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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9282 documenti.

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Senza frontiere 21.01.2010    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Gentiloni: eccesso di delega e Parlamento esautorato dalla riforma dei video su internet. Parere entro il 27 gennaio.

Iniziano gli argomenti da invocare per demolire un testo che va oltre le competenze del Governo, come abbiamo sottolineato dall'inizio. Barbareschi contro il Governo.
Spataro

 

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 gennaio 2010. - Presidenza del presidente della IX Commissione, Mario VALDUCCI. - Interviene il viceministro per lo sviluppo economico, Paolo Romani.

La seduta comincia alle 9.15.

Sui lavori della Commissione.

Paolo GENTILONI SILVERI (PD) ritiene che, prima che le Commissioni procedano ad avviare l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, sia necessario soffermarsi sulle modalità di organizzazione dei lavori. Sottolinea la condizione imbarazzante in cui le Commissioni si trovano nell'affrontare lo schema. Rileva infatti che il Governo ha adottato, in attuazione di una norma di delega per il recepimento di una direttiva comunitaria di contenuti assai limitati, uno schema di decreto legislativo, trasmesso al Parlamento il 18 dicembre, che reca una riforma di grande portata del testo unico della radiotelevisione e interviene su aspetti profili estremamente delicati, quali i limiti di affollamento pubblicitario, le norme a tutela della produzione audiovisiva europea e numerosi altri. Sottolinea che la scelta del Governo comporta in primo luogo un evidente eccesso di delega, che non potrà che essere sanzionato presso le sedi competenti. In secondo luogo osserva che, a causa della condotta del Governo, il Parlamento risulta privato della possibilità di valutare una importante riforma della disciplina di un settore strategico come quello radiotelevisivo con le procedure ordinarie di esame dei progetti di legge. Richiede pertanto alle presidenze delle due Commissioni di garantire almeno un esame adeguato dello schema in oggetto. In particolare giudica indispensabile lo svolgimento di audizioni dei soggetti coinvolti, tra cui segnala i produttori, gli internet provider, la stessa Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni. Ritiene altresì che debba essere consentito un differimento del termine per l'espressione del parere, fissato al 27 gennaio, e preannuncia che una richiesta scritta in tal


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senso è stata trasmessa dal presidente del Gruppo del Partito democratico al Presidente della Camera.

Mario VALDUCCI, presidente, rileva che la materia dell'organizzazione dei lavori relativi all'esame da parte delle Commissioni riunite dello schema di decreto legislativo in oggetto è competenza dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. In accordo con il Presidente della VII Commissione propone di fissare lo svolgimento di una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per martedì 19 gennaio alle ore 12. Ritiene che in quella sede sarà possibile individuare modalità di organizzazione dei lavori che, per un verso, assicurino alle Commissioni la possibilità di effettuare un esame approfondito, anche attraverso lo svolgimento di audizioni, e, per l'altro, tengano conto del termine per l'espressione del parere.

Giuseppe GIULIETTI (Misto), ringraziando preliminarmente i Presidenti, si associa alle considerazioni svolte dal collega Gentiloni. Ritiene, infatti, che la questione fondamentale e grave posta dal provvedimento è che lo stesso possa prefigurare un eccesso di delega. Sottolinea inoltre che non si può affrontare tale questione solo fuori dal contesto parlamentare e che in ogni caso non è possibile prevedere una riforma del sistema attraverso un provvedimento come quello in esame, a conflitto di interessi aperto. Ribadisce quindi che la questione dell'eccesso di delega deve essere affrontata dal Parlamento, richiamando a sostegno della propria tesi anche le affermazioni del Presidente della Camera degli ultimi giorni relative alla necessità che il Governo non espropri il Parlamento delle proprie prerogative.

Carlo MONAI (IdV) esprime, a nome del proprio gruppo, la valutazione estremamente negativa di un utilizzo strumentale, da parte del Governo, della delega per il recepimento di una direttiva comunitaria, al fine di attuare una riforma della disciplina del mercato radiotelevisivo, che pone il Presidente del Consiglio in una condizione di evidente conflitto di interessi. Osserva che dovrebbe spettare al Parlamento decidere in merito alle questioni che la direttiva comunitaria demanda agli ordinamenti nazionali, tra cui la definizione dei limiti di affollamento pubblicitario, che sono stati invece determinati dal Governo nello schema di decreto legislativo in esame in modo da avvantaggiare alcuni operatori e svantaggiarne altri. Per queste ragioni ritiene che sullo schema di decreto legislativo in esame dovrebbe pronunciarsi anche la I Commissione (Affari costituzionali), per valutarne la legittimità costituzionale, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei limiti della norma di delega.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL) dichiara che, nonostante la propria appartenenza politica, si trova a condividere le considerazioni svolte dai colleghi che sono intervenuti. Sottolinea che lo schema di decreto legislativo in esame provocherà conseguenze devastanti per il settore italiano di produzione dei contenuti e nella sostanza porterà allo smantellamento dell'industria dell'audiovisivo italiana, con l'effetto di determinare esuberi nell'ordine di 100-150 mila unità. Ritiene che tale politica sia del tutto incomprensibile, a maggior ragione se confrontata con quella che stanno adottando gli altri Paesi europei, i quali hanno posto in essere misure molto incisive a difesa della propria produzione audiovisiva nazionale. Osserva che per effetto di tutto questo si perverrà ad una situazione in cui in Italia saranno trasmessi soltanto prodotti audiovisivi stranieri, con evidenti conseguenze estremamente negative sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo culturale.

Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che gli interventi prima dello svolgimento delle relazioni dovrebbero riferirsi esclusivamente all'ordine dei lavori, dal momento che considerazioni di merito potranno


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essere svolte successivamente, nel corso del dibattito.

Michele Pompeo META (PD) evidenzia la differenza tra l'approccio scelto dal Governo in carica e quello seguito nella precedente legislatura, nella quale il disegno di legge comunemente indicato con il nome del ministro Gentiloni fu esaminato dalle Commissioni per oltre un anno. Al contrario si assiste in questa circostanza ad un utilizzo da parte del Governo dello strumento della delega che ne stravolge le caratteristiche e sottrae al Parlamento la possibilità di decidere in merito ad una riforma del sistema radiotelevisivo. Di fronte a questa situazione ritiene che i gruppi di opposizione non possano fare a meno di attivare tutti gli strumenti a propria disposizione. Osserva in proposito che sarebbe sicuramente giustificata la richiesta del parere Comitato per la legislazione. In ogni caso osserva che sarebbe necessario procedere già nella giornata odierna allo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, al fine di evitare che le ulteriori fasi dell'esame dello schema abbiano luogo a ridosso del termine del 27 gennaio.

Mario VALDUCCI, presidente, ribadisce la disponibilità delle presidenze delle due Commissioni ad assicurare un esame approfondito, le cui modalità saranno determinate dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che sarà convocato per martedì 19 gennaio alle ore 12. Ritiene altresì che sarà possibile un impegno da parte del rappresentante del Governo ad assicurare che il Governo stesso non procederà all'adozione del decreto legislativo prima dell'espressione del parere da parte delle Commissioni, anche in una data successiva al termine del 27 gennaio, purché, naturalmente, ciò non comporti un eccessivo prolungamento dei tempi, anche tenuto conto del termine ultimo per l'approvazione del decreto legislativo.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.
Atto n. 169.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Deborah BERGAMINI (PdL), relatore per la IX Commissione, fa presente che le Commissioni VII e IX sono chiamate ad esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo che reca attuazione della direttiva 2007/65/CE, in materia di esercizio delle attività televisive. Il termine di recepimento della direttiva - inserita nell'Allegato B della legge comunitaria 2008 - era fissato al 19 dicembre 2009. Lo schema di decreto è stato trasmesso al Parlamento il 18 dicembre, e pertanto, poiché il termine di quaranta giorni assegnato alle Commissioni per l'espressione del parere scade successivamente al suddetto termine di recepimento, trova applicazione l'articolo 1, comma 3, della stessa legge comunitaria, che prevede una proroga di novanta giorni per l'emanazione del decreto.
La direttiva 2007/65/CE «Servizi di media audiovisivi» apporta modifiche alla direttiva 1989/552 «Televisione senza frontiere», già modificata una prima volta nel 1997. L'obiettivo della nuova direttiva è quello istituire un quadro normativo flessibile e semplificato per il sistema audiovisivo, allo scopo di adeguarlo allo sviluppo tecnologico e alla evoluzione del mercato in Europa.
In particolare, per superare alcune divergenze fra i vari Stati membri, che determinano incertezza giuridica e potrebbero ostacolare la libera circolazione di tali servizi all'interno della Comunità, si pone la necessità di facilitare la realizzazione


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di uno spazio unico dell'informazione e di applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, vale a dire ai servizi di radiodiffusione televisiva (servizi di media audiovisivi lineari), e ai servizi di media audiovisivi a richiesta (cioè, ai servizi di media audiovisivi non lineari - video on demand).
Sulla base di questa differenziazione, la direttiva semplifica il quadro normativo per i servizi lineari, e introduce norme minime per i servizi non lineari, in particolare in materia di tutela dei minori, di prevenzione dell'odio razziale e di divieto della pubblicità clandestina. Tali servizi beneficeranno del principio del paese d'origine, essendo tenuti a rispettare esclusivamente le disposizioni giuridiche in vigore nel loro paese di stabilimento. I vantaggi di questo principio sono così estesi ai servizi non lineari, garantendo anche a questi le migliori condizioni sotto il profilo delle potenzialità commerciali.
In materia di pubblicità, la direttiva delinea il superamento di una normativa eccessivamente dettagliata, in quanto, nel nuovo contesto, gli utenti hanno ampie possibilità di scelta grazie al ricorso a nuove tecnologie, quali i videoregistratori digitali personali e l'aumento dell'offerta di canali, e possono in tal modo evitare le pause pubblicitarie.
Si prevede quindi l'abolizione del tetto orario giornaliero fissato per le inserzioni pubblicitarie e le televendite in relazione al tempo complessivo di trasmissione di un'emittente, lasciando inalterata la quantità massima di spot pubblicitari e di televendita consentiti in un'ora (12 minuti). Inoltre, si autorizzano le emittenti televisive a scegliere liberamente la collocazione degli spot all'interno dei programmi, purché non ne venga pregiudicata l'integrità.
Lo schema di decreto all'esame delle Commissioni VII e IX si compone di 20 articoli, che recano prevalentemente modifiche al Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo n. 177 del 2005). Per quanto riguarda più specificamente le competenze della IX Commissione, vanno in particolare segnalati - oltre agli articoli 1, 2, 4 e 17, che hanno carattere generale - gli articoli 3, 5, 7, 10,11,12,13, 14, 17 e 18.


L'articolo 1 dello schema introduce il nuovo termine di «Servizi di media audiovisivi e radiofonici», che sostituisce nel titolo e nelle altre parti del decreto legislativo n. 177 del 2005 l'attuale formulazione (radiotelevisione), secondo le prescrizioni della direttiva 2007/65/CE.


L'articolo 2 - che recepisce i contenuti dell'articolo 2 nella direttiva 1989/552, come modificata dalla direttiva 2007/65 - inserisce un articolo 2-bis nel Testo unico, per specificare l'ambito di applicazione della nuova normativa, che riguarda i fornitori di servizi di media stabiliti in Italia e quelli che, pur stabiliti in altri paesi, si avvalgono di un collegamento terra-satellite situato in Italia ovvero di una capacità via satellite di competenza italiana.

L'articolo 3 riguarda le trasmissioni transfrontaliere. Il comma 1 sostituisce l'articolo 36 del Testo unico, che reca la disciplina in tale materia. Il nuovo testo conferma il principio di libertà di ricezione e ritrasmissione di servizi audiovisivi provenienti da altri stati della Unione europea. Viene poi previsto, in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, uno specifico potere di sospensione provvisoria della ricezione di tali servizi, quando sia rilevata la violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmettere programmi contenenti scene pornografiche o di violenza gratuita, che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, del divieto di trasmettere programmi che comunque possano nuocere allo sviluppo dei minorenni - salvo che vengano trasmessi con modalità che ne escludano normalmente la visione da parte dei minori stessi - ovvero del divieto di trasmettere programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità. I provvedimenti dell'Autorità dovranno essere adottati previa notifica alla Commissione europea ed al fornitore di servizi. Il comma 4, con riferimento ai


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servizi di media a richiesta, prevede che l'Autorità possa adottare analoghi provvedimenti di sospensione per ragioni di ordine pubblico, di tutela della salute pubblica, di pubblica sicurezza o di tutela dei consumatori. Va ancora segnalato il comma 8, che prevede la possibilità - in caso di violazione dei principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi - di sospensione della ricezione di servizi audiovisivi che, pur non soggetti alla giurisdizione di Stati dell'Unione europea, vengano ricevuti dal pubblico italiano.


L'articolo 4 dello schema di decreto reca le definizioni. Va segnalata, in particolare, la lettera a), che illustra la nozione di servizio di media audiovisivo, che ricomprende tutti i servizi, anche veicolati mediante siti internet, nei quali il contenuto audiovisivo non abbia carattere incidentale.


L'articolo 5, in attuazione degli articolo 3-bis, 3-ter e 3-quater della direttiva, sostituisce l'articolo 32 del Testo unico, in materia di garanzie degli utenti. Si stabilisce che i fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, offrano ai destinatari di un servizio un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni: il nome del fornitore di servizi di media; l'indirizzo geografico di stabilimento del fornitore di servizi di media; gli estremi del fornitore di servizi di media, compresi l'indirizzo di posta elettronica o il sito Internet, che permettono di contattarlo rapidamente, direttamente ed efficacemente; il recapito dei competenti organismi di regolamentazione o di vigilanza.

 

L'articolo 7, recependo l'articolo 3-undecies della direttiva, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce un elenco di eventi di particolare rilevanza sociale, dei quali deve essere assicurata la diffusione in chiaro. L'elenco viene comunicato alla Commissione europea, che verifica la compatibilità delle misure adottate con il diritto comunitario.

L'articolo 10, al comma 1, interviene sul titolo del Capo IV del Titolo IV del Testo unico, «Disposizioni sulla pubblicità» che viene modificato in «Disposizioni sulla pubblicità, le sponsorizzazioni e l'inserimento di prodotti». Il comma 2 inserisce nel Testo unico un articolo aggiuntivo 36-bis, «Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche». L'articolo reca attuazione dell'articolo 3-sexies della direttiva 89/552/CEE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2007/65/CE. A tal fine, l'articolo 36-bis riproduce le prescrizioni contenute nel citato articolo 3-sexies, con alcune integrazioni. Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dagli operatori soggetti alla giurisdizione italiana devono essere prontamente riconoscibili come tali. Sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte, nonché le tecniche subliminali. Norme particolarmente restrittive sono previste per le comunicazioni relative a prodotti sanitari e bevande alcoliche. Per le sigarette e i prodotti del tabacco, il divieto già previsto viene esteso anche alle forme di comunicazione indiretta mediante utilizzo di nomi, marchi o simboli di aziende la cui attività principale consista nella produzione dei suddetti prodotti, ove tale utilizzo sia finalizzato alla pubblicità dei prodotti stessi.


L'articolo 11
sostituisce l'articolo 37 del Testo unico, in materia di interruzioni pubblicitarie. Le principali modifiche sono contenute al comma 4, che modifica il contenuto della norma vigente in relazione alla interruzione di trasmissioni di notiziari, lungometraggi o film per la televisione. Secondo il nuovo testo, l'inserimento di pubblicità o televendite può avvenire una sola volta ogni trenta minuti, laddove il vigente articolo 37 prevede, se la durata programmata è superiore a quarantacinque minuti, una sola interruzione nell'arco dei quarantacinque minuti.


L'articolo 12
interviene in tema di limiti di affollamento pubblicitario sulle emittenti televisive e radiofoniche, sostituendo l'articolo 38 del Testo unico. Molte delle disposizioni vigenti vengono peraltro riprodotte anche nel testo riformulato.
Il comma 1 conferma i limiti massimi dei messaggi pubblicitari consentiti alla


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concessionaria del servizio pubblico: il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione, e il 12 per cento ogni ora. Le eventuali eccedenze, nel limite massimo del 2 per cento, vengono recuperate nell'ora successiva o in quella antecedente.
Anche il comma 2, con riferimento alle emittenti diverse dalla concessionaria del servizio pubblico, e operanti in ambito nazionale, conferma i limiti vigenti per i messaggi pubblicitari: 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione, e 18 per cento per ogni ora.


Il comma 3 riproduce sostanzialmente il contenuto del vigente comma 6, che prevede, per le emittenti nazionali diverse dalla concessionaria del servizio pubblico, un ampliamento dei limiti per le trasmissioni riservate alla pubblicità, qualora comprendano forme di pubblicità diverse dagli spot, quali le telepromozioni: il limite massimo viene portato in questo caso al 20 per cento della programmazione quotidiana, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario fissati dal comma 2. Lo spazio riservato alle telepromozioni non può comunque superare un'ora e 12 minuti nel corso della giornata. Il comma 4 fissa un ulteriore limite, stabilendo che il rapporto fra spot pubblicitari e spot di televendita non possa eccedere il 20 per cento nell'arco di un'ora. Tale norma riproduce il disposto dell'articolo 18 della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE.


Il comma 5 reca una disposizione nuova rispetto a quanto previsto dall'articolo 38, prevedendo una graduale riduzione della trasmissione dei spot pubblicitari per le emittenti a pagamento, e differenziandone quindi la disciplina rispetto a quella dettata per le altre emittenti. Il limite massimo di affollamento pubblicitario per ogni ora viene fissato: al 16 per cento per il 2010, al 14 per cento per il 2011, al 12 per cento per il 2012.


I commi 6, 7 e 8 recano i limiti per la programmazione di messaggi pubblicitari sulle emittenti radiofoniche.
Va segnalato il comma 12, il quale dispone che vengono sottratti ai limiti previsti dall'articolo 12 i messaggi facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da dalle emittenti pubbliche e private. Tale deroga, già prevista dal comma 12 del vigente articolo 38, viene estesa anche ai brevi messaggi pubblicitari che rappresentano anteprime di opere cinematografiche di nazionalità europea.


L'articolo 13 sostituisce l'articolo 39 del Testo unico, in materia di sponsorizzazioni,
estendendo i criteri stabiliti per le trasmissioni televisive anche ai servizi di media audiovisivi. Tali criteri vengono indicati al comma 1, e riproducono quelli già previsti dal vigente articolo 39: contenuti e la programmazione di trasmissioni sponsorizzate non possono essere influenzati dallo sponsor fino a ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dei fornitori di servizi di media e o della concessionaria di servizio pubblico nei confronti delle trasmissioni; le trasmissioni sponsorizzate devono essere riconoscibili come tali, indicando il nome dello sponsor all'inizio o al termine del programma; le trasmissioni sponsorizzate non devono stimolare all'acquisto dei prodotti o servizi dello sponsor stesso. Il comma 2 dispone il divieto di sponsorizzazione da parte di soggetti la cui attività consista nella produzione o vendita di sigarette, prodotti del tabacco o superalcolici.
Il comma 6, innovando rispetto al vigente articolo 39, vieta di mostrare il logo di una sponsorizzazione durante programmi per bambini o religiosi e documentari.


L'articolo 14 interviene sull'articolo 40 del Testo unico, che prevede specifici divieti in materia di televendite, introducendo il comma 2-bis, il quale prevede che i tempi riservati alle televendite non sono considerati ai fini del computo dei limiti di affollamento indicati dall'articolo 38, come sostituito dall'articolo 12 dello schema in esame. Tali spazi devono essere identificati


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come tali mediante strumenti ottici e acustici, e non possono avere durata inferiore a quindici minuti consecutivi.


L'articolo 17 reca la di disciplina di coordinamento con la normativa vigente.


L'articolo 18, infine, prevede che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il Ministero e l'Autorità provvedano ad un allineamento dei titoli abilitativi già rilasciati secondo il regolamento della radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, alla nuova disciplina dettata dal decreto stesso.

Giorgio LAINATI (PdL), relatore per la VII Commissione, riferendosi alle parti del provvedimento di competenza della VII Commissione, ricorda innanzitutto che l'articolo 6 inserisce nel Testo unico della radiotelevisione - e precisamente nel Capo I - Diritto di rettifica - del Titolo IV - Norme a tutela dell'utente - l'articolo 32-bis, concernente la protezione del diritto d'autore.

Sottolinea che il comma 1 dell'articolo 32-bis stabilisce che le disposizioni del testo unico non sono in pregiudizio dei principi e dei diritti enunciati dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 29/2001/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e che è assicurato, in particolare, il pieno rispetto dell'articolo 78-ter della legge n. 633 del 1941, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi. In proposito, ricorda che per piattaforma televisiva deve intendersi la specifica modalità tecnologica con la quale un determinato operatore fornisce servizi televisivi: digitale terrestre, digitale satellitare, televisione via internet (IPTV-Internet Protocol Television).


In particolare, segnala che l'articolo 78-ter della legge n. 633 del 1941 - introdotto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 68 del 2003 - stabilisce che il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento è titolare per cinquanta anni dalla fissazione, con riferimento all'originale e alle copie delle sue realizzazioni, del diritto esclusivo di autorizzarne: la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte; la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita; il noleggio ed il prestito; la messa a disposizione del pubblico, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.


Aggiunge che il comma 2 dell'articolo 32-bis dispone l'obbligo per i fornitori di servizi di media audiovisivi, la cui definizione è contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera b), dello schema di decreto legislativo di operare nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, in particolare: trasmettendo le opere cinematografiche secondo i termini temporali e le condizioni concordate con i titolari dei diritti; astenendosi dal trasmettere, ritrasmettere o mettere comunque a disposizione degli utenti - su qualsiasi piattaforma (digitale, satellitare, IPTV) e qualunque sia la tipologia di servizio offerto.- programmi o parti di essi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, senza il consenso dei titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca, di cui al successivo articolo 8 dello schema di decreto.


Ricorda che la relazione illustrativa dello schema di decreto individua in ciò l'attuazione dell'articolo 3-quinquies della direttiva, il quale prevede che gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi concordati con i titolari dei diritti.


Il comma 3 demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'emanazione delle disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e divieti di cui al medesimo articolo 32-bis.


Precisa che l'articolo 8
del provvedimento inserisce nel Testo unico della radiotelevisione - e precisamente nel Capo I - diritto di rettifica - del Titolo IV - Norme a tutela dell'utente - l'articolo 32-quater, allo scopo di disciplinare la trasmissione da parte di un'emittente, anche analogica, di estratti di eventi di


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grande interesse pubblico già trasmessi in via esclusiva da un'altra emittente, anche analogica.


In particolare, il comma 1 dell'articolo 32-quater affida la definizione delle modalità di realizzazione dei brevi estratti di cronaca ad un regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni. Non è previsto un termine entro il quale procedere a tale adempimento.
Ai sensi del comma 2, il provvedimento in questione dovrà prevedere: la libertà di scelta degli estratti da trasmettere (lettera a)); l'obbligo di indicarne la fonte (lettera b)); garanzie per l'accesso (da parte delle emittenti interessate) a condizioni eque e non discriminatorie (lettera c)); l'utilizzazione degli estratti solo per notiziari di carattere generale e non aventi carattere di intrattenimento (lettera d)); la possibilità di accesso e realizzazione di estratti da parte dei fornitori di servizi a richiesta solo nel caso in cui il programma sia trasmesso anche in differita (lettera e)); l'adeguatezza del compenso pattuito per la cessione che non può eccedere i costi sostenuti dall'emittente per la fornitura del servizio (lettera g)). Dovranno, inoltre, essere fissati la lunghezza massima degli estratti ed i limiti di tempo riservati alla loro trasmissione (lettera f)).
La disciplina sopra esposta costituisce attuazione dell'articolo 3-duodecies della Direttiva 89/552/CE, introdotto dalla Direttiva 2007/65/CE. Ai sensi di quest'ultimo, gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca, ogni emittente stabilita nella Comunità abbia accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione. Posto tale principio generale, l'articolo specifica alcuni criteri attuativi che sono riprodotti, in linea di massima, nell'articolo in commento.
Evidenzi che l'articolo 9 reca disposizioni in materia di tutela dei minori: in particolare, il comma 1 sostituisce il titolo del Capo II del Titolo IV del Testo unico della radiotelevisione, aggiornandolo in Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione audiovisiva (e non più meramente «programmazione televisiva»), mentre il comma 2 novella l'articolo 34 del decreto legislativo n. 177 del 2005.


Il comma 1 dell'articolo 34 riformulato vieta le trasmissioni che, anche in relazione all'orario di diffusione: possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori; presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata, ovvero pornografiche.
Sono fatte salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato - incluse quelle di cui al comma 5 - che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione tutti i contenuti richiamati al comma 3.
Rispetto alla normativa vigente una novità è rappresentata dalla previsione del sistema di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato, che è adottato da ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi o di servizi ad accesso condizionato, sulla base dei criteri proposti dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori e approvati con decreto ministeriale secondo le modalità e nei termini ivi indicati.
Il comma 2 dell'articolo 34 riformulato stabilisce che le trasmissioni delle emittenti televisive e radiofoniche non contengono programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, a meno che non siano adottati accorgimenti tecnici - quali la scelta dell'ora di trasmissione - idonei ad escludere che i minori possano assistervi. In caso di trasmissione, sia in chiaro che a pagamento, i programmi devono essere preceduti da una avvertenza acustica, ovvero devono essere identificati, all'inizio della trasmissione, mediante un simbolo visivo.


Segnala inoltre che il comma 3 dell'articolo 34 novellato impone - fermo restando il rispetto delle norme dell'Unione europea a tutela dei minori e di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 34 e dagli artt. 3, 32, comma 2, e


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36-bis del testo unico, come modificati dallo schema di decreto legislativo in esame - il divieto di trasmettere, nella fascia oraria tra le 7 e le 23 (su tutte le piattaforme) i film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di anni diciotto, nonché dei programmi classificabili a visione per soli adulti sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1, ivi compresi quelli forniti a richiesta e a pagamento.
Il comma 4 dell'articolo 34 riformulato conferma il divieto - già sancito dall'articolo 34, comma 2, del testo unico vigente - di trasmettere, integralmente o parzialmente, nella fascia oraria tra le 7 e le 22,30, film vietati ai minori di anni quattordici. Il comma 4 specifica, in particolare, che il divieto si applica anche alle trasmissioni fornite a richiesta e a pagamento.

Il comma 5 dell'articolo novellato demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'adozione - mediante procedure di co-regolamentazione - della disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, con l'introduzione anche di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione, sulla base di criteri generali contenuti nello stesso comma. Ai sensi del comma 11 tale disciplina dovrà essere adottata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e, entro trenta giorni dall'adozione, i fornitori di servizi di media audiovisivi o di servizi devono conformarsi ad essa, secondo quanto ivi specificamente previsto.


I successivi commi da 6 a 10 riproducono disposizioni già sostanzialmente contenute nei commi da 3 a 7 dell'articolo 34 del Testo unico.


In particolare, i commi 6 e 7 dell'articolo riformulato specificano l'estensione alle emittenti televisive analogiche dell'obbligo di osservare la disciplina contenuta nel Codice di autoregolamentazione media e minori, nonché le specifiche misure a tutela dei minori relativamente alla fascia oraria dalle 16 alle 19 e ai programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riferimento ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva. Si conferma, inoltre, che le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico (ex articolo 17, comma 3, L. 400/1988), previo parere della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.


Ricorda che il comma 8 stabilisce che l'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità.


I commi 9 e 10 concernono, rispettivamente, la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo e di trasmissioni con le medesime finalità rivolte ai genitori, nonché le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, comprensive di opere cinematografiche o per la televisione, ivi incluse quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori.


Passa quindi a illustrare l'articolo 15 del provvedimento, che disciplina l'inserimento di prodotti all'interno di programmi audiovisivi (cosiddetta «product placement»), introducendo nel T.U. della radiotelevisione l'articolo 40-bis.
Il comma 1 del nuovo articolo 40-bis consente l'inserimento di prodotti in alcune categorie di programmi (opere cinematografiche, film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, programmi di intrattenimento leggero), ad esclusione di quelli destinati ai bambini; specifica, inoltre, che tale forma di comunicazione può dar luogo alla corresponsione di un compenso monetario o alla fornitura gratuita di beni e servizi, quali aiuti alla produzione e premi.
Il comma 2 indica i requisiti dei programmi che possono ospitare «product


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placement»: il loro contenuto non deve compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore dei servizi di media; non devono incoraggiare direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi; non devono dare indebito rilievo ai prodotti in questione.


Il comma 3 prescrive l'adeguata informazione degli utenti (all'inizio ed alla fine della trasmissione e dopo le interruzioni pubblicitarie) nel caso di programmi prodotti o commissionati dal fornitore di servizi.
Il comma 4 esclude dal «product placement» sigarette, prodotti a base di tabacco, prodotti di imprese operanti principalmente nel settore del tabacco, medicinali e cure che necessitano di prescrizione.
Il comma 5 prescrive che i soggetti interessati adottino la disciplina applicativa dei contenuti dell'articolo attraverso procedure di autoregolamentazione da comunicare all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Il comma 6 dispone l'applicazione delle nuove disposizioni solo ai programmi prodotti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in commento.
Specifica che l'articolo 16 disciplina le modalità di promozione della distribuzione e produzione delle opere europee (per la definizione, si veda articolo 4, comma 1, lettera cc), dello schema di decreto legislativo) da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non (le definizioni sono recate dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b), i) ed m) dello schema di decreto legislativo) e prevede l'adozione di successivi provvedimenti applicativi.
A tal fine, esso sostituisce l'articolo 44 del TU della radiotelevisione e ripropone, in particolare ai commi 2 e 7, alcuni contenuti dell'articolo 6 del medesimo TU che, unitamente al primo, regolamenta la materia.
Il comma 1 vincola i fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e non, a favorire lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea; pertanto, si estende ciò che era già previsto per le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi (articolo 6 TU).


Il comma 2 stabilisce che le emittenti televisive riservano alla diffusione delle opere europee la maggior parte dei tempi di trasmissione, escludendo dal computo notiziari, pubblicità, televendite, manifestazioni sportive, giochi, servizi di teletext. Rispetto al testo attuale dell'articolo 6 del TU, i dibattiti non sono esclusi dal computo dei tempi di trasmissione.
Il comma 3 stabilisce gli obblighi di investimento delle emittenti televisive in produzione, finanziamento ed acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti. In particolare, deve essere riservato ai fini indicati il 10 per cento degli introiti netti annui delle emittenti (per il cui computo vengono recate puntuali indicazioni, identiche a quelle già previste dal testo vigente dell'articolo 44 del TU). Nell'ambito di tale quota, uno spazio adeguato deve essere riservato a produzioni recenti (ossia, a quelle diffuse entro cinque anni dalla produzione) incluse le opere cinematografiche di «espressione originale italiana», a prescindere dal luogo di produzione.
Ricorda che la determinazione dei criteri per qualificare le opere cinematografiche «di espressione originale italiana» e l'indicazione delle quote percentuali di investimenti da riservare a queste ultime viene affidata ad un decreto di natura non regolamentare, risultante dal concerto dei Ministri dello sviluppo economico e per i beni e le attività culturali, da emanare entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Il comma 4 prevede che i fornitori di servizi di media a richiesta (video on demand) soggetti alla giurisdizione italiana promuovono la produzione e l'accesso alle opere europee gradualmente, secondo criteri da definire con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da adottare entro 3 mesi.
Il comma 5 esclude dagli obblighi di promozione delle opere europee le emittenti televisive, anche analogiche, operanti in ambito locale (per la definizione, si veda


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articolo 4, comma 1, lettera z), dello schema di decreto). Rispetto al testo vigente (articolo 44, comma 9, TU), sono, però, previste alcune eccezioni.


Il comma 6 assegna all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la definizione di una disciplina di dettaglio sostitutiva di quella esistente, in coerenza con le nuove disposizioni e con i principi dell'articolo 3-decies della Direttiva 89/552/CE. In particolare, come previsto dall'articolo 3-decies citato, si specifica che, nel caso dei servizi a richiesta, la promozione di opere europee può riguardare il contributo finanziario alla produzione delle opere e all'acquisizione di diritti su esse, ovvero anche la percentuale di opere inserite in catalogo ed il rilievo ad esse attribuito.
Si richiama, inoltre, l'articolo 40-bis del TU, introdotto dallo schema di decreto in esame (si veda articolo 15), che riguarda l'inserimento di prodotti nelle opere cinematografiche, film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi.
Il comma 7 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la verifica, su base annuale, dei vincoli introdotti dall'articolo; essa sarà effettuata in ragione delle comunicazioni trasmesse dagli interessati. A tal fine l'Autorità predispone un regolamento recante criteri per la concessione di eventuali deroghe a fornitori di servizi di media audiovisivi (in particolare, sono contemplati i seguenti casi: assenza di utili nell'ultimo biennio; esiguità della quota di mercato coperta con pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e provvidenze; natura di canali tematici).
Sottolinea che il regolamento in questione (per il quale non è indicato un termine di adozione) provvede anche a definire le modalità di comunicazione del rispetto degli obblighi fissati, tenendo conto dei principi di riservatezza posti dalla legge, nonché le sanzioni applicabili in caso di inadempimento. Per tali aspetti, non si riscontrano sostanziali differenze rispetto al testo vigente.


Ricorda che la Direttiva 2007/65 tratta in particolare la promozione e distribuzione delle opere europee ai punti 48, 50, 51 dei «considerando»; all'articolo 1, comma 7), che introduce nella direttiva 89/552/CE il nuovo articolo 3-quinquies; all'articolo 1, comma 8), che introduce il nuovo articolo 3-decies.
Riassume, di seguito, i contenuti dei riferimenti citati: come previsto per i servizi lineari, anche i servizi di media a richiesta devono favorire produzione e distribuzione di opere europee attraverso una quota di investimento obbligatorio e/o l'inserimento di una percentuale di opere europee nei cataloghi di video a richiesta (punto 48 dei «considerando»; articolo 1, comma 8, che introduce l'articolo 3-decies); nell'applicare le disposizioni della Direttiva 89/552/CE relative alla diffusione di opere europee (articolo 4 della Direttiva) gli Stati membri dovrebbero favorire la diffusione di coproduzioni europee o di opere europee originarie di un altro paese (punto 50 dei «considerando»); le opere cinematografiche devono essere trasmesse nei tempi concordati tra titolari dei diritti e fornitori di servizi di media (punto 51 dei «considerando»; articolo 1, comma 7, che introduce l'articolo 3-quinques).
Evidenzia che la lettera qq) dell'articolo 17 introduce nel Testo unico della radiotelevisione l'articolo 32-quinquies, che disciplina l'attività di registrazione dei telegiornali e dei giornali radio ed il diritto di rettifica, quest'ultimo in attuazione dell'articolo 23 della direttiva 89/552/CE.


Il nuovo articolo sostanzialmente riproduce l'attuale articolo 32 (Telegiornali e giornali radio-Rettifica) del Testo unico, sostituito dall'articolo 5 dello schema di decreto legislativo in commento con un nuovo articolo recante «Disposizioni generali».
Per la disciplina dell'attività di registrazione dei telegiornali e dei giornali radio, il comma 1 prevede l'applicazione delle norme di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 47 del 1948, che prevedono il deposito in cancelleria di una serie di documenti. La responsabilità della registrazione è stabilita in capo ai direttori dei giornali radio e dei telegiornali.
Quanto al diritto di rettifica, (commi 2-4), l'articolo descrive le modalità con cui


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richiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi, inclusa la concessionaria del servizio pubblico, ovvero all'emittente radiofonica la trasmissione di una rettifica qualora sia stata procurata - mediante diffusione di notizie contrarie a verità - una lesione degli interessi morali - quali, in particolare, l'onore e la reputazione - e materiali di una persona. Vengono, inoltre, disciplinate le modalità ed i termini entro i quali la rettifica va trasmessa, ovvero il possibile ricorso dell'emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Rammenta che rispetto alla disciplina attualmente contenuta nel TU, il nuovo articolo contiene qualche integrazione (quale il riferimento particolare alla lesione dell'onore e della reputazione) e l'adeguamento della terminologia alle innovazioni introdotte dalla direttiva 2007/65/CE.


Si prevede, infine, l'abrogazione delle disposizioni procedurali previste per la rettifica dagli articoli da 5 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica 255 del 1992, adottato in attuazione dell'articolo 10 della legge 223 del 1990 (già abrogato dall'articolo 54 del Testo unico della radiotelevisione).
Sottolinea che la lettera tt) dell'articolo 17 inserisce nel TU della radiotelevisione il nuovo articolo 35-bis (Valori dello sport), che prescrive che le emittenti, anche analogiche, e le emittenti radiofoniche (le definizioni sono recate dall'articolo 4, comma 1, lettere l), aa) e bb), dello schema di decreto legislativo), in occasione di trasmissioni di commento degli eventi sportivi, specie calcistici, rispettano un codice di autoregolamentazione, recepito con decreto interministeriale di natura regolamentare (ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 400/1988), da emanarsi previo parere parlamentare.
La disposizione in commento riproduce alla lettera il comma 6-bis dell'articolo 34 (concernente tutela dei minori e dei valori dello sport) del TU della radiotelevisione, a suo tempo introdotto dall'articolo 11-quinquies del decreto-legge 8/2007 per promuovere la diffusione dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario e prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. A seguito di tale disposizione, è stato adottato il codice di autoregolamentazione, recepito con decreto ministeriale 21 gennaio 2008, n. 36.
Ritiene inoltre meriti di essere ricordato, infine, che l'articolo 34 del TU citato è sostituito dall'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in commento al fine di adeguarne i contenuti al disposto della direttiva 2007/65/CE.
Si riserva di integrare con un'ulteriore osservazioni, tenendo conto di quanto emergerà nel corso del dibattito.

Mario VALDUCCI (PdL), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

21.01.2010 Spataro
camera.it


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