Avevamo detto che la srls, la srl semplificata, era pericolosa perchè difficilmente si avevano le competenze per redigere uno statuto o un atto costitutivo.
Con le recenti modifiche ora la srls nasce con un modello semplificato pubblicato in gazzetta.
La costituzione va fatta davanti al notaio comunque, ma il testo è già pronto.
Il notariato informa sugli elementi tipici:
- bisogna essere almeno in due
- è riservata solo ad under 35 anni. Superati i 35 il socio esce o la srl si trasforma
- l'atto costitutivo è quello ministeriale
- la denominazione deve indicare srls
- l'amministratore deve essere almeno uno dei soci
- capitale da 1 a 9999 euro, versato dagli amministratori
- senza costi notarili
- resta l'imposta di registro (168)., dal secondo anni i diritti camerali (200 euro)
Per gli aspetti fiscali il commercialista resterà il punto di riferimento.
AGGIORNAMENTO:
Si nota come lo statuto sia talmente essenziale da essere forse troppo poco il richiamo agli articoli di legge, pur sufficiente. Ancora mancano maggiori riflessioni sul documento che deve regolare la vita e le competenza della società semplificata.
La fonte al link sotto indicato.
Ecco il dm in Gazzetta Ufficiale N. 189 del 14 Agosto 2012 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 23 giugno 2012 , n. 138
Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata e individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci in attuazione dell'articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'». :
Art. 1 Modello standard dell'atto costitutivo e dello statuto della società a responsabilità limitata semplificata
1. L'atto costitutivo, recante anche le norme statutarie, della
società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo
2463-bis del codice civile e' redatto per atto pubblico in
conformità al modello standard riportato nella tabella A allegata al
presente decreto.
2. Si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di
cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo
VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti.