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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9327 documenti.

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Pirateria 28.02.2012    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Duplicazione del software: e' reato, ma interessante la difesa

Cassazione III penale n. 2804 del 19.12.2011 dep 15.2.2012
Spataro

 

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su studi di legal design e analisi testuali e statistiche

V

Vengono fatti dei controlli in uno studio professionale, forse di architettura. Vengono rinvenuti 9 computer con una sola licenza, presumibilmente.

Proviamo ad entrare nel dettaglio.

Dalla lettura della sentenza sembra che il titolare abbiamo riconosciuto i fatti. Dalla confessione discenderebbe la condanna.

I conti però non tornano.

Dal richiamo alle tesi sostenuto si rilevano dei fatti nuovi, che la giurisprudenza ancora non ha analizzato compiutamente e che saranno sempre più frequenti.

In particolare:

  • si afferma che la ctu è stata fatta su carta, senza nemmeno vedere se i pc erano in funzione
  • si afferma che vi è stata contestazione delle clausole della licenza

Premesso che mi sembra pazzesco essere riusciti a comprare 9 computer senza sistema operativo, quanto più facilmente sono stati aggiornati con una successiva unica licenza di aggiornamento, la domanda sembra meno ovvia di quello che tutti i commentatori hanno fatto senza leggere la sentenza, che noi invece riportiamo: erano tutti pc funzionanti ? O erano piuttosto computer vecchi tenuti in un angolo dello studio ?

Ricordiamo che su computer vecchi i nuovi software probabilmente non funzionano nemmeno.

Quanto al bollino SIAE nessuno interviene con argomentazioni per l'asserita confessione.

In una disperata difesa non resta che invocare la nullità della licenza: non mi possono vietare di installare una licenza su altri computer pur non con le stesse tipologie di licenza di partenza.

Questa la vedo insostenibile.

Invece la riflessione sui computer dismessi diventa interessante, soprattutto perche', alla fine, si parla di hard disk e di case, gli scatoloni metallici per intenderci.

Quanti di voi hanno computer vecchi ? Sono stati tutti gestiti a dovere in uscita ? Le licenze che fine hanno fatto ? Sono computer funzionanti ?

Ecco, pensando a questi aspetti sono certo che qualcuno penserà che era il caso di distruggere a mazzate il computer invece che tenerlo in un armadio. Distruggerlo nella motherboard a nelle memorie.

Quanto alle memorie è miò uso smontare l'hard disk ed inserirlo nel nuovo computer: non certo per avere un vecchio sistema operativo sul nuovo computer che ha già di serie il proprio sistema operativo, quanto per i dati.

E il vecchio pc ? Vuoto. Morto. Senza hd e senza sistema operativo. Se il ctu non ha valutato questa ipotesi siamo di fronte ad un brutto errore. Potrebbe partire da chiavetta, ma a questo punto dobbiamo guardare le memorie, le chiavette usb, e vedere se da queste i pc possono partire, avendo installato windows su chiavetta, in momento di paranoia tecnomane.

Dopo aver comprato varie licenze di programmi originali, ormai uso solo software open source e gratuito, a parte alcuni software straordinari che compro via internet e dei quali tengo gelosamente la ricevuta stampata ed in file, insieme ai codici per sbloccare le versioni dimostrative.

Mi sembra persino incredibile che ancora oggi si possa installare windows senza pagarlo. Linux è gratuito e fino ad ubuntu 10.x non ci si accorgeva della differenza nel funzionamento, poi hanno dato i numeri con l'interfaccia utente ed oggi, non a caso, il più scaricato è Mint, non Ubuntu, la cui interfaccia utente è più semplice ed efficace.

Sta di fatto che fare una perizia su computer, senza vederli, mi sembra pazzesco. Come anche confessare di aver installato il software illegalmente su tutti i computer, ma poi contestare la licenza. Anche se i giudici, qui apoditticamente, nulla dicono sulla vessatorietà della licenze, come se bastasse prendere la parte di confessione che interessa e non le ragioni a discapito.

Insomma: più che una regola temo che questo caso non abbiamo affermato il principio di diritto che serviva. Ci sono state tante intuizioni, ma forse i fatti erano veramente insostenibili.

Ma le tesi restano lì aperte, in attesa di qualcuno che le sostenga meglio.

 

 

 

 

Cassazione III penale n. 2804 del 19.12.2011 dep 15.2.2012

...

ha pronunciato la seguente,

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Tizio Tizio, nato a ...

Avverso la sentenza emessa in data 29 Giugno 2010 dalla CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di D'orli in data 2 Novembre 2007 con la quale è stato condannato alla pena di 4 mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa in relazione a/ reato previsto dagli arrt.81 cpv c.p. e 171-bis della legge 22 aprile 1941, n.633.

Fatto accertato il 7 maggio 2003

Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Lirici MARINI

Udito il Pubblico Ministero nella persona del CONS. MARIO FRATICELLL che ha concluso per la inammissibilità del ricorso,

RILEVA

Il Sig.Tizio è stato tratto a giudizio per rispondere del reato previsto clall'art.171-bis, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n.633 per avere abusivamente duplicato per fini di profitto 19 programmi per elaboratore che ha installato su più personal computer (pc) della propria azienda senza avere acquistato le relative licenze.

Sia il Tribunale sia la Corte di Appello hanno ritenuto fondata la contestazione e il Tribunale ha fissato la pena in quattro mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa', pena confermata in grado di appello.
Avverso la decisione della Corte di Appello il Sig. Tizio  ha, previa indicazione dei quattro motivi di appello presentati contro la sentenza di primo grado, proposto ricorso tramite il Difensore, lamentando in sintesi:

1. Errata applicazione di legge e vizio di motivazione ex art.606, Iett.b) ed e) c.p.p. anche in relazione agli artt. 3, 23 e 27 della Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo n.98/34/CE per avere i giudici di merito omesso di motivare in ordine all'effettivo funzionamento dei programmi installati e non considerato che la perizia Caio è stata effettuata su copie cartacce e non sui programmi informatici;

2. Errata applicazione degli artt.64-bis, ter e quater della legge 22 aprile 1941, n.633 in relazione all'arti 71-bis della stessa legge e dell'art.1341 c.c.; in particolare i giudici di merito hanno omesso di considerare che l'acquirente ha diritto a formare una copia di back up del programma acquistato e ha diritto ex art. 1341 c.c. di duplicare il programma stesso, non avendo valore nei suoi confronti le clausole che egli non abbia sottoscritto con doppia firma. Infine, la perizia non consente di affermare che per tutti i 9 programmi acquistati siano state effettuate duplicazioni.

OSSERVA

La ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito conduce a ritenere che il Sig.Tizio abbia acquistato una sola copia di ciascuno dei 9 programmi informatici prodotti dalla "Microsoft Co" e di ciascun originale abbia poi effettuato plurime copie che ha installato su più computer della propria azienda.

In particolare, la sentenza di primo grado, che i giudici di appello richiamano in punto di fatto e che questa Corte ha esaminato attesa la continuità fra le due decisioni di condanna, afferma che sui fatti contestati e asseverati dai risultati peritali il Sig.Tizio ha reso piena ammissione, con la conseguenza che, alla luce delle conclusioni della sentenza di appello, tali profili debbono essere considerati fuori discussione e si rende palesemente infondata la prospettazione difensiva contenuta nel secondo motivo di ricorso sia con riferimento alla sola copia di "back up" sia con riferimento ad asserite deficienze dell'accertamento tecnico.

Così ricostruito il fatto, correttamente i giudici di merito hanno escluso che la contestazione attribuisca rilievo alla presenza o meno del marchio Siae e hanno ritenuto che la condotta illecita contestata e accertata consista esclusivamente nella illecita duplicazione dei programmi al fine di essere utilizzati su plurimi apparecchi; si tratta di violazione prevista dalla prima parte del primo comma dell'art. l 7 -bis della legge 22 aprile 1941, n.633.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.616 csp.p., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000. n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 Dicembre 2011

28.02.2012 Spataro



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