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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9347 documenti.

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Roc 12.02.2009    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Tutti i blogger obbligati ad iscriversi al roc ?

Il nuovo regolamento non va semplicemente letto, ma capito. Vediamo perche'.


Spataro

 

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&

"Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 25 del 31 gennaio 2009 è stata pubblicata la delibera n. 666/08/CONS recante il "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione".
Attenzione: il nuovo regolamento entra in vigore il 2 marzo 2009."

Cosa significa ?

i. i soggetti esercenti l’editoria elettronica: 1) ... 2) gli altri editori che pubblicano in modalità elettronica testate con periodicità non quotidiana, ivi compresi i soggetti che gestiscono siti internet per la pubblicazione degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 c.p.c. così come previsto dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2006; 

Cosa significa "ivi compresi" ?

Ad una superficiale lettura il testo estende a tutti i siti con testata, gestiti da editori, no periodici, l'obbligo di iscrizione al roc.

Questo coinvolgerebbe potenzialmente molti, forse tutti, ma la legge istitutiva dell'Agcom esclude questa interpretazione.

Inoltre la normativa europea afferma il principio del divieto di autorizzazione preventiva alla scrittura su internet.

Quindi e' possibile una lettura rispettosa della normativa vigente (perche' altrimenti il regolamento sarebbe "viziato") ?

Leggiamo il decreto ministeriale:

DECRETO 31 ottobre 2006 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2006)
INDIVIDUAZIONE DEI SITI INTERNET DESTINATI ALL'INSERIMENTO DEGLI AVVISI DI VENDITA DI CUI ALL'ARTICOLO 490 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 1. Criteri e modalità di individuazione dei siti internet

   1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità con cui sono individuati i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile.

Art. 2. Elenco

   1. I siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile e possono effettuare gli avvisi di vendita di cui all'art. 1.

Art. 3 Requisiti professionali e incompatibilità

I soggetti che richiedono l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 devono essere iscritti al registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5 delle legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ok. Quindi per legge chi "mette su un sito" per annunci di aste giudiziarie deve adempiere al decreto che impone la registrazione al roc (per decreto). Il Roc ancora non si era armonizzato con il decreto del min. di Giustizia, e ora si e' armonizzato.

Quindi cosa significa "ivi compresi" ?

Non saprei. Al momento la cosa piu' ovvia che viene in mente e' che chi vuole beneficiare delle provvidenze dell'editoria, e' editore, e ha una testata, e non e' periodico, ora puo' iscriversi al roc, mentre prima il regolamento del roc non lo prevedeva.

Insomma l'ulteriore applicazione della normativa vigente:

la legge delega 39 del 2002, art. 31 (poi in art. 7.3 d.lgs 70 del 2003) dice espressamente:

"l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attivita' per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta;"

La Direttiva 2000/31/CE  dell'8 giugno 2000 recepita fa persino l'esempio di internet: "Principio dell'assenza di autorizzazione preventiva":

"La direttiva vieta agli Stati membri di imporre ai servizi della società dell'informazione regimi di autorizzazione speciali che non si applicherebbero a servizi analoghi forniti con altri mezzi.

Ad esempio, sarebbe contrario alla direttiva assoggettare l'apertura di un sito web ad un procedimento di autorizzazione. Un sito potrà essere però subordinato ad autorizzazione se l'attività contemplata è un'attività regolamentata (ad esempio, servizi bancari e finanziari on-line) "

E se non vogliamo una bella procedura d'infrazione dell'Italia, non possiamo che leggere il nuovo regolamento in modo che non stravolga il testo comunitario.

Un sito con aggiornamenti non e' per questo solo fatto ne' testata ne' attività editoriale. 

In materia vale la pena leggere l'avv. Guido Scorza

Segnaliamo anche:

Legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo

art.  1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

6.  Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonche' le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresi' censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia' iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge;

Testo ovviamente da leggere insieme alle sopra citate leggi che indicano chiaramente chi non puo' essere soggetto ad autorizzazione.

La pensano cosi' anche all'Agcom ?

Sarebbe ragionevole pensarlo anche per un altro motivo: L'agcom ha avviato una indagine sul mondo internet ancora in corso. Che abbia preso un provvedimento prima di aver finito la propria indagine, sembra difficile a credersi.

Delibera 626/08/CONS: Avvio di una indagine conoscitiva sui produttori di contenuti nel settore delle comunicazioni elettroniche

Dove l'agcom stesso prende atto che vi siano produttori di contenuti, soggetti diversi dagli editori.

 

12.02.2009 Spataro
spataro


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