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Decreto romani 31.03.2010    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Decreto Romani: blog, quotidiani e contenuti amatoriali

Espressamente esclusi. Dobbiamo capire tutti che la nozione di programma televisivo (per forma e contenuto) destinato al grande pubblico e' al centro del decreto romani. Nel parere, linkato, numerosi altri spunti.
Spataro

 

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D

Dagli atti parlamentari.

"Il relatore, senatore BUTTI  (PdL), esprime preliminarmente sincera soddisfazione per l'approfondita disamina svolta dalla Commissione nel corso del ciclo di audizioni, ringraziando il presidente Grillo e tutti i colleghi, nonché il vice ministro Romani per l'attenzione dimostrata alle istanze del Parlamento.

"Uno degli elementi più significativi emersi nel corso delle audizioni consiste senz'altro nella estrema complessità connessa alle esigenze di regolamentazione del mondo della rete internet, che richiederebbero un'assunzione di responsabilità da parte di organismi mondiali: non è un caso se il presidente Calabrò ha invocato sul punto il possibile intervento delle Nazioni Unite.

"Procede quindi all'illustrazione di uno schema di parere favorevole, con condizioni ed osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

"Per quanto riguarda le condizioni inserite nello schema di parere, viene specificata la definizione di servizio di media audiovisivo, precisando che in essa non rientrano i siti internet dei quotidiani, i blog e i filmati amatoriali veicolati su internet. Resta ferma comunque la necessità di aprire un apposito dibattito sul fenomeno connesso al motore di ricerca Google, che incassa ogni anno circa 500/600 milioni di euro, sfruttando contenuti audiovisivi ed eludendo i limiti del sistema integrato delle comunicazioni (SIC).

"Per quanto concerne poi i tetti di affollamento pubblicitari, non si può non constatare la diversità di posizione tra i soggetti auditi in Commissione, in particolare tra le televisioni locali da un lato e le emittenti nazionali, inclusa Sky, dall'altro.

"In merito alla produzione audiovisiva, si auspica il ristabilimento del sistema delle quote e delle sottoquote, apprezzando altresì l'impegno del vice ministro Romani ad adottare tempestivamente l'apposito regolamento attuativo. Tra l'altro, la condizione numero 22) ripristina l'obbligo per le emittenti televisive, compresa la pay per view, di riservare ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte; tale percentuale viene elevata al 20 per cento per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

"La lettera d) della condizione numero 23 prevede poi l'obbligo per la RAI di destinare alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti e dalla pubblicità; all'interno di questa quota, è altresì stabilita una riserva almeno pari al 20 per cento da destinare alla produzione o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia.

"La condizione numero 24) reintroduce il principio di tutela dei diritti residuali d'autore, rinviando ad apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la definizione dei criteri attuativi.

"Viene quindi prevista una forma soft di autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su determinati mezzi di comunicazioni elettronica, tra cui il web, rilasciata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

"Si propone inoltre una correzione delle previsioni sul diritto di rettifica nella rete internet, espungendo il riferimento ai contenuti trasmessi dai fornitori di servizi di media a richiesta e precisando altresì che il diritto di rettifica possa essere esercitato nei confronti dei soli fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.

"Da ultimo, con la condizione numero 30), viene ribadita l'esclusione di qualunque forma di controllo o di filtraggio sui contenuti dei servizi veicolati sul web.

"Per quanto concerne le osservazioni inserite nello schema di parere, ricorda, tra l'altro, quella finalizzata a chiarire la natura giuridica della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo: in particolare, si prevede che, salvo diversa disposizione, la RAI - per quanto riguarda l'organizzazione, l'amministrazione, la gestione, l'attività e la responsabilità dei vertici sociali e dei dipendenti – venga assoggettata esclusivamente alla disciplina generale delle società di capitali e alla giurisdizione ordinaria.

 

"Il vice ministro ROMANI, nel ringraziare la Commissione ed il Relatore per l'approfondito lavoro svolto, ricorda che il considerando numero 20) della direttiva recepita dal provvedimento in esame prevede espressamente l'assimilazione della trasmissione continua in diretta (live streaming) e della trasmissione televisiva su internet (web casting) alla radio diffusione televisiva, per cui non sarebbe stato possibile, in sede di predisposizione dello schema di decreto, escludere la regolamentazione dei servizi audiovisivi veicolati sul web. Ovviamente, come più volte ribadito dal Relatore, non esiste assolutamente intenzione alcuna di monitorare o filtrare il contenuto dei siti internet. Resta ferma, oltremodo, la necessità che si apra in Parlamento un ampio e approfondito dibattito sulla regolamentazione giuridica del web.

"In materia di tutela della produzione audiovisiva, ricorda come le difficoltà applicative connesse al rispetto della sottoquota di programmazione da destinare alla cinematografia italiana siano sostanzialmente riconducibili al ridotto numero di film prodotti annualmente nel nostro Paese.

 

Da ricordare l'ALLEGATO parere favorevole sui cambiamenti, Legislatura 16º - 8ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 159 del 04/02/2010, le modifiche da apportare:

"2) all’articolo 4, comma 1, capoverso art. 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole da «e che comprende» fino a «meramente incidentale» con le seguenti: «. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del presente articolo o un servizio di media audiovisivi a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente articolo. Fermo restando quanto stabilito dai considerando da 16 a 23 della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, non rientrano nella definizione di "servizio di media audiovisivo" i servizi prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse, nonché ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari. Non rientrano altresì nella definizione di "servizio di media audiovisivo" i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo, i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo, i giochi d’azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d’azzardo e di fortuna, i giochi in linea, i motori di ricerca e le versioni elettroniche di quotidiani e riviste, i servizi testuali autonomi»;

 

31.03.2010 Spataro
Senato.it


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Paolo Romani ad internet รจ liberta'



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