Torno ai gloriosi tempi della mia tesi e di quando suggerii ad una azienda americana (era Caldera, l'antenata di qnx, ora in rim) di pretendere di accedere alle api del dos di microsoft. Che tempi.
Gli europei hanno il diritto di vedere come funziona il software. Non hanno diritto al codice sorgente ma possono disassemblare il codice per vedere come funziona. Reverse engineering.
Mai piaciuto alla BSA, un pò come a FIMI ed altri non piace il mondo aperto di internet, preferendolo chiuso e garantito da arbitri erga omnes, sceriffi della comunità più che giudici dei casi concreti.
Di piu': ogni europeo è autorizzato scrivere programmi compatibili con altri, per non favorire posizioni dominanti.
Lungimirante. Erano gli anni '90. Lo fossero Confindustria e Fimi oggi, si troverebbero nel futuro, invece di darci dei terroristi anarchici. Loro che vogliono nuove leggi nei propri esclusivi interessi.
Stai a vedere che sono diventato un anarchico ... ! Pazzesco.
Tuttavia ...
Il caso è particolare perchè riguarda la compatibilità con un linguaggio di programmazione, emulato da un altro linguaggio "più ampio".
Il caso è veramente limite. Non va banalizzato e bisogna leggere l'intera sentenza
Spataro
Corte di giustizia dell’Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 53/12 Lussemburgo, 2 maggio 2012
Sentenza nella causa C-406/10 SAS Institute Inc. / World Programming Ltd
La funzionalità di un programma per elaboratore e il linguaggio di programmazione non possono essere tutelati dal diritto d’autore
Colui che acquista la lice n za di un pr ogramma ha , in linea d i principio, il diritto di os servarne,
studiarne o sperimentarne il funzion a mento al fine di determinare le idee e i princip i che sono alla
base di tale progra mma
La società SAS Institute Inc. ha sviluppato il Sistema SAS, un insieme integrato di programmi che
consente agli utenti di ef fettuare operazioni di elaborazione e di analisi di dati, in particolare ana lisi
statistiche. Il componente centrale del Sistema SAS è denominato Base SAS. Esso permette agli
utenti di scrivere ed eseguire a pplicazioni (dette altresì «script») scritte nel linguaggio di
programmazione SAS che consentano di trattar e i dati.
La società World Programming Ltd (WPL) si è resa conto dell’esistenza di un potenziale di mercato
per un software alternativo in grado di eseguire applicazioni scritte in linguaggio SAS. La WPL ha
pertanto creato il World Programming System (WPS). Ques t’ultimo emula molte delle funzionalità
dei moduli SAS nel senso che, con minime eccezioni, la WPL ha cercato di garantire che i
medesimi input (dati inseriti nel sistema) generassero gli st essi output (dati in uscit a ). Ciò avrebbe
consentito agli utent i del sist ema SAS di poter utilizzare in «World Programming Sys t em» gli script
che essi avevano sviluppato per un impiego con il sistema SAS.
Per creare detto programma WPS la società WPL ha legalmente acquistato copie della versione
per l’apprendimento del sistema SAS, fornite su licenza in base alla quale i diritti del titolare erano
limitati a fini non di produzione. La WPL ha utilizzato e stud iato detti pro g rammi per comprenderne
il funzionamento, ma nul la consente di affermare che essa abbia avuto accesso al codice sorgente
dei moduli SAS o abbia copiato dett o codice.
Il SAS Institute ha proposto un’azione legale dinanzi alla High Court of Justice (Regno Unito)
diretta a far dichiarare che la WPL aveva copi a t o i manuali e i moduli del sistema SAS, violando i
relativi diritti d’autore e i termini della licenza della versione pe r l’apprendimento. In tal e contesto la
High Court ha posto alla Corte di giustizia questioni relative alla portata della tu tela giuridica
apprestata dal diritto dell’Unione per i programmi per ela boratore, chiedendo, in particolare, se
detta tutela si estenda alla funzion a lità e al linguaggio di programmazione. La Corte ricorda anzitut to che la direttiva sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore estende la tutela conferita dal diritto d’autore a tutte le forme di espressione della creazione intellettuale propria dell’autore di un programma per elaboratore. Per contro, le idee e i principi alla base di qualsiasi el emento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della stessa direttiva.
Così, solo l’espressione di tali ide e e di tali principi deve essere protetta dal di ritto d’autore.
L'oggetto della tutela co nferita dalla direttiva 91/250 è il programma per elaboratore in tutte le sue
forme di espressione, q uali il codice sorgente e il codice oggetto, che consentono di riprodurlo in
diversi linguaggi informatici.
Sulla base di tali considerazioni , la Corte considera che non costituiscono una forma d i
espressione né la funzionalità di un programma , né il linguaggio di programmazione e il
formato dei file di dati utilizzati nel l'a mbito di un programma per sfruttare talune delle sue funzion i .
Di conseguenza, essi n on godono della tutela in base al di ritto d’autore.
Infatti, ammettere che la funzionalità di un programma possa essere tutelata dal diritto d'auto r e
equivarrebbe ad offrire la possibilità di monopol izzare le idee, a scapito del progresso tecnico e
dello sviluppo industriale.
In tale conte s to, la Corte precisa che , qualora un terzo si proc urasse la p a rte del codice sorgente o del codice oggetto relativa al linguaggio di prog rammazion e o al formato dei file di dati utilizzati
nell'ambito di un prog ramma e creasse, grazie a tale codice, elementi simili nel proprio
programma, tale comportamento potrebbe essere vietato dall’autore del programma. Orbene, nella
fattispecie, dalle spiegazioni del g iudice del rinvio risulta che la WPL non ha avuto accesso al
codice sorgente del programma de l SAS Institute e non ha effettuato una decompilazione del
codice oggetto di detto programma. È solo grazie a ll'osservazio ne, allo studio e alla
sperimentazione del comportamento del programma del SAS Institute che la WPL ha riprodotto la
funzionalit à di detto pr ogramma utilizzando il medesimo linguaggi o di programmazione e il
medesimo fo rmato di file di dati.
In secondo luogo, la Corte rileva che, da un lato, in ba se alla d i rettiva sulla tutela giuridica dei
programmi per elaboratore, colui che acquista una licenza d i un software ha il dirit t o di osservare,
studiare o sperimentare il funzion a mento di quest’ultimo allo scopo di determinare le idee e i
principi su cui è basato ogni elemento del programma. Qualsiasi dispo s izione contrattuale in senso contrario è nulla. D’altro lato, la determinazione di tali idee e principi può essere realizzata
nell'ambito delle operazioni autorizzate dalla licenza.
Di conseguenza, il titolare del diritto d'autore su un programma per elaboratore non può impedire,
fondandosi sul contratto di licenza, che l’a cqu i rente di tale licenza o sservi, studi o sperimenti il
funzionamento dello ste sso al fine di determinare le idee e i principi su cui si basa o gni elemento di
quel programma, allorché egli effet t ua operazioni coperte da tale licenza nonché le operazioni di
caricamento e svolgime nto necessarie all'utilizzazione del p r ogramma e a condizion e che non leda
i diritti e sclu s ivi del titola re del diritto d'autore sul programma.
Inoltre, se condo la Corte, non vi è alcuna lesione de l diritto d ’ autore allorch é , come n e lla
fattispecie, il legittimo acquirente della licen za non ha avuto accesso al codice sorgente del
programma, ma si è limitato a studiare, ad osservare e a sperimentare tale programma per
riprodurne la funzionalit à in un secondo programma.
La Corte constata infin e che la r i produzione, in un programma per elaboratore o ne l manuale d' uso
di detto prog ramma, di taluni elementi descrit ti nel manuale d'uso di un altro programma tutela to
dal diritto d'autore può costituire una violazione d e l diritto d’a u tore su quest'ultimo manuale qualor a
tale riprodu zione costituisca l'espr essione della creazion e intellettua l e propria dell'autore del
manuale.
In proposito la Corte considera che, nella fattispecie, le parole chiave, la sintassi, i comandi e le
combinazioni di comandi, le opzio ni, i valori di default, nonché le iterazioni so no composti da
parole, cifre o concetti matematici che, considerati isolatamente, non sono, in quanto tali, una
creazione intellettuale de ll'autore di tale programma. È sol o mediante l a scelta, la disposizione e la
combinazione di tali parole, di tali cifre o di tali concetti matematici che l’autore espr ime il proprio
spirito creativo in maniera originale.
È compito del giudice del rinvio accertare se l’asserita riproduzione di cui alla controversia
principale costituisca l'espressione della creazione intelle ttuale propria dell'autore del manuale
d'uso del programma per elaboratore, tutelata da l diritto d’autore.