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Clausole 03.05.2012    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Nuova disciplina delle clausole vessatorie - sintesi

Le clausole vessatorie sono quelle che sbilanciano l'equilibrio tra le obbligazioni delle parti. Alcune sono nulle, altre vanno firmate specificamente.
Spataro

 

C

Come dicevamo ieri, non c'è niente di peggio che aumentare i giudici.

La normativa europea aveva introdotto alcune disposizioni sulle clausole "abusive" poi chiamate "vessatorie" in aggiunta a quelle del codice civile.

A queste si aggiungevano gli studi delle Camere di Commercio sulle clausole ritenute vessatorie.

Il giudizio restava legato al giudice civile investito nel caso concreto.

Ho seguito in questi giorni l'iter normativo della riforma, e pare che abbia preso consistenza.

Assonime propone una circolare sulla materia.

Per farla breve viene attribuita all'AGCM (l'antitrust) il potere di stabilire erga omnese (per tutti) quali clausole sono vessatorie e nulle.

Le aziende possono anche proporre preventivamente le clausole per una valutazione.

Ecco i riferimenti normativi: D.L. 1/2012  convertito in legge n. 27 del 24 marzo 2012.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie). - 1.
Al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:
"Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie).


- 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le
associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le
camere di commercio interessate o loro unioni, d'ufficio o su
denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la
vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra
professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a
condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli,
modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n.
287, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5.
In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000
euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione
fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.


2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola e'
diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione
del sito internet istituzionale dell'Autorita', sul sito
dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante
ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di
informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell'operatore.
In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma,
l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
euro a 50.000 euro.


3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare
preventivamente l'Autorità in merito alla vessatorietà delle
clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i
consumatori secondo le modalità previste dal regolamento di cui al
comma 5. L'Autorità si pronuncia sull'interpello entro il termine di
centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite
risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le
clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non possono
essere successivamente valutate dall'Autorità per gli effetti di cui
al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei
professionisti nei confronti dei consumatori.


4. In. materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti
dell'Autorita', adottati in applicazione del presente articolo, e'
competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione
del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul
risarcimento del danno.


5. L'Autorita', con proprio regolamento, disciplina la procedura
istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso agli
atti, nel rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo
stesso regolamento l'Autorità disciplina le modalità di
consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a
livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro
unioni attraverso l'apposita sezione del sito internet di cui al
comma 2 nonchè la procedura di interpello. Nell'esercizio delle
competenze di cui al presente articolo, l'Autorità può sentire le
autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i
professionisti interessati operano, nonchè le camere di commercio
interessate o le loro unioni.


6. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le
risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a
legislazione vigente"».

 

Ed altri articoli che vi proporremo a breve

03.05.2012 Spataro
Assonime.it


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