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Privacy 04.10.2012    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Privacy e dati provenienti da pubblici registri

... e giusto per inciso, i pubblici registri sono quelli istituzionali, non le pagine web di chiunque con email da non raccogliere e non rivendere ...
Spataro

 

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Garante per la protezione dei dati personali  Decisioni su ricorsi - 19 luglio 2012       
 
[doc. web n. 1927494] Provvedimento del 19 luglio 2012 Registro dei provvedimenti n. 211 del 19 luglio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 23 aprile 2012 con il quale XY (rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Altieri), ribadendo l'istanza già precedentemente avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha chiesto di ottenere la cancellazione dagli archivi di Alfa S.p.A. (rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Aragno) dei dati personali che lo riguardano relativi ad  un pignoramento immobiliare; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 24 aprile 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 20 giugno 2012 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7 del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria inviata via fax il 23 maggio 2012 con la quale Alfa S.p.A. ha sostenuto che le informazioni in questione: a) "sono esatte ed aggiornate con quelle risultanti presso la fonte di provenienza;  b) "sono registrate in un archivio che contiene i dati di fonte pubblica ed è autonomo e distinto rispetto al sistema di informazioni creditizie; c) rientrano nella categoria dei dati provenienti da pubblici registri, elenchi (…) il cui trattamento può avvenire senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24 del Codice Privacy"; d) il trattamento di tali dati "è volto a veicolare presso la clientela della resistente (…) le medesime informazioni contenute nella fonte pubblica di riferimento" considerando che tale clientela, rappresentata principalmente da banche e finanziarie, si rivolge ad Experian "al fine di avere un accesso più agevolato alle stesse informazioni che, diversamente, in funzione della mole di richieste ed uffici competenti, risulterebbe oltremodo gravoso";

VISTA la nota datata 24 maggio 2012 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, ritenendo nuovamente il trattamento dei dati in questione "eccedente rispetto alle finalità" per le quali sono stati raccolti, trattandosi di dati associati ad un evento risalente e superato;

VISTA la nota inviata via fax il 5 luglio 2012 con la quale la resistente ha precisato che "le doglianze del ricorrente risultano fondate su di un erroneo presupposto, ovvero che i dati in questione siano trattati (…) nell'ambito del sistema di informazioni creditizie da essa gestito (…) quando invece tali dati sono registrati in un archivio che contiene dati di fonte pubblica ed è autonomo e distinto rispetto al citato sistema di informazioni creditizie";

RILEVATO che il trattamento effettuato dalla resistente ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali informazioni, in termini generali, possono essere allo stato utilizzate senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice, fermi restando i futuri possibili adeguamenti che potrebbero risultare necessari sul piano della qualità dei dati e dei tempi di relativa conservazione, in applicazione del codice deontologico previsto dall'art. 61 del Codice con riferimento alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri;

RITENUTO, pertanto, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare infondato il ricorso in quanto i dati personali in questione non risultano trattati in violazione di legge; ciò, tenuto conto del fatto che tali dati sono esatti ed aggiornati (come emerge, tra l'altro, dal report Experian del 12 febbraio 2011, in atti, da cui risulta l'avvenuta cancellazione del pignoramento), in quanto corrispondenti alle informazioni conservate presso i competenti uffici dell'Agenzia del territorio;

RITENUTA la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese del procedimento fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

    a) dichiara infondato il ricorso;

    b) dichiara compensate le spese tra le parti.

    Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 19 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

04.10.2012 Spataro
Garante Privacy


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