Civile.it
/internet
Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9282 documenti.

Il dizionario e' stato letto volte.



Segui via: Email - Telegram
  Dal 1999   spieghiamo il diritto di internet  Store  Podcast  Dizionario News alert    
             

  


WPkit.it: privacy, formulari, check up per WordPress

Temi attuali:
Algoritmi ChatGPT Intelligenza artificiale Privacy WordPress



Antitrust 03.04.2012    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Truffe nell'ecommerce di due tipi diversi: il provvedimento dell'Agcm

Contratti a distanza: ancora una volta se ne soffre.
Spataro

 

Indice generato dai software di IusOnDemand
su studi di legal design e analisi testuali e statistiche

V

Vendere seriamente via internet è sempre più difficile. L'immagine che alcuni danno dell'ecommerce allontanano gli interessati.

Veniamo a noi.

Due i casi di oggi.

 

PRIMO: servizio distribuzione files

Pensate ad un sito con una ottima disposizione di contenuti e descrizioni di software. Software gratuiti disponibili in rete ed elencazione ottima.

Per scaricare i programmi non basta cliccare. Bisogna anche registrarsi al sito.

Nelle condizioni contrattuali però si dice che l'iscrizione è a pagamento, anche se può essere fatta in un secondo momento.

E i soldi vengono chiesti 30 giorni dopo la registrazione, scaduto il periodo di diritto di recesso.

Nella truffa sembrano coinvolti molti, anche autorevoli. I soldi vengono chiesti con diffide minacciose. Ma poi non si sa che fine ha questa storia.

Se non altro è stato inibito ai provider italiani di consentire il collegamento a questo sito. Si è intervenuti sui dns. In questo caso è la Procura della Repubblica.

 

SECONDO: un outlet

Outlet di capi di moda, vende una marea a prezzi bassissimi, ma non consegna nemmeno. Si aprono indagini e l'agcm interviene, e alcuni ne criticano i poteri.

 

Segue il provvedimento dell'agcm (antitrust):

PS7677 – Alfa OUTELT-MANCATA CONSEGNA MERCE  Provvedimento n. 23349  L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO  NELLA SUA ADUNANZA del 6 marzo 2012;
SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo ” e  successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “ Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette ” (di seguito,  Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera 15 novembre 2007;
VISTA la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti  giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (di  seguito, Direttiva sul commercio elettronico);
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “ Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni  aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno”;
VISTO il Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di  Finanza a norma dell’articolo 4 legge 31 marzo 2000, n. 78 ”;
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS7677 del 27 gennaio 2012, volto a verificare l’esistenza di  pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera  b ), 24 e 25, lettera  d ), del Codice  del Consumo;
VISTI gli atti del procedimento;


CONSIDERATO quanto segue;


I. FATTO 

1 Secondo informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e molteplici segnalazioni pervenute  all’Autorita', anche attraverso la Direzion e Contact Center, la società Alfa Alfa S.r.l. (di seguito, Alfa Alfa)  avrebbe diffuso, attraverso il proprio sito Internet, contenuti  idonei ad indurre in errore i consumatori in merito alla  disponibilità dei prodotti offerti in vendita. Alfa Alfa opera nei settori della moda e del c.d. Lifestyle, proponendo  beni con sconti fino al 70% rispetto ai prezzi di lis tino. I prodotti offerti in  vendita sono riconducibili a  griffe  molto  famose come ad esempio Valentino, Ferre', Dolce e Gabbana, Breil, Casio, FAS ecc. Nel sito si afferma la disponibilità di  “oltre 600 marche ”.


2 In particolare da numerose segnalazioni emerge che ne lla maggior parte dei casi il  professionista non avrebbe  consegnato ai clienti la merce acquistata tramite il sito internet  della società e, nei casi di avvenuta consegna, non  avrebbe rispettato i termini indicati al consumatore dopo l’acquisto o avrebbe consegna to merce diversa da quella  ordinata. Alcuni segnalanti hanno fatto  presente, altresì che il professionista a fronte di proteste e reclami per il  mancato invio dei prodotti ordinati avrebbe fornito via e-mail un codice di spedizione del corriere Bartolini risultato alle  verifiche effettuate inesistente. Nelle segnalazioni si lamenta anche che, nei casi di mancata consegna, il professionista  non avrebbe mai restituito gli importi ricevuti a titolo di corrispettivo e avrebbe ostacolato l’esercizio dei diritti  contrattuali dei consumatori, omettendo  di rispondere ai reclami inoltrati via  e-mail, limitando altresì l’operatività del  numero telefonico dedicato al servizio clienti. Infine, il professionista avrebbe opposto ostacoli alla sostituzione di  prodotti risultati difformi da quelli ordinati, nonostante gli stessi fossero coperti dalla garanzia legale ai sensi degli artt.130 e seguenti del Codice del Consumo. 

3 Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 27 gennaio 2012 è stato avviato il procedimento istruttorio  PS7677, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonchè ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, al  fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b ), 24  e 25 lettera d ), del Codice del Consumo.


4 Parte del procedimento, in qualità di professionista ai sensi dell’articolo 18, lettera b ), del Codice del Consumo, e'  Alfa Alfa. La società opera nel settore de l commercio elettronico attraverso il sito internet  ubicato all’indirizzo IP  78.109.87.200 al quale corrispondono, tra gli altri, i seguenti nomi a dominio: AlfaAlfa.com ,  it.AlfaAlfa.com ,  uk.AlfaAlfa.com,  es.AlfaAlfa.com,  fr.AlfaAlfa.com,  AlfaAlfa.fr,  de.AlfaAlfa.com,  Betamax.com,  fr.Betamax.AlfaAlfa.com,  www.Betamax.com ,  www.Alfaout let.biz,  www.AlfaAlfa.com.


5 Contestualmente alla comunicazione di  avvio del procedimento, la parte è stata invitata, ai sensi dell’articolo 9,  comma 2, del Regolamento, a presentare memorie e documenti utili alla valutazione dei presupposti per la  sospensione provvisoria della pratica, en tro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Alfa Alfa non  ha prodotto memorie difensive, nè documenti.


6 In sintesi, i comportamenti o ggetto di contestazione come “ pratiche commerciali” consistono;
a) in informazioni non rispondenti al vero che il prof essionista avrebbe reso, attraverso il proprio sito  web, in merito  alla disponibilità ed ai tempi di consegna dei prodotti offerti in vendita. Tale condotta potrebbe integrare una pratica  commerciale ingannevole in violazione degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera  b ), del Codice del Consumo;
b)  nella mancata restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo per gli acquisti effettuati nei siti del  professionista, nonchè negli ostacoli opposti all’esercizio di diritti contrattuali da parte dei consumatori, anche  mediante l’omessa risposta ai reclami e la ridotta funzionalità della linea telefonica dedicata al servizio clienti. Tali  condotte potrebbero integrare una  pratica commerciale scorretta ai sens i degli artt. 20, 24 e 25, lettera,  d ), del Codice  del Consumo;
c)  nella mancata prestazione della garanzia  legale di conformità rispetto ai beni venduti. Tale condotta potrebbe  integrare una violazione degl i artt. 20, 24 e 25, lettera  d ), del Codice del Consumo.

II. VALUTAZIONI 

7 Sotto il profilo del fumus boni iuris  gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistenti  prima facie  le pratiche  commerciali descritte in violazione degli articolo 20, 21 comma 1 lettera  b ), 24 e 25, lettera d), del Codice del  Consumo, in quanto il sito è attualmente accessibile e continuano ad arrivare segnalazioni in merito al perdurare dei  comportamenti su indicati.


8 Tali condotte appaiono infatti, già ad  un primo esame, suscettibil i di falsare in misura a pprezzabile il comportamento  economico dei consumatori in quanto;
a) attraverso il sito  web del professionista sarebbero fornite informazioni non rispondenti al vero in merito alla reale  disponibilità dei prodotti offerti in vendita. Nella fase di conclusione dei singoli contratti, sarebbero fornite informazioni  non rispondenti al vero in ordine ai  tempi di consegna della merce;   b) verrebbe ritardata, o di fatto negata, la restituzione deg li importi corrisposti per l’acquisto delle merci offerte in  vendita, anche su richiesta dei consumatori a seguito dell’omessa consegna. Verrebbero ostacolati i diritti contrattuali  riconosciuti agli acquirenti attraverso l’omessa risposta ai reclami e la scarsa accessibilità della linea telefonica dedicata  al servizio clienti;
c) contrariamente agli obblighi previsti dal regime della garanzia legale di conformita', di cui alle disposizioni del Codice  del Consumo, sarebbe ostacolata la restituzio ne dei prodotti difformi da quelli ordinati.


9 Sotto il profilo del periculum in mora, vale osservare che l’attualità delle condotte sopra descritte, testimoniata dal  perdurante flusso di segnalazioni, e  la perdurante accessibilità del sito  web del professionista appaiono idonee, nelle  more del procedimento, a raggiungere una molteplicità di consumatori, potendoli indurre ad assumere una decisione  commerciale che altrimenti non prenderebbero, quale quella di  effettuare acquisti di prodotti di cui non sono certi la  disponibilita', l’effettiva consegna, nè i tempi della stessa.


RITENUTO che i comportamenti descritti risultano particolarmente gravi ed invasivi nei confronti dei destinatari e che  sia necessario, ai fini della tempestività dell’intervento, avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati  della Guardia di Finanza;


DISPONE

a) ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, de ll’articolo 9, comma 1,  del Regolamento, che la  società Alfa Alfa S.r.l. sospenda ogni at tività diretta a diffondere i contenuti del sito internet  indicato al punto 4  del presente provvedimento accessibile mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano;


  b) ai sensi dell’articolo 14, comma 3, dell’articolo 15, comma 2, e dell’articolo 16, comma 3, del Decreto Legislativo 9  aprile 2003, n. 70, che i soggetti di cui alle norme citate che rendono accessibile l’indirizzo IP 78.109.87.200 al quale  corrispondono i seguenti nomi a dominio:  AlfaAlfa.com ,  it.AlfaAlfa.com ,  uk.AlfaAlfa.com,  es.AlfaAlfa.com,  fr.AlfaAlfa.com,  AlfaAlfa.fr,  de.AlfaAlfa.com,  Betamax.com,  fr.Betamax.AlfaAlfa.com ,  www.Betamax.com ,  www.AlfaAlfa.biz e  www.AlfaAlfa.com, impediscano  l’accesso ai corrispondenti siti  web da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet  provenienti  dal territorio italiano;


  c) ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del Codice del Consumo e dell’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 19  marzo 2001, n. 68, che l’Autorità per l’identificazione dei soggetti sopra individuati si potrà avvalere della  collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, affinchè provveda ad ogni attività a cio'  necessaria;


  d) che in luogo dei contenuti sospesi sia resa visibile la pagina  web contenente l’avviso di cu i al documento allegato,  che costituisce parte integrante  del presente provvedimento;


  e) che la società Alfa Alfa S.r.l. comunichi all’Auto rità l’avvenuta esecuzione de l presente provvedimento di  sospensione e le relative modalità entro dieci giorni dal ricevimento dello stesso inviando una relazione dettagliata  nella quale vengono illustrate le misure adottate.
Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorita'  applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a  150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita'  può disporre la sospensione dell'attività di impr esa per un periodo non superiore a trenta giorni.
  Il presente provvedimento verra'  notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della  Concorrenza e del Mercato.
  Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1,  lettera  b ), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni  dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del  Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordina rio al Presidente della Repubblica, ai  sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di  centoventi giorni dalla data di no tificazione del provvedimento stesso.
  Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del Regolamento, la presente decisione deve essere immediatamente  eseguita a cura del professionista e che il ricorso avvers o il provvedimento di sospension e dell’Autorità non sospende  l’esecuzione dello stesso.


      IL SEGRETARIO GENERALE  Roberto Chieppa  IL PRESIDENTE  Giovanni Pitruzzella

03.04.2012 Spataro
Agcm


Ecommerce: AGCM indaga sul posizionamento degli alberghi partner in Booking
Le criticità sollevate dall’Antitrust su PagoPa e Poste
Pubblicità, comparatori: sanzione per omesse informative
Antitrust UE - mostruosa sanzione contro Apple
Cnil su antitrust e minori
AGCM - Privacy, il ruolo centrale della prevenzione Incontro del network dei RPD DPO delle Autorità Indipendenti
Avviata istruttoria nei confronti di Intesa Sanpaolo e di Isybank
CV251 HIYA CLAUSOLE VESSATORIE
Is Meta's arrival on the fediverse good news?
CURIA Documents C‑252/21 antitrust e privacy con analisi in italiano



Segui le novità in materia di Antitrust su Civile.it via Telegram
oppure via email: (gratis Info privacy)





dallo store:
visita lo store








Dal 1999 il diritto di internet. I testi sono degli autori e di IusOnDemand srl p.iva 04446030969 - diritti riservati - Privacy - Cookie - Condizioni d'uso - in 0.055