- Il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori, di cui agli articoli 9 e 35 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è ridenominato: "Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori".
- Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 34, comma 3, del citato testo unico della radiotelevisione, il Codice di autoregolamentazione media e minori è adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451. Con decreto del Ministro delle comunicazioni è, altresì, determinata la composizione del Comitato di cui al comma 1.
- La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 non comporta alcun onere economico a carico dell'amministrazione, neanche derivante dal funzionamento dello stesso Comitato.
- Fino alla costituzione del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare, ai sensi della normativa vigente, il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori.
ndr: pero' non basta cambiare nome per estendere i poteri di un comitato. Infatti ci vuole una legge: ecco le note a corredo all'art. 6 (basterà un decreto ministeriale):
Note all'art. 6:
«Art. 34 (Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport). - (Omissis).
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».