Quanto questa direttiva cambierà il modo di effettuare e ricevere pagamenti si vedra' nei prossimi mesi.
Cerchiamo di capire, almeno sin d'ora, le definizioni del testo nella versione NON recepita in Italia. Il testo completo sara' pubblicato nelle prossime settimane sulla Gazzetta Ufficiale.
Prima del testo segnaliamo (link utili:)
- la brochure di Ing Direct che spiega le novità (in modo molto sintetico e poco pratico, invero).
- Il comunicato della Commissione
- lo studio dell'Abi
- Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
- Commissione europea - sezione sulla PSD
Dallo studio dell'ABI segnaliamo in particolare che la direttiva non si applica ad assegni e contanti.
Si applica invece a pagamenti elettronici in euro o tra paesi membri.
I rimborsi potranno essere richiesti al massimo entro 8 settimane.
Per i consumatori sara' piu' facile pagare in Europa da un conto anche Europeo.
Per gli esercenti si aprirebbe la possibilità di accettare i pagamenti con un qualsiasi conto.
Ecco il testo nella parte delle definizioni:
Articolo 4 Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per;
1) «Stato membro di origine», uno dei seguenti; i) lo Stato membro nel quale e' situata la sede legale del prestatore di servizi di pagamento; o ii) se il prestatore di servizi di pagamento non ha, in base al suo diritto nazionale, nessuna sede legale, lo Stato membro nel quale e' situata la sua sede amministrativa;
2) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine nel quale un prestatore di servizi di pagamento ha un agente o una succursale o fornisce servizi di pagamento;
3) «servizi di pagamento»: le attivita' commerciali elencate nell’allegato;
4) «istituto di pagamento»: una persona giuridica che e' stata autorizzata, a norma dell’articolo 10, a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta la Comunita';
5) «operazione di pagamento»: l’atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore o il beneficiario;
6) «sistema di pagamento»: un sistema di trasferimento di fondi regolato da disposizioni formali e standardizzate e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento;
7) «pagatore»: una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che da' l’ordine di pagamento;
8) «beneficiario»: una persona fisica o giuridica che e' il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;
9) «prestatore di servizi di pagamento»: organismi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e persone fisiche e giuridiche che beneficiano della deroga di cui all’articolo 26;
10) «utente di servizi di pagamento»: una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualita' di pagatore o di beneficiario o di entrambi;
11) «consumatore»: una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento contemplati dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attivita' commerciale o professionale;
12) «contratto quadro»: un contratto di servizi di pagamento che disciplina la futura esecuzione delle operazioni di pagamento individuali e successive e che puo' comportare l’obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni;
13) «rimessa di denaro»: un servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest’ultimo;
14) «conto di pagamento»: un conto detenuto a nome di uno o piu' utenti di servizi di pagamento che e' utilizzato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento;
15) «fondi»: banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/46/CE;
16) «ordine di pagamento»: l’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento;
17) «data valuta»: la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati a un conto di pagamento;
18) «tasso di cambio di riferimento»: il tasso di cambio che e' utilizzato come base per calcolare un cambio di valuta e che e' reso disponibile dal fornitore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico;
19) «autenticazione»: una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l’uso di uno specifico strumento di pagamento, incluse le caratteristiche di sicurezza personalizzate;
20) «tasso di interesse di riferimento»: il tasso di interesse che e' utilizzato come base per calcolare l’interesse da applicare e che proviene da una fonte accessibile al pubblico che puo' essere verificata da entrambe le parti di un contratto di servizi di pagamento;
21) «identificativo unico»: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all’utente di servizi di pagamento e che quest’ultimo deve fornire per identificare con chiarezza l’altro utente del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per un’operazione di pagamento;
22) «agente»: una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di pagamento per conto di un istituto di pagamento;
23) «strumento di pagamento»: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate dall’utente di servizi di pagamento per disporre un ordine di pagamento;
24) «tecnica di comunicazione a distanza»: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica simultanea del prestatore e dell’utente di servizi di pagamento, possa essere utilizzato per la conclusione di un contratto di servizi di pagamento;
25) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che permetta all’utente di servizi di pagamento di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
26) «microimpresa»: un’impresa che al momento della conclusione del contratto di servizi di pagamento e' un’impresa quale definita all’articolo 1 e all’articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE;
27) «giornata operativa»: il giorno in cui il pertinente prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell’esecuzione di un’operazione di pagamento e' operativo in base a quanto necessario per l’esecuzione dell’operazione di pagamento;
28) «addebito diretto»: un servizio di pagamento per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un’operazione di pagamento e' disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso;
29) «succursale»: una sede di attivita', diversa dalla sede amministrativa, che costituisce parte di un istituto di pagamento, che e' sprovvista di personalita' giuridica e che effettua direttamente alcune operazioni, o l’insieme delle operazioni inerenti all’attivita' di un istituto di pagamento; tutte le sedi di attivita' create nello stesso Stato membro da un istituto di pagamento avente la sede amministrativa in un altro Stato membro sono considerate come un’unica succursale;
30) «gruppo»: un gruppo di imprese composto dall’impresa madre, dalle imprese figlie e dalle entita' in cui l’impresa madre o le sue imprese figlie detengono una partecipazione, nonche' imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE.
Al link sotto indicato il comunicato stampa della Commissione Europea