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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9282 documenti.

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Diffamazione 08.08.2012    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Commenti anonimi su blog: non e' diffamazione - Tribunale di Ancona, esemplare motivazione

Luca Conti condivide il testo di una decisione interessante. E' estremamente ben motivata e dovrebbe togliere di mezzo ogni tentativo di estendere responsabilita' altrui al gestore del sito solo perche' e' il gestore della piattaforma. Corretto infine il tema della moderazione preventiva che, pero', alla luce delle innovazioni tecniche, diventera' un utile principio di applicare alle nuove soluzioni. File audio in formato m4a da scaricare
Spataro

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N. 2261/09 R.G. N. R. N. 382/10 R.G.G.I.P.

TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
E PER L'UDIENZA PRELIMINARE
ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE A SEGUITO DI OPPOSIZIONE
(art. 410 c.p.p.)

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Dott. Alberto Pallucchini
Visti gli atti del procedimento penale relativo alla querela porta da Tizio;
letta la richiesta di archiviazione depositata dal P. M.;
letto altresì l'atto di opposizione;
visto l'esito dell'udienza camerale;

OSSERVA

Il procedimento trae origine da una querela sporta da Tizio il quale lamentava che nel sito web "..." era riportato un commento postato da uno conosciuto lettore che aveva usato il soprannome di Ulisse che conteneva espressioni diffamatorie nei confronti della sua persona, commento che era rimasto presente nel sito vari mesi prima di essere eliminato;

che la responsabilità andava estesa anche al responsabile del sito, oltre che all'autore del commento;

a seguito della querela venivano svolte indagini che evidenziavano l'impossibilità di risalire all'autore dell'articolo;
il P. M. faceva pervenire una prima richiesta dì archiviazione ritenendo ignoto l'autore della condotta descritta, richiesta avverso la quale la p. o, proponeva opposizione sul presupposto che le indagini avevano identificato se non altro il responsabile del sito al quale andava comunque estesa la responsabilità o ex art 596 bis c.p. se non diretta ex art. 595 c.p.; in ogni caso sosteneva l'opponente non poteva che residuare una responsabilità a titolo di colpa per omesso controllo;
a seguito dell'udienza fissata per la trattazione dell'opposizione quest'Ufficio respingeva la richiesta di archiviazione proprio in relazione al presupposto lamentato dal Tizio  e cioè di non aver il P. M. valutato la posizione del responsabile del sito, con ordine di svolgimento dì specifiche indagini volte sia alla compiuta identificazione del predetto responsabile che sulle modalità di controllo effettuate;

all'esito degli accertamenti predetti il P. M. presentava nuova richiesta di archiviazione nei confronti dell'attuale indagato, neI frattempo identificato nel responsabile del sito web;

motivava il P. M. la sua richiesta ritenendo che, dovendosi escludere una responsabilità diretta del responsabile del sito non essendovi elementi che lascino ipotizzare che egli sia stato l'artefice o l'istigatore del commento in questione, la sola ipotesi di responsabilità poteva essere sviluppata sotto il profilo del disposto dell'art. 57 c.p.;

riteneva per altro il P. M. che nemmeno detta ipotesi, di natura colposa, un'omissione in vigilando, era configurabile atteso che la norma in questione, dettata per la stampa, non poteva ritenersi applicabile in modo estensivo, al responsabile del c.d. "blog" od al sito web che lo ospita per impossibilità giuridica di estendere in via analogica una disciplina dettata solo per la c.d. carta stampata;

la p, o. presentava nuova opposizione, quella in esame: l'opposizione deve essere rigettata, essendo condivisibile la ricostruzione effettuata dal P. M. per quanto allo stato siano intervenute solo alcune pronunce di merito sulla responsabilità del gestore del c.d. bIog, diversa essendo la problematica afferente i c. d. quotidiani on line, tuttavia deve condividersi l'interpretazione per la quale, al di là della responsabilità dell'autore dei commenti, che nel caso de quo ha certamente contenuto lesivo dell'onorabilità del querelante, solo in determinati casi, può ravviarsi la responsabilità del responsabile del sito e ciò sull'indubbia e del tutto condì-visibile interpretazione per la quale a detta forma di comunicazione, per la sua peculiarità rispetto alla c.d. "carta stampata" non può estendersi in via analogica, trattandosi di analogia in malam partem, la disciplina di cui all'art 57 c.p.;

va detto infatti che la sentenza richiamata nell'atto di opposizione, quella emessa dal Tribunale di Aosta, risulta riformata in appello proprio sul punto specifico mentre altra giurisprudenza di merito ( tra le altre Tribunale Lecce sez. 1 16 maggio 2007 n. 529), come detto condivisibile, esclude la ravvisabilità, nell'ordinamento, di un principio generale di responsabilità del gestore dei c. d. forum di discussione sul web, proprio sul presupposto che la disciplina specifica è stata dettata per la stampa la cui definizione è normativamente definita e non è certo paragonabile né assimilabile alle ipotesi in questione;

seppur non specifica in termini la stessa Suprema Corte ha già espresso concetti analoghi nella nota sentenza in materia, citata dalla difesa dell'indagato nella quale per l'appunto si esclude la possibilità di dare una interpretazione estensiva al concetto di stampa ".

Gli interventi del partecipanti al forum in questione, invero, non possono essere fatti rientrare nell'ambito della nozione di stampa, neppure nel significato più esteso ricavabile dalla L. 7 marzo 2001,
n. 62 art. 1 che ha esteso l'applicabilità delle disposizioni di cui alla L. febbraio  1948, n, 47,. art. 2 (legge sulla stampa) al "prodotto editoriale", stabilendo che per tale, ai fini della legge stessa, deve intendersi anche il "prodotto realizzato... su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico". 

Il semplice fatto che i messaggi e gli interventi siano visionabill da chiunque, o almeno da coloro che si siano registrati nel forum, non fa sì che il forum stesso, che è assimilabile ad un gruppo di discussione, possa essere qualificato come un prodotto editoriale, o come un giornale online, o come una testata giornalistica informatica. 

Si tratta quindi di una semplice area di discussione, dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere i1 proprio pensiero, rendendolo visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole ed agli obblighi cui è soggetta la stampa (quale quello di indicazione di un direttore responsabile o di registrazione) o può giovarsi delle guarentigie in tema di sequestro che 1 'art. 21 Cost, comma 3, riserva soltanto alla stampa, sia pure latamente intesa, ma non genericamente a qualsiasi mezzo e strumento con cui è possibile manifestare il proprio pensiero...."(Cassazione penale sez. III 11 dicembre 2008 n. 10535);

l'unica ipotesi nella quale, sulla base però dei principi generali dell'ordinamento, potrebbe essere ravvisata la responsabilità del gestore del sito si ha quando questi possa e di fattí eserciti un controllo preventivo sui commenti e sugli scritti che giungono nel sito stesso, di fatto finendo per decidere cosa rendere pubblico o no e dunque partecipando con la propria condotta alla diffusione di uno scritto eventualmente lesivo dell'altrui onorabilità;

detta situazione per altro non è riscontrabile nel caso de quo sulla base di quanto è emerso dall'interrogatorio dell'indagato;

né sono emersi elementi che facciano ritenere, contrariamente a quanto sostento nell'atto di opposizione, che l'indagato abbia volutamente ritardato l'eliminazione dello scritto offensivo;

P. Q. M.

Visti gli artt. 410 e 409 c.p.p.;

RIGETTA

l'opposizione come proposta nell'ambito del procedimento sopra indica

DISPONE

l'archiviazione del procedimento stesso, ordinando la restituzione degli atti al P. M.

Ancona, 29/07/10

Il Giudice per le indagini preliminari
Dott. A. 

08.08.2012 Spataro
Lucaconti.it


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