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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9282 documenti.

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Stalking 02.03.2009    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Cos'e' lo stalking e come difendersi dalle molestie insistenti

Una nuova legge ci protegge. Vediamo i casi.
Spataro

 

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A

Anni fa una ragazza fu uccisa da un ex amante inconsolato. Nonostante fosse stato gia' condannato per altri gravissimi reati, nessuno riusciva a tenerlo lontano dalla ex, ed un giorno l'ha uccisa.

Tutti sapevano tutto, ma nessuno riusciva a bloccare quest'uomo.

La normativa sullo stalking, molestie insistenti, interviene a tutelare le vittime. E si applica anche ad internet.

 

GLI ATTI PERSECUTORI

Il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11 introduce la definizione di atti persecutori.

chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

 

E' sufficiente la condotta, oltre allo stato d'ansia di chi la subisce.

Ho letto autorevoli persone criticare il testo per essere solo fondato sullo stato d'ansia. Non concordo. Ci vogliono condotte.

E, da notare, tutti quei comportamenti che una volta potevano sembrare banali fissazioni, o espressioni di pazzia, non aiuteranno l'autore a schivare la legge. Anzi.

 

CONDANNA MA ANCHE PREVENZIONE

Il Prefetto ora puo' adottare vari provvedimenti. L'ammonimento ma anche l'allontamento, e il divieto di tenere armi.

Forse le sanzioni accessorie saranno piu' gradite della condanna, perche' poi, tutto sommato, si vuole semplicemente imporre alla persona di smetterla.

 

INTERNET e il BULLISMO

Il testo e' ampio. Su internet esiste il cyberbullismo, come il  bullismo nelle scuole. Non dobbiamo solo pensare a reati di natura sessuale.

Il reato di accesso abusivo a sistema informatico e' grave.

Attacchi tipo dos o anche la semplice frequentazione di un sito con condotte di disturbo, inquadrabili come atti persecutori, saranno perseguibili.

E' uno strumento molto ampio quindi. Giustamente e' stato fatto notare che potrebbe essere abusato, ma in ogni caso e' anche uno strumento per ricordare la civile convivenza quando la si dimentica.

 

Segue il testo normativo nella parte che ci interessa. Al link sotto indicato il testo integrale

 

 

Art. 7.Modifiche al codice penale

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale e' inserito il seguente;

«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

 

Art. 8.Ammonimento

1. Fino a quando non e' proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa puo' esporre i fatti all'autorita' di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta e' trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale e' aumentata se il fatto e' commesso da soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto e' commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

 

Art. 9.Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni;

a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti;

«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.

 

 

 

02.03.2009 Spataro
spataro


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