La Cassazione, con sentenza, decide che l'offesa via email non è come quella telefonica.
L'idea è che al telefono non ci si può sottrarre, all'email si'.
Vorrei dire, dipende dall'uso che si fa dell'email, così come del telefono.
"Di tutta evidenza è l'analogia con la tradizionale corrispondenza epistolare in forma cartacea, inviata, recapitata e depositata nella cassetta (o casella) della posta sistemata presso l'abitazione del destinatario.
"Epperò l'invio di un messaggio di posta elettronica - esattamente proprio come una lettera spedita tramite il servizio postale - non comporta (a differenza della telefonata) nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, nè veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo.
"Orbene, l'evento immateriale - o psichico - del turbamento del soggetto passivo istituisce condizione necessaria ma non sufficiente; infatti per integrare la contravvenzione prevista e punita dall'articolo 660 Codice Penale, devono concorrere (alternativamente) gli ulteriori elementi circostanziali della condotta del soggetto attivo, tipizzati dalla norma incriminatrice: la pubblicità (o l'apertura al pubblico) del teatro dell'azione ovvero l'utilizzazione del telefono come mezzo del reato.
"E il mezzo telefonico assume rilievo - ai fini dell’ampliamento della tutela penale altrimenti limitata alle molestie arrecate in luogo pubblico o aperto al pubblico - proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può) sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, con conseguente lesione, in tale evenienza, della propria liberty di comunicazione, costituzionalmente garantita (articolo 15, comma 1, Costituzione).
Tanto esclude la possibilità della interpretazione estensiva seguita dal Tribunale. "Cassazione 24510 del 2010