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Indice generato dai software di IusOnDemand Art. 8: e' sostituito dal seguente "1. Previa designazione da parte dell'Assemblea, il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze"; "Art. 20 - Attivita' solidaristiche per gli autori 1. La Societa' promuove forme di solidarieta' a favore degli autori. 2. Gli associati devono contribuire alle forme di solidarieta' nella misura del 4% dei diritti d'autore ovvero del 2% per gli editori, concessionari e produttori, i quali non possono beneficiare delle prestazioni solidaristiche. 3. Le attivita' solidaristiche a favore degli associati sono effettuate attraverso un Fondo costituito dalla Societa' e dalla stessa gestito per conto degli associati, il cui funzionamento, nonche' i criteri e le modalita' di erogazione delle prestazioni sono disciplinati con apposito regolamento da trasmettere alle Autorita' di vigilanza, ovvero costituendo per le suddette finalita' una Fondazione con distinta personalita' giuridica di cui al successivo art. 20-bis." dopo l'art. 20 viene inserito il seguente articolo: "Art. 20 bis - Costituzione della Fondazione con finalita' solidaristiche 1. Ove la Societa' proceda alla istituzione di una Fondazione con distinta personalita' giuridica per la gestione delle iniziative solidaristiche a favore degli autori, la Societa' stessa ne delibera l'atto costitutivo e lo Statuto da trasmettere alle Autorita' di vigilanza per il relativo parere. 2. La Societa', conferisce alla Fondazione l'interezza delle partite attive e passive iscritte nella propria contabilita' separata, ivi comprese le risorse finanziarie che ne costituiscono la dotazione patrimoniale iniziale, previa acquisizione di una relazione del Collegio dei Revisori che attesti la congruita' di quanto trasferito. 3. La Societa', provvede a riscuotere dagli associati i contributi di cui all'art. 20, comma 2, ed a riversarli alla Fondazione quale destinataria di essi. 4. Il funzionamento della Fondazione deve garantire l'equilibrio economico-finanziario di lungo periodo anche attraverso apposite riserve alimentate dalla dotazione patrimoniale iniziale, dalle contribuzioni annuali, dai proventi degli investimenti realizzati e dagli altri introiti che potranno affluire nel corso delle gestioni. 5. Le risorse economiche e finanziarie della Fondazione sono impiegate esclusivamente per far fronte alle obbligazioni presenti e future, nell'ambito delle finalita' solidaristiche, fatto salvo quanto necessario al funzionamento della struttura. 6. La Societa' fornisce servizi amministrativi e/o logistici alla Fondazione sulla base di quanto stabilito dalle parti in un apposito accordo."
30.03.2009 Spataro
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