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Ecommerce 15.11.2011    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Ecommerce: Agcm 22077 del 3.2.2011

Pratiche commerciali scorrette, comportamento dilatorio nei confronti dell’esercizio del diritto di recesso, esercizio diritto di recesso
Spataro

 

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PS6326 - AlfaIT-DIRITTO DI RECESSO  Provvedimento n. 22077  L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO  NELLA SUA ADUNANZA del 3 febbraio 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come modificato  dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera  dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6  dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS/6326 del 28 settembre 2010, volto a verificare l’esistenza di  pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21 comma 1, lettera g), 24 e 25 lettera d), del Codice del  Consumo, poste in essere dal Sig. Tizio Tizio titolare della ditta individuale Alfait;

VISTA la memoria presentata dal Sig. Tizio Tizio titolare della ditta  individuale Alfait pervenuta in  data 17 gennaio 2011;   

VISTO il proprio provvedimento del 26 gennaio 2011, con il quale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento,  è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

CONSIDERATO quanto segue;

I. FATTO 

 1. Secondo informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e la segnalazione di un consumatore  pervenuta il 6 agosto 2010, il Sig. Tizio Tizio Titolare della ditta individuale Alfait avrebbe diffuso  sul proprio sito  internet http://www....Alfa...com, dedicato alla vendita  on-line  di varie tipologie di prodotto  (prodotti di telefonia, notebook e pc portatili, prodotti per il fitness, prodotto per la casa e il tempo libero, elettricità e  illuminazione, ecc.), informazioni non rispondenti al vero relative all’esercizio del diritto di recesso previsto dall’articolo  64 del Codice del Consumo.   

2.  In particolare, nelle Condizioni di vendita diffuse sul sito  internet  in questione e oggetto di rilevazione d’ufficio in  data 15 settembre 2010, sotto la voce “recesso del cliente” si specificava che il consumatore potesse esercitare il  diritto di recesso entro un termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla consegna della merce e a condizione che il  prodotto venga reso «in confezione originale, integra, quindi non aperto nè utilizzato». Il contratto prevedeva inoltre  che, in sede di rimborso del prezzo al cliente, il professionista potesse trattenere «l’importo delle spese di spedizione e  amministrative nonchè i costi di restituzione delle somme erogate». Nella voce “spese di spedizione” sarebbero  comprese, oltre alle spese sostenute per la restituzione del bene, anche «le spese di trasporto sostenute per l’acquisto  del bene».   

3.  Dalla documentazione allegata alla segnalazione è emerso, inoltre, che il professionista avrebbe adottato un  comportamento dilatorio nei confronti dell’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore denunciante nella  misura in cui, nonostante il rispetto dei tempi e delle modalità previste dal contratto, il professionista non avrebbe  restituito il prezzo corrisposto per l’acquisto di un prodotto effettuato dal consumatore tramite il sito  internet  http://www....Alfa...com, nel termine di 30 giorni previsto dall’articolo 67, comma 4, del Codice del Consumo.   

4. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 28 settembre 2010, è stato avviato il procedimento istruttorio  PS/6326, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonchè ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento,  al fine di verificare l’esistenza di due pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21 comma 1, lettera g),  24 e 25 lettera d), del predetto Codice del Consumo.   

5. Parte del procedimento, in qualità di professionista, è il Sig. Tizio Tizio, titolare dell’impresa individuale  ...Alfa...   6. In sintesi, i comportamenti oggetto di contestazione come “pratiche commerciali” consistono:   a) nella diffusione sul sito  internet http://www....Alfa...com, dedicato alla vendita on-line di varie tipologie di  prodotto (prodotti di telefonia, notebook e pc portatili, prodotti per il  fitness, prodotto per la casa e il tempo libero,  elettricità e illuminazione, ecc.), di informazioni non rispondenti al vero in merito al termine e ai presupposti per  l’esercizio del diritto di recesso previsto dall’articolo 64  del Codice del Consumo, nonchè alle spese addossabili al  consumatore per l’esercizio del diritto stesso;   b) nell’imposizione di ostacoli all’esercizio del diritto di recesso nella misura in cui, nonostante il rispetto dei tempi e  delle modalità previste dal contratto, il professionista non avrebbe restituito al consumatore il prezzo corrisposto per  l’acquisto di un prodotto. 

7. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le parti sono state invitate, ai sensi dell’articolo 9,  comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 10 giorni dal suo ricevimento, al fine della  valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria della pratica commerciale di cui alla lettera a), ai sensi  dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo.

III. MEMORIA DELLA PARTE   

8. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 28 settembre 2010, ritrasmessa al professionista per  mancata ricezione in data 11 ottobre 2010, è stata prodotta una memoria difensiva da parte del professionista  pervenuta in data 17 gennaio 2011.

9. Nella memoria il professionista ha ammesso che le condizioni generali di contratto oggetto del procedimento erano  errate e non rispondenti alle norme di legge ed ha evidenziato, sotto il profilo del  periculum in mora, di aver  modificato, dopo l’avvio del procedimento, le condizioni generali nella parte relativa al diritto di recesso.  

 10. Nella nuova versione delle condizioni generali di contratto, allegata alla memoria e attualmente diffusa sul sito  internet  del professionista, viene indicato il termine di 10 giorni per l’esercizio di recesso. Tuttavia, sono rimaste  invariate le clausole che subordinano l’esercizio del diritto di recesso alla condizione che il prodotto venga reso «in  confezione originale, integra, quindi non aperto nè utilizzato» e quelle che prevedono, in sede di rimborso del prezzo al  cliente, che il professionista possa trattenere le “spese di spedizione” ivi comprese, oltre alle spese sostenute per la  restituzione del bene, «le spese di trasporto sostenute per l’acquisto del bene».  

 IV. VALUTAZIONI 

 11.  Sotto il profilo del  fumus boni iuris, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistente  prima facie  la  pratica commerciale di cui al punto 1 lettera a), in violazione degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera g), del Codice del  Consumo, in quanto le condizioni generali di vendita attualmente diffuse sul sito  internet  http://www....Alfa...com prospettano informazioni non rispondenti al vero in merito alle condizioni e alle spese  dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 del Codice del Consumo, idonee ad  indurre in errore il consumatore medio in merito ai diritti previsti dalla legge e a fargli assumere una decisione di  natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.  

12.  In particolare, il professionista ha qualificato il mancato utilizzo del bene e l’integrità della confezione come  presupposto essenziale per l’esercizio del diritto di recesso dalla vendita di qualunque tipologia di prodotto, quando in  realtà la legge, ad eccezione dei prodotti audiovisivi e dei software  informatici sigillati (articolo 55, comma 2, lettera  d), del Codice del Consumo), considera condizione essenziale per la restituzione la «sostanziale integrità del bene» e,  comunque, sufficiente che «il bene sia restituito in normale stato di conservazione in quanto custodito ed  eventualmente adoperato con l’uso della normale diligenza» (articolo 67, comma 2, del Codice del Consumo).  

13. Inoltre, le Condizioni generali in questione prevedono che il professionista in sede di rimborso del prezzo a seguito  dell’esercizio del diritto di recesso, effettua l’accredito al cliente con esclusione delle spese di spedizione intendendo  per tali, oltre alle spese sostenute per la restituzione del bene, «le spese di trasporto sostenute per l’acquisto del  bene». In realta', la legge pone a carico del consumatore, qualora espressamente previsto dal contratto, le sole «spese  dirette di restituzione del bene» (articolo 67, comma 3, del Codice del Consumo) e non anche, come si lascia intendere  nelle condizioni di vendita contestate, le spese di consegna del bene al consumatore. Tale interpretazione risulta,  peraltro, confermata dalla sentenza C-511/08 della Corte di Giustizia CE secondo cui l’articolo 6, n. 1, comma 1,  seconda frase e n. 2, della Direttiva 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di  contratti a distanza, deve essere interpretato nel senso che «esso osta ad una normativa che consente al fornitore,  nell’ambito di un contratto concluso a distanza, di addebitare le spese di consegna dei beni al consumatore qualora  questi eserciti il suo diritto di recesso».

14. Sotto il profilo del periculum in mora, vale osservare che anche la versione attuale delle Condizioni Generali di  contratto diffusa sul sito internet del professionista appare suscettibile di produrre, nelle more del procedimento, falsi  convincimenti in merito ai diritti riconosciuti dalla legge in caso di contratti stipulati fuori dai locali commerciali o  mediante l’impiego di mezzi di comunicazione a distanza.  

RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di  provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che  la pratica commerciale descritta al punto I. lettera a) del  presente provvedimento, consistente nella diffusione di informazioni non rispondenti al vero in merito ai diritti previsti  dalla legge in caso di contratti stipulati fuori dai locali commerciali o mediante l’impiego di mezzi di comunicazione a  distanza, continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di merito;

  DISPONE  ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento, che il Sig Tizio Tizio, titolare dell’impresa individuale Alfait:    

a) sospenda la diffusione di informazioni non rispondenti al vero in merito ai  diritti previsti dalla legge in caso di  contratti stipulati fuori dai locali commerciali o mediante l’impiego di mezzi di comunicazione a distanza e,  segnatamente: le indicazioni relative ai presupposti per l’esercizio del diritto di recesso - ossia che il prodotto debba  essere reso «in confezione originale, integra, quindi non aperto nè utilizzato» (fatte salve le eccezioni di cui all’articolo  55, comma 2, lettera d), del Codice del Consumo); le  indicazioni relative alle spese addossabili al consumatore per  l’esercizio del diritto di recesso – ossia che le spese di spedizione possano comprendere, oltre alle spese sostenute per  la restituzione del bene, «le spese di trasporto sostenute per l’acquisto del bene»;    

 b) comunichi all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro  10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrati  le misure adottate.     Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità  applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità  può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

  Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante  della Concorrenza e del Mercato.

  Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1,  lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni  dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente  della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere  immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione  dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.         IL SEGRETARIO GENERALE  Luigi Fiorentino  IL PRESIDENTE  Antonio Catricalà   

15.11.2011 Spataro



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