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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9341 documenti.

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Televisione 31.07.2012    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Le nuove regole per la tv, anche via internet, a difesa dei minori. Normalmente ...

DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. 120

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive.

GU n. 176 del 30-7-2012
Spataro

 

&

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
gli articoli 1, 2, 26 e l'allegato B;


  Vista  la  direttiva  89/552/CEE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  3  ottobre  1989,  relativa  al   coordinamento   di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e  amministrative
degli Stati membri concernenti  la  fornitura  di  servizi  di  media
audiovisivi;


  Vista la direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE relativa  al
coordinamento di determinate disposizioni legislative,  regolamentari
e amministrative degli Stati  membri  concernenti  l'esercizio  delle
attività televisive;


  Vista  la  direttiva  2007/65/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  dell'11  dicembre  2007,  che   modifica   la   direttiva
89/552/CEE del Consiglio relativa  al  coordinamento  di  determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;


  Vista la legge 23 agosto, 1988 n. 400, ed in particolare l'articolo
14;
  Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327;
  Visto il decreto-legge 23  gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
  Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e  2002/22/CE
del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  7  marzo  2002  e  la
direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002;
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  recante  il
codice delle comunicazioni elettroniche;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  dei  servizi  di   media   audiovisivi   e
radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 marzo 2012;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Viste le condizioni poste dai pareri delle sopracitate  Commissioni
parlamentari;
  Considerato, in particolare, che le medesime condizioni sono  state
tutte recepite, eccetto quella concernente la numerazione  automatica
dei canali della  televisione  digitale  terrestre,  in  quanto  tale
questione è stata oggetto, nelle more, di decisioni giurisdizionali;
  Viste  altresi'  le  osservazioni  delle  sopracitate   Commissioni
parlamentari;
  Considerata,    in    particolare,    l'osservazione    concernente
l'opportunità di modificare l'articolo  34,  comma  3,  del  decreto
legislativo  n.  177  del  2005,  utilizzante   quale   criterio   la
sensibilità dei minori in luogo del nuovo criterio  comunitario  del
loro corretto sviluppo fisico mentale e morale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 giugno 2012;
  Sulla proposta del Ministro per gli affari  europei,  del  Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro per i  beni  e  le  attivita'
culturali, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
giustizia, dell'economia  e  delle  finanze  e  del  lavoro  e  delle
politiche sociali;


 
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1
 
 
Modifica dell'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005,  n.
                                 177
 
  1. L'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e'
sostituito dal seguente:
 
                              «Art. 34
 
 
                  Disposizioni a tutela dei minori
 
  1. Sono vietate le  trasmissioni  televisive  che  possono  nuocere
gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei  minori,
  e  in
particolare i programmi che presentano scene di violenza  gratuita  o
insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le previsioni di cui
al comma 3, applicabili  unicamente  ai  servizi  a  richiesta;  sono
altresì vietate, in quanto da considerarsi  come  gravemente  nocive
per i minori, le trasmissioni di film ai quali, per la  proiezione  o
rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla  osta  o  che
siano vietati ai minori di anni diciotto. Al fine  di  conformare  la
programmazione al divieto di cui al presente  comma  i  fornitori  di
servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi si attengono ai
criteri fissati dall'Autorita'.

  2. Le trasmissioni delle emittenti  televisive  e  delle  emittenti
radiofoniche, non  contengono  programmi  che  possono  nuocere  allo
sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori
di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le  ore
23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico  escludano
che i  minori  che  si  trovano  nell'area  di  diffusione
  vedano  o
ascoltino normalmente tali programmi; qualora  tali  programmi  siano
trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel  caso  di  trasmissioni
radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, nel
caso  di  trasmissioni  televisive,  devono   essere   preceduti   da
un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il
corso della trasmissione, mediante la presenza di un  simbolo  visivo
chiaramente percepibile.

  3.  Le  trasmissioni  di  cui  al  comma  1  possono  essere   rese
disponibili  dai  fornitori  di  servizi  di  media   audiovisivi   a
richiesta, in deroga ai divieti di cui al comma 1,  solo  in  maniera
tale da escludere che i minori vedano o  ascoltino  normalmente  tali
servizi,
e comunque  con  imposizione  di  un  sistema  di  controllo
specifico e selettivo che vincoli alla introduzione  del  sistema  di
protezione di cui al comma 5, alla disciplina del comma  11  ed  alla
segnaletica di cui al comma 2.

  4. Le anteprime di opere cinematografiche destinate alla proiezione
o distribuzione in pubblico sono soggette a tutte le limitazioni e ai
vincoli comunque previsti per la trasmissione  televisiva  dell'opera
cinematografica di cui costituiscono promozione.

  5. L'Autorita', al fine di garantire un adeguato livello di  tutela
della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale  e  morale  dei
minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione,  la  disciplina
di dettaglio  contenente  l'indicazione  degli  accorgimenti  tecnici
idonei ad escludere che i minori vedano  o  ascoltino  normalmente  i
programmi 
di  cui  al  comma  3,  fra  cui  l'uso   di   numeri   di
identificazione   personale   e   sistemi   di   filtraggio   o    di
identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

    a) il contenuto classificabile a visione non  libera  sulla  base
dei criteri fissati dall'Autorità di cui al comma 1 e'  offerto  con
una  funzione  di  controllo  parentale  che  inibisce  l'accesso  al
contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente  di  disattivare
la predetta funzione tramite la digitazione di uno  specifico  codice
segreto che ne renda possibile la  visione.  L'effettiva  imposizione
della  predetta  funzione  di  controllo  specifica  e  selettiva  e'
condizione per l'applicazione del comma 3;

    b) il codice  segreto  dovra'  essere  comunicato  con  modalita'
riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla  responsabilita'
nell'utilizzo  e  nella  custodia   del   medesimo,   al   contraente
maggiorenne che stipula il  contratto  relativo  alla  fornitura  del
contenuto o del servizio.

  6. Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su  qualsiasi
piattaforma di trasmissione,
sono tenute ad osservare le disposizioni
a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media
e minori approvato il 29 novembre 2002, e  successive  modificazioni.
Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi  atti  di
autoregolamentazione sono recepiti con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, adottato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere  della  Commissione
parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive
modificazioni.

  7. Le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresi'  tenute
a garantire, anche secondo quanto stabilito  nel  Codice  di  cui  al
comma 6, l'applicazione di specifiche  misure  a  tutela  dei  minori
nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore  19,00
e all'interno dei  programmi  direttamente  rivolti  ai  minori,  con
particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni
altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.

  8.  L'impiego  di  minori  di   anni   quattordici   in   programmi
radiotelevisivi è disciplinato con regolamento  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e della salute.

  9. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Presidente
del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, il Sottosegretario di
Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   con   delega
all'informazione e all'editoria, dispone la realizzazione di campagne
scolastiche per un uso corretto e consapevole del  mezzo  televisivo,
nonchè di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai  genitori,
utilizzando a tale  fine  anche  la  diffusione  sugli  stessi  mezzi
radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento
alle  trasmissioni  effettuate  dalla  concessionaria  del   servizio
pubblico radiotelevisivo.

  10. Le quote di riserva  per  la  trasmissione  di  opere  europee,
previste   dall'articolo   44   devono   comprendere   anche    opere
cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione,
specificamente rivolte ai  minori,  nonche'  produzioni  e  programmi
adatti ai minori ovvero idonei alla visione da  parte  dei  minori  e
degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali  opere
e programmi è determinato dall'Autorita'.

  11. L'Autorità stabilisce  con  proprio  regolamento  da  adottare
entro il 31 ottobre 2012, la disciplina  di  dettaglio  prevista  dal
comma 5. I fornitori di servizi di media audiovisivi o di servizi  si
conformano alla  menzionata  disciplina  di  dettaglio  entro  trenta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  della
Autorita', comunque garantendo che i contenuti di cui trattasi  siano
ricevibili  e  fruibili  unicamente  nel  rispetto  delle  condizioni
fissate dall'Autorità ai sensi del comma 5.».

 Art. 2
 
 
Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.
                                 177
 
  1. Il comma 12 dell'articolo 38 del decreto legislativo  31  luglio
2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

    «12.  I  messaggi  promozionali,  facenti  parte  di   iniziative
promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria,  produttori
editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione  pubblica  nei
confronti del  libro  e  della  lettura,  trasmessi  dalle  emittenti
radiofoniche e televisive  pubbliche  e  private  gratuitamente  o  a
condizioni  di  favore,  nonche'  i   filmati   promozionali   o   di
presentazione di opere cinematografiche di  nazionalita'  europea  di
prossima programmazione, non sono considerati ai fini del calcolo dei
limiti massimi di cui al presente articolo.».


Art. 3
 
 
Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.
                                 177
 
  1. All'articolo 44, comma 3,  del  decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, e successive modificazioni, le parole:  "nel  contratto
di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto di  cui  al
quinto periodo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il
medesimo decreto sono  altresi'  definite  le  singole  quote  minime
percentuali, nell'ambito della riserva di cui al  primo  periodo,  da
destinare  rispettivamente  alla  produzione,  al  finanziamento,  al
pre-acquisto ovvero  all'acquisto  delle  opere  cinematografiche  di
espressione originale italiana ovunque prodotte.".

  2. Al medesimo articolo 44, comma 8, al secondo periodo, le parole:
"svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei  soggetti
obbligati," sono sostituite dalle seguenti: "svolta anche sulla  base
delle comunicazioni che devono essere inviate da parte  dei  soggetti
obbligati," e, dopo le parole: "l'Autorita'  stabilisce  con  proprio
regolamento" sono  inserite  le  seguenti:  ",  adottato  sentiti  il
Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero  per  lo
sviluppo economico, le modalità e i  criteri  di  svolgimento  della
verifica, nonche'".


Art. 4
 
 
                 Disposizioni in materia di sanzioni
 
  1. All'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177,
e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
    "5 bis) La riduzione ad un decimo di cui al comma 5 del  presente
articolo si applica  anche  alle  sanzioni  irrogate  alle  emittenti
locali ai sensi dell'articolo 1, comma 31 della legge 31 luglio 1997,
n. 249, degli articoli 97 e 98  del  decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259 e successive modificazioni, dell'articolo 5, comma 8 del
decreto  legislativo  9  gennaio  2008,  n.  9,  nonche'   ai   sensi
dell'articolo 1, commi 10, 11 e 12, della legge 13 dicembre 2010,  n.
220, e successive modificazioni.".

Art. 5
 
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6
 
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addì 28 giugno 2012
 
                             NAPOLITANO
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri e Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze
 
                                Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli
                                affari europei
 
                                Passera,  Ministro   dello   sviluppo
                                economico
 
                                Ornaghi, Ministro per  i  beni  e  le
                                attività culturali 
 
                                Terzi di Sant'Agata,  Ministro  degli
                                affari esteri
 
                                Severino, Ministro della giustizia
 
                                Fornero, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali
 
Visto, il Guardasigilli: Severino

31.07.2012 Spataro



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