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Senza frontiere 21.01.2010    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Media senza frontiere e censura di Youtube: Che cosa si intende per carattere meramente incidentale ?

Le domande di Assoprovider al Governo sul Recepimento della Direttiva Audiovisual Media Services
Spataro

 

Indice generato dai software di IusOnDemand
su studi di legal design e analisi testuali e statistiche

I

Il Parlamento italiano sta per esprimere il proprio parere sullo schema del decreto legislativo con il quale il Governo darà attuazione alla Direttiva UE 2007/65/CE Audiovisual Media Services. Assoprovider vuole porre una serie di domande in particolare per le questioni che coinvolgono la rete.

La definizione di servizio di media audiovisivo pur escludendo “i servizi prestati nell'esercizio di attività principalmente non economiche” include "i servizi, anche veicolati mediante siti internet, che comportano la fornitura o la messa a disposizione di immagini animate, sonore o non, nei quali il contenuto audiovisivo non abbia carattere meramente incidentale". Che cosa si intende per carattere meramente incidentale?

L'art.6 stabilisce che l'AGcom emani le disposizioni necessarie per rendere effettiva la protezione del diritto d'autore. Sarà quindi l'Agcom,e non un giudice, a stabilire quando il diritto d'autore viene violato su Internet? E come?

Al comma 8 dell'art.3 viene data all'Agcom la possibilità di “disporre la sospensione di ricezione o ritrasmissione di servizi di media non soggetti alla giurisdizione di alcun Stato membro dell'Unione europea, ma i cui contenuti o cataloghi, sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano. A tal fine, ed a seguito dell'adozione di un formale richiamo, l'Autorità può altresì ordinare al fornitore di servizi interattivi associati o di servizio di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi sulla cui piattaforma o infrastruttura sono veicolati programmi, di adottare ogni misura necessaria a inibire la diffusione di tali programmi o cataloghi al pubblico italiano”(comma 8 art.3).

Nella definizione di operatore di rete rientrano quindi anche i Provider e le loro infrastrutture di rete? In tal caso si adotteranno forme di filtraggio a carico dei provider? Questo non è in contraddizione con la Direttiva Europea sul commercio Elettronico, la quale esclude la responsabilità del trasportatore/provider? Siamo quindi di fronte all'ennesimo tentativo di trasformare i provider in poliziotti della rete?

Assoprovider sottolinea che in una rete TCP/IP il filtraggio attuato "nei nodi intermedi" è impossibile da realizzare "by design" e che qualsiasi strumento di analisi del traffico (deep packet inspection) per quanto sofisticato e costoso, può essere facilmente eluso se sorgente e destinatario della comunicazione lo desiderano (in internet NESSUNO è centro e tutti sono PERIFERIA). Dimenticarsi di questo aspetto ed ostinarsi sul filtraggio attuato dai Provider significa rimandare "ad libitum" la soluzione delle violazioni di legge che avvengano a mezzo internet (di qualsiasi natura esse siano) e nel contempo innalzare la barriera economica di ingresso rendendola una attività esercitabile solo da una ristretta oligarchia finanziaria.

Assoprovider si augura che venga data presto una risposta chiara ed inequivocabile alle domande qui enunciate. Lasciare queste ambiguità con ampio spazio interpretativo vuol dire creare dei guasti insanabili al settore e questo significherebbe che gli imprenditori delle PMI italiane del settore TLC sono un bene sacrificabile sull'altare di ben altri interessi.

21.01.2010 Spataro
AssoProvider


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