Civile.it
/internet
Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9332 documenti.

Il dizionario e' stato letto volte.



Segui via: Email - Telegram
  Dal 1999   spieghiamo il diritto di internet  Store  Podcast  Dizionario News alert    
             

  


WPkit.it: privacy, formulari, check up per WordPress

Temi attuali:
Algoritmi ChatGPT Intelligenza artificiale Privacy WordPress



Disobbedienza 02.03.2009    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

La Camera su Youtube e l'emendamento all'emendamento D'Alia

Innovazione tutta italiana. - Nel Video D'Alia vota contro la legge che include il suo emendamento.
Spataro

 

B

Brevemente il punto.

La Camera va su Youtube.

Il Governo annuncia la lotta contro i gruppi su facebook.

L'emendamento D'Alia consente la chiusura di un sito entro 48 ore.

L'emendamento proposto all'emendamento d'Alia recita:

 On. Cassinelli Alle Commissioni riunite I^ (Affari costituzionali) e II^ (Giustizia) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. (A.C. 2180) PROPOSTA DI EMENDAMENTO ART. 60
 
Sostituire il comma 1 con il seguente: « Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attivita' a mezzo internet, l’autorita' giudiziaria puo' disporre con proprio decreto l’interruzione dell’attivita' indicata, ordinando al soggetto ritenuto autore del reato di provvedere alla immediata rimozione, a titolo preventivo e cautelare, del contenuto attraverso il quale si estrinseca la citata attivita'. Il destinatario del provvedimento deve, in questo caso, procedervi senza ritardo e, comunque, non oltre ventiquattro ore dalla notifica del provvedimento. In caso di ritardo nell’adempimento a detto ordine, l’autore e' tenuto al pagamento di una sanzione, da euro mille fino ad euro settantamila, commisurata ai giorni di ritardo nell’adempimento. ».
 
Sostituire il comma 2 con il seguente: « Qualora, entro settantadue ore dalla notifica del provvedimento di cui al comma precedente, il soggetto contro cui si procede non vi dia esecuzione, l’autorita' giudiziaria puo' ordinare al fornitore del servizio di hosting che ha in gestione la piattaforma telematica attraverso la quale il contenuto e' diffuso al pubblico di procedere alla sua rimozione, a titolo preventivo e cautelare, ove abbia la possibilita' tecnica di procedervi senza pregiudizio per l’accessibilita' a contenuti estranei al procedimento. Tale fornitore del servizio di hosting, qualora ricorrano i presupposti che precedono, deve adempiere all’ordine impartitogli entro quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In caso di ritardo nell’adempimento a detto ordine, il fornitore e' tenuto al pagamento di una sanzione, da euro diecimila fino ad euro centomila, commisurata ai giorni di ritardo nell’adempimento. ».
 
Sostituire il comma 3 con il seguente: « I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono pronunciati con le modalita' di cui all’articolo 321 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Le medesime disposizioni disciplinano altresi' l’efficacia ed il regime di convalida, riesame ed impugnazione del provvedimento cautelare. ».
 
Sostituire il comma 4 con il seguente: « Per il coordinamento dell’attivita' di monitoraggio e repressione dei reati commessi a mezzo internet, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un tavolo tecnico cui partecipano, con le modalita', nel numero e nei termini stabiliti dal Ministro dell’interno con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, rappresentanti del Ministero dell’interno, del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico, nonche' rappresentanti delle societa' e delle associazioni di categoria dei prestatori dei servizi della societa' dell’informazione, cosi' come definiti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. ».

Disporre l'interruzione dell'attività indicata. 24 ore, 48 ore, se possibile, sanzioni elevatissime.

Diciamolo chiaro e tondo: si sta anticipando una sanzione ad una condotta ancora non decisa da  un giudice con sentenza come illecita, al momento che qualcuno la ritiene pericolosa.

I tempi graziosamente concessi sono inadeguati, come gia' espresso in commissione telecomunicazioni, dando parere favorevole solo togliendo l'emendamento. punto.

Il nuovo testo non so cosa porti di meglio per tutti. Non riesco a capirlo.

Prendo atto che le forze dell'ordine sono le uniche a non avere paura di internet. E' democrazia. Lo dicono loro, non chi fa le leggi. Loro che le applicano non hanno paura di internet perche' sanno individuare  chi viola le leggi.

Non c'e' bisogno di fissare modalità che bruceranno internet per un pericolo asserito e non affermato da un giudice con sentenza.

Ce n'e' abbastanza per far passare la voglia a chiunque di comunicare tramite internet. 

La Camera va su Youtube.

 

02.03.2009 Spataro
Camera.it


Se qualcuno abusa su Youtube si chiuda Youtube: intervistato D'Alia
Rettifica in 48 ore, chiusura sito per disobbedienza alle leggi, iscritti al roc siti non periodici, e poi ?



Segui le novità in materia di Disobbedienza su Civile.it via Telegram
oppure via email: (gratis Info privacy)





dallo store:
visita lo store








Dal 1999 il diritto di internet. I testi sono degli autori e di IusOnDemand srl p.iva 04446030969 - diritti riservati - Privacy - Cookie - Condizioni d'uso - in 0.455