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Firma digitale 12.02.2009    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Sull'obbligo della pec (firma digitale) per le nuove imprese

Il Governo si adegua al ricorso presentato da “Cittadini di Internet” all’Unione Europea
Associazione Cittadini di Internet

 

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L

L’art. 16 del DL 185/2008 ha subìto delle modifiche rilevanti. In sostanza, si elimina l’obbligatorietà della PEC di matrice esclusivamente Italiana Roma, 16 gennaio 2009 – Massimo Penco, Presidente di “Cittadini di Internet”
(www.cittadininternet.org), ha rilasciato la seguente dichiarazione:


«Poco più di un mese fa, in maniera solo parzialmente positiva, commentavamo la rivoluzione contenuta nel D.L. “anti-crisi” (D.L. 185/2008): nell’art. 16 del D.L., la posta elettronica certificata continuava a essere imposta a suon di obblighi, moniti e sanzioni. Da poche ore, alla Camera è stata votata (327 voti a favore e 252 contro) la fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell’articolo unico nel testo delle Commissioni del disegno di legge (C1972) di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. L’art. 16 del DL 185/2008 ha subìto delle modifiche rilevanti per il futuro sia della PEC (Posta Elettronica Certificata) e sì è preso in considerazione la nostra denuncia alla UE.


Finalmente, ci ascoltano. È un buon inizio che forse permetterà di non far sanzionare l’Italia per l’ennesima volta. In sostanza, si elimina l’obbligatorietà della PEC di matrice esclusivamente Italiana, come si ripete da anni e riportata anche nelle enciclopedie (Esempio - Wikipedia: “E' bene però ricordare che si tratta di uno standard solamente italiano e per adesso nessun altro paese nel mondo ha sentito l'esigenza di creare un equivalente.. Questo proprio perché la PEC è praticamente equivalente ad un'e-mail tradizionale tranne per il fatto che è molto più costosa. Tecniche di firma digitale e di tracciamento della consegna equivalenti[2] e gratuite sono già disponibili per le email tradizionali da diversi anni. Non c'è quindi nessun vantaggio concreto ad usare la PEC al posto di un'email tradizionale con le dovute accortezze”).

In sintesi, ecco quanto approvato all’art.6: Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora sia dell'invio sia della ricezione delle comunicazioni oltre che l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. In questo modo, si:

 

  • attua in pieno la direttiva comunitaria n° 93 del lontano 1999 nonché l’art. 15/2 della legge Bassanini del 1997;
  • apre lo scenario a tutte le Autorità di certificazioni Europee così come stabilito sia dalla direttiva europea che dallo stesso Codice dell’Amministrazione digitale, liberalizzando il mercato e non più limitandolo ad alcune lobby;
  • si pone e risolve il problema tipico della PEC l’uso solo all’interno dell’Italia è la compatibilità.

Nell’articolo emendato dal Parlamento, di fatto, si rende possibile per pubbliche amministrazioni, società e professionisti l’utilizzo, al posto della PEC, di altri sistemi di trasmissione elettronica dei messaggi che certifichino la data e l’ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e garantiscano l'integrità del contenuto delle comunicazioni trasmesse e ricevute, assicurando l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali (interoperabilità non del tutto garantita – come si sa bene – dal nostro sistema, tutto italiano, di posta elettronica certificata PEC).


Insomma, in nome della neutralità tecnologica, si è dovuto finalmente dare ragione a chi da tempo sostiene che il sistema di posta elettronica certificata (e non solo quello!) non poteva essere prescritto ex lege e la normativa che lo voleva imporre presentava al suo interno profili di contrasto con la legislazione comunitaria. È giusto riferire che la questione andrebbe affrontata con maggiore dettaglio e specificità in modo da far riferimento nella norma a precisi standard internazionali, ma la strada seguita è quella giusta e allinea la normativa italiana a quella europea (anche in materia di trasmissione elettronica delle fatture). Con queste modifiche, si apre un nuovo quadro ecco il testo integrale degli articoli relativi al DL 185:

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.

9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.


Per maggiori informazioni press@cittadininternet.it

 

12.02.2009 Associazione Cittadini di Internet
Associazione Cittadini di Internet


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