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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9332 documenti.

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Ugc 21.07.2011    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Ugc e contestazioni generiche: ordinanza del Trib. di Roma del 11 luglio 2011

Arriva, inesorabile.
Spataro

 

"

"Rimuovi tutto quello che c'è di illegale, tutto quello che viola il mio copyright"

"Certo. Cosa ?"

Invece della risposta parte la citazione o meglio il procedimento d'urgenza.

Si', perchè in Italia vorrebbero far credere che basta asserire di avere un diritto perchè sia l'altro a capire cosa sono i tuoi diritti. E quindi proteggerli.

L'ordinanza linkata riporta la discussione su un binario di applicazione del diritto:

"La contestazione specifica deriva dalla: "necessità discende in primo luogo dal rispetto dell'onere di allegazione che impone a chiunque chiede la tutela giudiziale di un proprio diritto""

Insomma, chi vuole far valere le proprie ragioni deve indicarle, non genericamente.

I civilisti di una volta lo sapevano bene.

C'è di più nell'ordinanza. C'è la riaffermazione della irresponsabilità per gli ugc.

Purtroppo non possiamo che commentare: meno male.

"che pertanto per ciascun contenuto immesso in rete, del quale la ricorrente affermi la provenienza da soggetto non autorizzato, la stessa ricorrente avrebbe dovuto fornire l'indicazione dell'indirizzo internet (URL) in cui è disponibile il filmato contestato; viceversa la Alfa Films s.r.l. si è limitata ad una generica denuncia della possibilità di rintracciare online soggetti che cnnimettono violazioni, senza fornire alcuna indicazione dei siti web e dei link attraverso i quali viene commessa la violazione, nè ha specificato le concrete modalità attraverso le quali sarebbero commesse le violazioni delle quali chiede l ' inibitoria;

che d'altra parte costituisce ormai un principio consolidato, sia in dottrina che in giurisprudenza, quello secondo il quale è escluso un dovere di controllo preventivo del provider rispetto ai contenuti immessi in rete, essendo viceversa prevista la possibilita', comunque condizionata a determinate condizioni, di un intervento dello stesso provider successivo alla segnalazione della violazione; conseguentemente la preventiva individuazione dei contenuti web di carattere illecito costituisce un'attività che non può certamente essere rimessa al provider, essendo viceversa tale attività il risultato di una valutazione rimessa in primo luogo al titolare del diritto che si afferma leso; "

 

21.07.2011 Spataro
Trib. di Roma


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