottenuti a titolo di equo compenso non sono utilizzati come compensi indiretti a favore degli autori, ritengo non escluso che detto giudice possa anche, eventualmente, ridurre le pretese attoree di conseguenza.


63 - Nella sua ordinanza il giudice del rinvio evidenzia tuttavia che è controverso se, per taluni dei supporti successivamente commercializzati in Austria, pagamenti a titolo di equo compenso siano o meno già effettivamente avvenuti in Germania. Il giudice di primo grado non ha potuto accertare tali pagamenti e il giudice di secondo grado ha lasciato la questione aperta ritenendola irrilevante per la soluzione della controversia.


64 - Tale argomento mi sembra costituire un esempio di come, in mancanza di armonizzazione del regime dell'equo compenso, approcci profondamente differenti e incompatibili tra loro possano essere adottati a livello nazionale.


65 - Sentenze Stichting de Thuiskopie (cit. alla nota 7), punti 34 e 36, nonché Luksan (cit. alla nota 7), punto 106. Tale affermazione di principio è a mio avviso indipendente dalla circostanza che nella causa in questione l'equo compenso fosse o meno già stato pagato. Non è pertanto pertinente l'argomento avanzato dalle società del gruppo Amazon secondo cui tale giurisprudenza non sarebbe applicabile nel caso di specie in quanto in questo caso l'equo compenso sarebbe già stato pagato in un altro Stato membro.


66 - Sentenza Stichting de Thuiskopie (cit. alla nota 7), punto 35.


67 - Sentenza Stichting de Thuiskopie (cit. alla nota 7), punto 41.


68 - È in tale prospettiva che occorre, a mio avviso, intendere, alla luce della successiva sentenza della Corte, le affermazioni dell'avvocato generale Jääskinen contenute al paragrafo 55 delle sue conclusioni presentate il 10 marzo 2011 nella causa Stichting de Thuiskopie (cit. alla nota 7).

 

11.03.2013 Spataro
Curia


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