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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9282 documenti.

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Tv senza frontiere 14.01.2010    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Tv senza frontiere e video on demand (non lineare): la documentazione

In rete sono apparsi i primi documenti. Da leggere.
Spataro

 

Indice generato dai software di IusOnDemand
su studi di legal design e analisi testuali e statistiche

A

Abbiamo gia' segnalato tramite Gloxa l'approfondimento di Guido Scorza.

Ecco altri link utili:

 

Il comunicato del Governo:

su proposta del Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, e di Ministri di settore:

- quattro schemi di decreti legislativi , sui quali verranno acquisiti i pareri prescritti, per il recepimento delle seguenti direttive comunitarie:

3) 2007/23 per l’immissione sul mercato di articoli pirotecnici (co-proponenti i Ministri dell’interno, della difesa e dello sviluppo economico);

4) 2006/123 in materia di servizi nel mercato interno (le attività economiche, imprenditoriali o professionali, dirette a scambio di beni o a prestazioni intellettuali)- (co-proponenti i Ministri dello sviluppo economico e della giustizia);

 

 

Dalla relazione al disegno di legge 1078:

L’articolo 17 reca la delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, con indicazione di specifici criteri di delega.

    La direttiva 2007/65/CE, sui «servizi di media audiovisivi», modifica la direttiva 89/552/CEE, sulla cosiddetta «Televisione senza frontiere (TSF)», già modificata una prima volta nel 1997. L’obiettivo è istituire un quadro moderno, flessibile e semplificato per i contenuti audiovisivi, anche attraverso una nuova definizione dei servizi di media audiovisivi, svincolata dalle tecniche di trasmissione.

    La nuova direttiva definisce il concetto di «servizi di media audiovisivi» compiendo una distinzione tra servizi lineari, che designano i servizi di televisione tradizionale, internet, la telefonia mobile che i telespettatori ricevono passivamente, e servizi non lineari, cioè i servizi di televisione a richiesta che i telespettatori scelgono di vedere (servizi di video on demand, ad esempio).


    In tema di pubblicità, in particolare, la direttiva definisce esplicitamente il concetto di «inserimento di prodotti» (product placement) e stabilisce il quadro giuridico in materia, fissando tra l’altro il principio del divieto di inserimento di tali prodotti, ma demandando agli Stati membri la decisione in merito alla eventuale deroga a tale principio.


    La disposizione dell’articolo 17 del disegno di legge è volta a definire l’ambito di esercizio della discrezionalità riservata allo Stato in materia di inserimento dei prodotti, attraverso lo strumento della novella al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.


    L’opportunità del recepimento delle norme in tema di inserimento dei prodotti nel nostro Paese risiede nella necessità di garantire un trattamento omogeneo e non penalizzante alle opere audiovisive prodotte in Italia, aumentandone la competitività nel contesto europeo e introducendo, nel contempo, regole certe a tutela degli utenti.
    Un differente approccio, infatti, comporterebbe comunque la diffusione nel nostro Paese di opere audiovisive contenenti il product placement prodotte in Paesi dove la legislazione lo consente, con la conseguenza che eventuali effetti negativi sugli utenti non sarebbero neanche compensati da un beneficio in termini di opportunità di crescita del prodotto nazionale audiovisivo.


    Occorre, inoltre, considerare che le stringenti regole previste dalla direttiva per la diffusione del product placement, quali il divieto dell’inserimento di prodotti a base di tabacco, di sigarette, di prodotti medicinali o cure mediche, la sua esclusione nei programmi per bambini e soprattutto il principio di salvaguardia dell’integrità del programma e dello spettatore, ove integralmente recepite, rendono trasparente e regolamentata una pratica di fatto già utilizzata da molti Paesi europei.
    La direttiva, nel consentire l’inserimento del product placement, ha mutuato l’approccio già seguito in Francia, ovvero quello di una tolleranza di tale pratica nel rispetto di determinate condizioni più stringenti rispetto ai criteri di inserimento della pubblicità classica, proprio in considerazione dell’opportunità di una regolamentazione il più possibile omogenea del prodotto audiovisivo.


    In tema di sanzioni, infine, si dispone l’estensione alla disciplina de qua delle norme recate dal menzionato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, ivi comprese le misure previste dall’articolo 35, comma 2, del testo unico per i casi di particolare gravità.

 

La relazione alla Camera:

Direttiva 2007/65/CE
informazioni aggiornate a venerdì, 18 dicembre 2009

La Direttiva 2007/65/CE effettua una revisione della Direttiva 89/552/CE, c.d. “Televisione senza frontiere”, in considerazione del fatto che le nuove tecnologie di trasmissione di servizi di media audiovisivi rendono necessario un adattamento del quadro normativo.

Da questo punto di vista, il paragrafo 2 dei “considerando” evidenzia che, mentre le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri applicabili all’esercizio delle attività televisive sono già coordinate dalla Direttiva 89/552/CE, le norme applicabili alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta presentano alcune divergenze che determinano incertezza giuridica e che potrebbero ostacolare la libera circolazione di tali servizi all’interno della Comunità. Da qui, la necessità di facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell’informazione e di applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, vale a dire sia ai servizi di radiodiffusione televisiva (cioè, ai servizi di media audiovisivi lineari), che ai servizi di media audiovisivi a richiesta (cioè, ai servizi di media audiovisivi non lineari)[1]. Al riguardo si evidenzia, peraltro, che i servizi di media audiovisivi a richiesta si differenziano dalle emissioni televisive per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l’utente può esercitare, il che giustifica l’imposizione di una regolamentazione più leggera sugli stessi servizi, che dovrebbero rispettare solamente le norme di base della direttiva.

Conseguente a tale affermazione è l’inserimento nella Direttiva 89/552/CE di un Capo II bis che reca disposizioni applicabili a tutti i servizi di mediaaudiovisivi e di un Capo II ter che reca disposizioni applicabili unicamente ai servizi di media audiovisivi a richiesta (si vedaPar. 42 dei “considerando”).

 

Alla base della direttiva rimane il principio del paese di origine, da applicare a tutti i servizi di media audiovisivi, al fine di assicurare la libera circolazione dell’informazione[2] e dei programmi audiovisivi nel mercato interno. Si prevede, altresì, che i fornitori di servizi di media in generale sono liberi di scegliere lo Stato membro in cui stabilirsi e che gli Stati membri conservano la facoltà di applicare ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione norme più dettagliate o severe nei settori coordinati dalla direttiva, purché tali norme siano conformi ai principi generali del diritto comunitario.

 

Le disposizioni applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi comprendono la necessità che gli Stati membri assicurino, fra gli altri:

  • un accesso facile e diretto alle informazioni sul fornitore dei servizi di media;
  • che i servizi di media audiovisivi non contengano alcun incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità;
  • il diritto delle persone con disabilità e degli anziani ad avere gradualmente accesso ai servizi di media audiovisivi[3].

Vengono, inoltre, recate una serie di indicazioni relative alle comunicazioni commerciali audiovisive[4](nozione introdotta dalla direttiva in esame e comprendente la pubblicità televisiva, le sponsorizzazioni, le televendite, l’inserimento di prodotti): in particolare, se ne prescrive la riconoscibilità, si vietano le comunicazioni occulte e l’utilizzo di tecniche subliminali, nonché la promozione di prodotti a base di tabacco e di medicinali e cure ottenibili solo su prescrizione.

Inoltre, tali comunicazioni non devono:

  • pregiudicare il rispetto della dignità umana;
  • incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza o l’ambiente;
  • promuovere discriminazioni di ogni tipo;
  • arrecare pregiudizio fisico o morale ai minori.

Per quanto concerne l’inserimento di prodotti, chiaramente definito dalla direttiva, si rimanda al commento dell’art. 25 del disegno di legge comunitaria in esame; si segnala comunque, sinteticamente, che tale forma di promozione è in linea di massima vietata, salva, tuttavia, la possibilità per gli Stati membri di autorizzare deroghe per specifiche fattispecie e subordinatamente al rispetto di alcune regole[5].

 

Le disposizioni applicabili unicamente ai servizi di media audiovisivi a richiesta comprendono:

  • la necessità che gli Stati membri adottino le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi a richiesta che potrebbero nuocere gravemente allo sviluppo fisico, morale o mentale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in modo da escludere che i minori vedano o ascoltino tali servizi;
  • la necessità che gli Stati membri assicurino che i servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile, la produzione di opere europee e l’accesso alle stesse, ad esempio attraverso il contributo finanziario o la percentuale delle opere europee nel catalogo dei programmi offerti.

 

Per quanto concerne i diritti di trasmissione televisiva di eventi di grande interesse pubblico, la direttiva prevede che ciascuno Stato membro può adottare misure, compatibili con il diritto comunitario, volte ad assicurare che le emittenti soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, così da privare una parte importante del pubblico di tale Stato della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. Peraltro, al fine di tutelare la libertà di informazione, si prevede che gli Stati membri assicurano che ogni emittente stabilita nella Comunità abbia accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da emittente soggetta alla loro giurisdizione, ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca.

 

In materia di pubblicità, nei “considerando” della direttiva si evidenzia che, poiché gli spettatori hanno maggiori possibilità di evitare la pubblicità grazie al ricorso a nuove tecnologie, quali i videoregistratori digitali personali e l’aumento dell’offerta di canali, si ritiene non più giustificato il mantenimento di una normativa dettagliata in materia di inserimento di spot pubblicitari. Pertanto la direttiva - attraverso una serie di modifiche agli articoli della precedente Direttiva 89/552/CE[6] - prevede l’abolizione del tetto orario giornaliero fissato in precedenza per le inserzioni pubblicitarie e le televendite in relazione al tempo complessivo di trasmissione di un’emittente[7], ma lascia inalterata la quantità massima di spot pubblicitari e di televendita consentiti in un’ora (12 minuti[8]).

Inoltre, si autorizzano le emittenti televisive a scegliere liberamente la collocazione degli spot all’interno dei programmi, purché non ne venga pregiudicata l’integrità.

Infine, viene abolito l'obbligo di prevedere intervalli di almeno venti minuti tra le interruzioni pubblicitarie o televendite inserite in un medesimo programma, stabilendo, tuttavia, che una serie di trasmissioni (notiziari, opere cinematografiche, programmi di attualità o destinati ai bambini) possono essere interrotti solo una volta ogni 30 minuti[9].

 

L’ultimo paragrafo dei “considerando” prevede, infine, l’intervento della Comunità in base al principio di sussidiarietà previsto dall’art. 5 del Trattato.

 


 

 

 


  • [1] I paragrafi 16-22 dei “considerando” escludono alcuni settori dall’ambito di applicazione della direttiva. Si tratta delle attività che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati, ogni forma di comunicazione privata, i giochi d’azzardo con posta in denaro, i giochi in linea e i motori di ricerca, le versioni elettroniche di quotidiani e riviste, le trasmissioni audio e i servizi radiofonici
  • [2] L’art. 2-bis della direttiva stabilisce che gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul loro territorio di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri, salvo che sussistano ragioni attinenti, fra le altre, ordine pubblico, tutela della sanità pubblica, pubblica sicurezza, tutela dei consumatori. In presenza di tali condizioni, è disciplinata la procedura da seguire
  • [3] Ad esempio, attraverso l’utilizzo del linguaggio dei segni, della sottotitolazione, dell’audiodescrizione e della navigazione fra menù di facile comprensione
  • [4] Ai sensi dell’art 1 della direttiva, che modifica l’art. 1 della direttiva 89/552/CE, per “comunicazioni commerciali audiovisive” si intendono immagini, sonore e non, destinate a promuovere, direttamente o meno, merci, servizi o immagini di una persona fisica o giuridica che esercita attività economica. Le immagini in questione sono inserite nei programmi dietro compenso o a fini di autopromozione
  • [5] Vedi nuovo art. 3-octies
  • [6] In particolare, rileva in proposito la sostituzione degli articoli 10, 11, 18 e 18-bis della direttiva 89/552/CE
  • [7] Vedi nuovi articoli 18 e 18 bis della direttiva 89/552/CE
  • [8] Il nuovo art. 18 fa riferimento al 20% di un’ora di orologio. Il par.59 dei “considerando” specifica in proposito che il limite orario è più importante di quello giornaliero in quanto si applica anche nelle ore di maggiore ascolto
  • [9] La modalità di interruzione dei programmi e la disciplina degli intervalli tra interruzioni pubblicitarie all’interno di un programma è recata dall’art. 11 della direttiva 89/552/CE, integralmente sostituito dalla direttiva 2007/65/CE

 

14.01.2010 Spataro



Osservatorio sulla direttiva tv senza confini
... la tv senza frontiere, anche su internet, a difesa dei minori
Censura su internet nell'informazione sportiva sulla base delle tv senza frontiere.



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