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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9347 documenti.

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Newmastering 09.05.2012    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Qualifica del rapporto di lavoro di newsmastering: la Cassazione

Scegliere le notizie da Ansa e Televideo, all'interno di un programma radiofonico: e' lavoro subordinato. Si puo' applicare anche al web. Si armonizzino i principi con il divieto di esercitare abusivamente le professioni e ne esce un mix esplosivo.

Purtroppo, per la Cassazione, l'aggregare le notizie sembra tipico dell'attivita' giornalistica, ignorando i mezzi di massa offerti dal web per l'aggregazione dei contenuti.

Ai fini del lavoro dipendente restano gli altri noti criteri.
Spataro

 

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C

Cassazione sez lavoro Sentenza 28 aprile – 29 agosto 2011, n. 17723

(Presidente Roselli – Relatore Filabozzi)

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli ha respinto l'appello proposto dalla Alfa srl avverso la sentenza del Tribunale della medesima città, che aveva riconosciuto che tra la C. e la società era intercorso un rapporto di lavoro di natura giornalistica, condannando la Alfa alla corresponsione in favore della lavoratrice del trattamento economico corrispondente a quello previsto dalla disciplina collettiva per la qualifica di redattore. A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta ritenendo che la lavoratrice, nel redigere e dare lettura del notiziario radiofonico di una emittente locale, non si era limitata a leggere testi predisposti da altri, ma aveva provveduto alla elaborazione personale delle notizie raccolte generalmente attraverso siti internet o agenzie di stampa e trasmesse radiofonicamente. A tanto conseguiva, per il periodo in cui il rapporto aveva avuto esecuzione, in difetto di iscrizione all'albo professionale, l'applicabilità del contratto di lavoro giornalistico come parametro di riferimento per la determinazione della giusta retribuzione, e così - in base all'attività svolta in concreto dalla lavoratrice - l'applicazione, quale parametro, del trattamento previsto per i giornalisti redattori.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Alfa srl affidandosi a tre motivi di ricorso.

L'intimata non ha svolto attività difensiva.

La società ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 2575 c.c. e 1 legge n. 633 del 1941 con riguardo all'affermata qualificazione come giornalistica dell'attività svolta dall'intimata, contestando il risultato della valutazione delle prove fatta dalla Corte territoriale, per quanto riguarda in particolare la valutazione delle dichiarazioni rese da un teste originariamente indicato dalla società, e chiedendo a questa Corte di stabilire se "l'attività consistente nella mera ripetizione di notizie conosciute attraverso la lettura dei comunicati Ansa e del Televideo costituente il contenuto della prestazione di un soggetto dipendente da società concessionaria operante nel settore della radiocomunicazione ed autorizzata alla prosecuzione dell'esercizio dell'attività di radiodiffusione privata sonora a carattere commerciale in ambito locale... sia qualificabile come giornalistica".

2.- Con il secondo motivo si lamenta l'insufficienza della motivazione con riferimento alla sussistenza della qualifica di giornalista rivestita dall'intimata - così come affermata dalla Corte d'appello sulla base della deposizione testimoniale sopra indicata - evidenziando che, alla luce della suddetta testimonianza, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere che le mansioni svolte dalla lavoratrice si collocavano in un ambito del tutto estraneo a quello proprio del lavoro giornalistico.

3.- Con il terzo motivo si lamenta l'insufficienza della motivazione con riferimento alla statuizione concernente l'applicabilità del contratto di lavoro giornalistico come parametro di riferimento per la determinazione delle retribuzioni spettanti alla lavoratrice secondo il disposto dell'art. 2126 c.c., nonché violazione dell'art. 2099 c.c. e falsa applicazione dell'art. 36 Cost., richiamando alcune pronunce della S.C. secondo cui l'equiparazione del contratto nullo a quello valido, ex art. 2126 c.c., non comporta l'automatica applicazione della disciplina del secondo al primo, neppure sotto l'aspetto retribuivo, essendo compito del giudice determinare la giusta retribuzione, ex artt. 2099 c.c. e 36 Cost., valutando la qualità e quantità del lavoro prestato ed eventualmente tenendo presente il parametro per un contratto validamente concluso o altri criteri ritenuti più consoni alla fattispecie. Il motivo si conclude con la richiesta a questa Corte di stabilire se "nella indagine postuma alla conclusione del rapporto in ordine alla individuazione di un parametro retributivo diverso da quello convenuto tra le parti... non sussistendo cioè ab initio un vincolo contrattuale che impone il trattamento di miglior favore invocato dal ricorrente, deve... o meno il giudice considerare il parametro più rispondente allo specifico settore ed alla prestazione che riguarda, anche se convenuto nel corso del rapporto medesimo".

4.- I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale, nella sfera dell'espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa differenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica, culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunta da valutazione critica (cfr. ex plurimis Cass. n. 18550/2005, Cass. n. 18516/2005, Cass. n. 14832/2005). Si è puntualizzato (Cass. n. 4840/96, Cass. n. 1827/95) che per attività giornalistica (presupposta, ma non definita dalla l. 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista) deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e all'elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione: il giornalista si pone come pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, nel senso che la sua funzione è quella di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in funzione della cerchia dei destinatali dell'informazione e confezionare quindi il messaggio con apporto soggettivo e inventivo; al fine dell'individuazione dell'attività giornalistica assumono poi rilievo la continuità o la periodicità del servizio, del programma o della testata, nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'inserimento continuativo nell'organizzazione dell'impresa (Cass. n. 7372/96, nonché, da ultimo, Cass. n. 23625/2010).

Non si è discostata da tali principi la Corte territoriale con l'affermazione che nell'attività svolta dalla C. erano rinvenibili tutti i tratti caratteristici dell'attività giornalistica, ed in particolare quelli della raccolta, della valutazione e della elaborazione della notizia, che, come risultava dalle deposizioni di tutti i testi escussi in primo grado, ivi compreso quello indicato dalla società, si evidenziavano nella raccolta, da parte della lavoratrice, delle notizie pubblicate dai notiziari Ansa o dal Televideo, nella scelta di quelle ritenute a suo giudizio più importanti, nella possibilità di apportarvi alcune modifiche e nella lettura che del testo così confezionato veniva data nel corso della trasmissione radiofonica. Le contrarie affermazioni della società ricorrente, secondo cui dalla deposizione testimoniale richiamata dalla Corte territoriale si evincerebbe che l'attività svolta dalla C. consisteva essenzialmente nella "mera ripetizione di notizie conosciute attraverso la lettura dei comunicati Ansa e del Televideo", non tengono conto anzitutto del fatto che la Corte d'appello ha fatto riferimento alla deposizione del teste sopra indicato per rilevare che la stessa non era affatto in contrasto con le altre risultanze istruttorie e, per diversi aspetti, confortava anzi l'assunto della lavoratrice circa la natura dell'attività da essa svolta, offrendo ulteriori spunti di conferma delle dichiarazioni rese da tutti gli altri testimoni, dichiarazioni che la Corte territoriale ha ritenuto comunque "pienamente valide" ai fini dell'accertamento delle mansioni concretamente svolte dalla lavoratrice. Escluso quindi che la Corte di merito abbia fondato la propria decisione sui soli elementi risultanti dalla deposizione del teste che era stato originariamente indicato dalla società, va rilevato che le affermazioni della ricorrente si risolvono nella contestazione diretta (inammissibile in questa sede) del giudizio di merito, giudizio che risulta motivato in modo sufficiente e logico con riferimento, come già detto, alla sostanziale univocità delle risultanze istruttorie ed alla loro idoneità a dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda, per quanto riguarda in particolare l'esistenza nel caso concreto degli elementi che caratterizzano la prestazione di lavoro giornalistico. Entrambi i motivi devono essere pertanto respinti.

5.- Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in caso di svolgimento di lavoro giornalistico da parte di soggetto non iscritto al relativo albo professionale, il contratto di lavoro deve ritenersi nullo per violazione di norme imperative, senza tuttavia che si verta in ipotesi di nullità del suo oggetto o della causa, con la conseguenza che, in forza dell'art. 2126 c.c., il lavoratore avrà diritto al trattamento economico per l'attività espletata, con l'applicazione della disciplina collettiva nella sua interezza, e cioè del trattamento sia economico che normativo previsto per le corrispondenti prestazioni del giornalista professionista (cfr. ex plurimis Cass. n. 21591/2008, Cass. n. 19231/2006, Cass. n. 3399/2006, Cass. n. 7020/2000, Cass. n. 1157/98).

Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha ritenuto congruo, in relazione alle mansioni effettivamente svolte dalla C., il trattamento economico previsto per la qualifica di redattore, osservando che, nel concreto atteggiarsi del rapporto, così come risultava dagli elementi acquisiti al processo, l'attività della lavoratrice si era dispiegata come esattamente corrispondente a quella che caratterizzava tale figura professionale.

Si tratta, anche sotto questo aspetto, di una valutazione di fatto, devoluta al giudice del merito, non censurabile nel giudizio di cassazione in quanto comunque assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria con riferimento, secondo quanto già esposto, alla ritenuta univocità delle risultanze istruttorie ed alla loro idoneità a provare i fatti costitutivi del diritto rivendicato dalla lavoratrice, e quindi lo svolgimento di un'attività corrispondente a quella del redattore; per il che non rileva che la C. abbia conseguito l'iscrizione nel registro dei praticanti giornalisti nell'anno 2002, né che la stessa dovesse seguire le direttive dell'editore, trattandosi, quanto all'ultimo punto, di circostanza che conferma soltanto l'inserimento della lavoratrice nell'organizzazione aziendale e l'esistenza, peraltro non contestata, del vincolo della subordinazione. Quanto alla censura relativa alla statuizione con cui è stata negata la possibilità di assumere come parametro di riferimento il trattamento economico previsto da una diversa contrattazione collettiva (specificamente, quella indicata come convenzione c.d. "Corallo"), ed all'assunto secondo cui tale diversa disciplina collettiva non sarebbe stata adeguatamente esaminata dal giudice d'appello, va rilevato che si tratta di censure espresse in modo del tutto generico, senza riportare il contenuto delle disposizioni contrattuali di cui si invoca l'applicazione (con violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione), e così di censure che rimangono confinate ad una mera contrapposizione rispetto alla valutazione di merito operata dalla Corte d'appello e non possono certamente ritenersi idonee a radicare un deducibile vizio di motivazione di quest'ultima.

6.- Il ricorso va dunque rigettato con la conferma della sentenza impugnata, dovendosi ritenere assorbite, in quanto sinora detto, tutte le censure non espressamente esaminate.

7.- Considerato che l'intimata non ha svolto attività difensiva, non deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

09.05.2012 Spataro





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