Se non ci sono accordi diversi, la persona ritratta puo' ritirare il proprio consenso in ogni momento.
Cosi' la Cassazione sez I civile con la Sentenza n. 27506 del 19 novembre 2008 che trovate al link sotto indicato.
Vediamo un po' nel dettaglio.
Le fotografie di persone rientrano nella categoria ritratto.
Ai fini della privacy l'uso delle foto diventa informato se anche verbalmente si dice alla persona ritratta che uso si fara' della foto.
Nel 1994 una azienda usa l'immagine di una persona in una campagna promozionale. La foto fu scelta dall'agenzia prendendola da un book del 1989, ma nel 1992 la ragazza decise di abbandonare la professione.
L'azienda pretese giustezza dall'agenzia che diede riscontro di aver acquistato i diritti.
Il fotografo ha documentato la liberatoria con la quale la modella aveva ceduto i diritti.
La ex modella in primo grado trova respinte le pretese.
Ma le sue pretese consistevano nell'aver ceduto i diritti al fotografo ma non per uno sfruttamento cosi' massiccioe dopo cosi' tanto tempo.
La cessione dei dirtti costituiva altresi' il compenso del fotografo che non chiese nessun importo in cambio per il viaggio fatto.
Colpisce che la Cassazione parli di negozio unilaterale nella cessione dell'uso dell'immagine in quanto diritto personalissimo e quindi inalienabile anche per contratto, citando come precedente la Cassazione 3014 del 2004.
In ogni caso prestato il consenso, fino a quando non interviene formale revoca, il consenso si intende valido ed efficace.
Sulla liberatoria rilasciata, i limiti e la finalità per cui e' stata rilasciata e le conseguenze vi sono tante pagine di motivazione.
Raccomandiamo di leggerle alla fonte da Corte di Cassazione.it: attualmente a caldo non e' possibile dire di piu'.
"E' certamente vero, a questo riguardo, che il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all'immagine, ma soltanto il suo esercizio; e che il consenso, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, da esso resta tuttavia distinto ed autonomo: con la conseguenza che esso è revocabile in ogni tempo, e anche in difformità di quanto pattuito contrattualmente, salvo, in questo caso, il diritto dell'altra parte al risarcimento del danno. Ma, se revoca (tempestiva, e cioè anteriore all'utilizzazione) non vi sia stata, il consenso precedentemente prestato resta efficace, e legittima l'uso"
Riportiamo la giurisprudenza citata nelle piu' recenti pronunce in materia di ritratto:
- 5175 del 1997
- 3014 del 2004
- 21995 del 2008 (si legga Peron Sabrina)
- 27506 del 2008 (si legga Filodiritto)