Eccoli. Sempre pronti,
Fulvio Sarzana ancora una volta li scova su segnalazione di Quintarelli, nei meandri delle proposte di legge.
Solo una proposta. Certo. Ma solo pensarla è incredibile.
Al link i dettagli.
La relazione fa male alla professionalità di chi conosce le leggi e le sentenze in materia, tutto stravolto e ricostruito in modo non aderente alle decisioni.
L'importante è chiudere la connessione a chi viola il copyright.
Come dire: se uno ruba il pane (perchè di furto si tratta) gli sia vietato circolare per le strade vicino alle panetterie.
Il taglione aveva un senso. Qui le lobby italiane vogliono distruggere i rapporti con i propri clienti. Complimenti, continuerò a comprare dall'estero con itunes la mia musica, non mi vedete più già da anni.
Divino stravolgere il senso delle parole. Buona lettura.
Tutto perchè ?
Lo sappiamo.
1. L’articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, è sostituito dal seguente:
« ART. 17. – (Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza). – 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:
a) ad informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell’infor- mazione;
b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e di prevenire attività illecite.
3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigi- lanza, non ha agito prontamente per im- pedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad infor- marne l’autorità competente.