Vendere seriamente via internet è sempre più difficile. L'immagine che alcuni danno dell'ecommerce allontanano gli interessati.
Veniamo a noi.
Due i casi di oggi.
PRIMO: servizio distribuzione files
Pensate ad un sito con una ottima disposizione di contenuti e descrizioni di software. Software gratuiti disponibili in rete ed elencazione ottima.
Per scaricare i programmi non basta cliccare. Bisogna anche registrarsi al sito.
Nelle condizioni contrattuali però si dice che l'iscrizione è a pagamento, anche se può essere fatta in un secondo momento.
E i soldi vengono chiesti 30 giorni dopo la registrazione, scaduto il periodo di diritto di recesso.
Nella truffa sembrano coinvolti molti, anche autorevoli. I soldi vengono chiesti con diffide minacciose. Ma poi non si sa che fine ha questa storia.
Se non altro è stato inibito ai provider italiani di consentire il collegamento a questo sito. Si è intervenuti sui dns. In questo caso è la Procura della Repubblica.
Outlet di capi di moda, vende una marea a prezzi bassissimi, ma non consegna nemmeno. Si aprono indagini e l'agcm interviene, e alcuni ne criticano i poteri.
Segue il provvedimento dell'agcm (antitrust):
PS7677 – Alfa OUTELT-MANCATA CONSEGNA MERCE Provvedimento n. 23349 L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 6 marzo 2012;
SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo ” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “ Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette ” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera 15 novembre 2007;
VISTA la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (di seguito, Direttiva sul commercio elettronico);
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “ Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno”;
VISTO il Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza a norma dell’articolo 4 legge 31 marzo 2000, n. 78 ”;
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS7677 del 27 gennaio 2012, volto a verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b ), 24 e 25, lettera d ), del Codice del Consumo;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue;
I. FATTO
1 Secondo informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e molteplici segnalazioni pervenute all’Autorita', anche attraverso la Direzion e Contact Center, la società Alfa Alfa S.r.l. (di seguito, Alfa Alfa) avrebbe diffuso, attraverso il proprio sito Internet, contenuti idonei ad indurre in errore i consumatori in merito alla disponibilità dei prodotti offerti in vendita. Alfa Alfa opera nei settori della moda e del c.d. Lifestyle, proponendo beni con sconti fino al 70% rispetto ai prezzi di lis tino. I prodotti offerti in vendita sono riconducibili a griffe molto famose come ad esempio Valentino, Ferre', Dolce e Gabbana, Breil, Casio, FAS ecc. Nel sito si afferma la disponibilità di “oltre 600 marche ”.
2 In particolare da numerose segnalazioni emerge che ne lla maggior parte dei casi il professionista non avrebbe consegnato ai clienti la merce acquistata tramite il sito internet della società e, nei casi di avvenuta consegna, non avrebbe rispettato i termini indicati al consumatore dopo l’acquisto o avrebbe consegna to merce diversa da quella ordinata. Alcuni segnalanti hanno fatto presente, altresì che il professionista a fronte di proteste e reclami per il mancato invio dei prodotti ordinati avrebbe fornito via e-mail un codice di spedizione del corriere Bartolini risultato alle verifiche effettuate inesistente. Nelle segnalazioni si lamenta anche che, nei casi di mancata consegna, il professionista non avrebbe mai restituito gli importi ricevuti a titolo di corrispettivo e avrebbe ostacolato l’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, omettendo di rispondere ai reclami inoltrati via e-mail, limitando altresì l’operatività del numero telefonico dedicato al servizio clienti. Infine, il professionista avrebbe opposto ostacoli alla sostituzione di prodotti risultati difformi da quelli ordinati, nonostante gli stessi fossero coperti dalla garanzia legale ai sensi degli artt.130 e seguenti del Codice del Consumo.
3 Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 27 gennaio 2012 è stato avviato il procedimento istruttorio PS7677, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonchè ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b ), 24 e 25 lettera d ), del Codice del Consumo.
4 Parte del procedimento, in qualità di professionista ai sensi dell’articolo 18, lettera b ), del Codice del Consumo, e' Alfa Alfa. La società opera nel settore de l commercio elettronico attraverso il sito internet ubicato all’indirizzo IP 78.109.87.200 al quale corrispondono, tra gli altri, i seguenti nomi a dominio: AlfaAlfa.com , it.AlfaAlfa.com , uk.AlfaAlfa.com, es.AlfaAlfa.com, fr.AlfaAlfa.com, AlfaAlfa.fr, de.AlfaAlfa.com, Betamax.com, fr.Betamax.AlfaAlfa.com, www.Betamax.com , www.Alfaout let.biz, www.AlfaAlfa.com.
5 Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, la parte è stata invitata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie e documenti utili alla valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria della pratica, en tro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Alfa Alfa non ha prodotto memorie difensive, nè documenti.
6 In sintesi, i comportamenti o ggetto di contestazione come “ pratiche commerciali” consistono;
a) in informazioni non rispondenti al vero che il prof essionista avrebbe reso, attraverso il proprio sito web, in merito alla disponibilità ed ai tempi di consegna dei prodotti offerti in vendita. Tale condotta potrebbe integrare una pratica commerciale ingannevole in violazione degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera b ), del Codice del Consumo;
b) nella mancata restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo per gli acquisti effettuati nei siti del professionista, nonchè negli ostacoli opposti all’esercizio di diritti contrattuali da parte dei consumatori, anche mediante l’omessa risposta ai reclami e la ridotta funzionalità della linea telefonica dedicata al servizio clienti. Tali condotte potrebbero integrare una pratica commerciale scorretta ai sens i degli artt. 20, 24 e 25, lettera, d ), del Codice del Consumo;
c) nella mancata prestazione della garanzia legale di conformità rispetto ai beni venduti. Tale condotta potrebbe integrare una violazione degl i artt. 20, 24 e 25, lettera d ), del Codice del Consumo.
II. VALUTAZIONI
7 Sotto il profilo del fumus boni iuris gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistenti prima facie le pratiche commerciali descritte in violazione degli articolo 20, 21 comma 1 lettera b ), 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto il sito è attualmente accessibile e continuano ad arrivare segnalazioni in merito al perdurare dei comportamenti su indicati.
8 Tali condotte appaiono infatti, già ad un primo esame, suscettibil i di falsare in misura a pprezzabile il comportamento economico dei consumatori in quanto;
a) attraverso il sito web del professionista sarebbero fornite informazioni non rispondenti al vero in merito alla reale disponibilità dei prodotti offerti in vendita. Nella fase di conclusione dei singoli contratti, sarebbero fornite informazioni non rispondenti al vero in ordine ai tempi di consegna della merce; b) verrebbe ritardata, o di fatto negata, la restituzione deg li importi corrisposti per l’acquisto delle merci offerte in vendita, anche su richiesta dei consumatori a seguito dell’omessa consegna. Verrebbero ostacolati i diritti contrattuali riconosciuti agli acquirenti attraverso l’omessa risposta ai reclami e la scarsa accessibilità della linea telefonica dedicata al servizio clienti;
c) contrariamente agli obblighi previsti dal regime della garanzia legale di conformita', di cui alle disposizioni del Codice del Consumo, sarebbe ostacolata la restituzio ne dei prodotti difformi da quelli ordinati.
9 Sotto il profilo del periculum in mora, vale osservare che l’attualità delle condotte sopra descritte, testimoniata dal perdurante flusso di segnalazioni, e la perdurante accessibilità del sito web del professionista appaiono idonee, nelle more del procedimento, a raggiungere una molteplicità di consumatori, potendoli indurre ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non prenderebbero, quale quella di effettuare acquisti di prodotti di cui non sono certi la disponibilita', l’effettiva consegna, nè i tempi della stessa.
RITENUTO che i comportamenti descritti risultano particolarmente gravi ed invasivi nei confronti dei destinatari e che sia necessario, ai fini della tempestività dell’intervento, avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza;
DISPONE
a) ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, de ll’articolo 9, comma 1, del Regolamento, che la società Alfa Alfa S.r.l. sospenda ogni at tività diretta a diffondere i contenuti del sito internet indicato al punto 4 del presente provvedimento accessibile mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano;
b) ai sensi dell’articolo 14, comma 3, dell’articolo 15, comma 2, e dell’articolo 16, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che i soggetti di cui alle norme citate che rendono accessibile l’indirizzo IP 78.109.87.200 al quale corrispondono i seguenti nomi a dominio: AlfaAlfa.com , it.AlfaAlfa.com , uk.AlfaAlfa.com, es.AlfaAlfa.com, fr.AlfaAlfa.com, AlfaAlfa.fr, de.AlfaAlfa.com, Betamax.com, fr.Betamax.AlfaAlfa.com , www.Betamax.com , www.AlfaAlfa.biz e www.AlfaAlfa.com, impediscano l’accesso ai corrispondenti siti web da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano;
c) ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del Codice del Consumo e dell’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che l’Autorità per l’identificazione dei soggetti sopra individuati si potrà avvalere della collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, affinchè provveda ad ogni attività a cio' necessaria;
d) che in luogo dei contenuti sospesi sia resa visibile la pagina web contenente l’avviso di cu i al documento allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
e) che la società Alfa Alfa S.r.l. comunichi all’Auto rità l’avvenuta esecuzione de l presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro dieci giorni dal ricevimento dello stesso inviando una relazione dettagliata nella quale vengono illustrate le misure adottate.
Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorita' applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' può disporre la sospensione dell'attività di impr esa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verra' notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b ), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordina rio al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di no tificazione del provvedimento stesso.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del Regolamento, la presente decisione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avvers o il provvedimento di sospension e dell’Autorità non sospende l’esecuzione dello stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella