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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9284 documenti.

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Censura 21.02.2008    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

L'Europa e la libertà di comunicazione via internet: d. lgs. 9 aprile 2003, n. 70

Art. 17 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza)
Spataro

 

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I

Il Comitato Tv e Minori appare sempre piu' in grado di prendere provvedimenti censori e sanzionatori sulla libertà di espressione.

Se al momento il Comitato si sta occupando di veri e propri abusi sulle tv tradizionali e, da quest'anno, anche satellitari, nelle proposte di legge, che il garante delle Comunicazioni sta di fatto anticipando con le proprie delibere, si estenderà anche ad internet. Cosi' si esprime il Garante della Privacy, Fioroni (min. istruzione), Landolfi (Commissione Rai), il Garante delle Comunicazioni.

Si sottolinea la diversa fruizione dei contenuti su tv e su internet. In tv basta schiacciare un tasto, su internet si deve proprio cercarlo: e' la differenza che passa tra una fruzione attiva e una passiva (che in caso di abusi puo' essere maggiormente tutelata).  

Il sito del Comitato, ospitato dal ministero delle comunicazioni, non informa particolarmente, raccogliendo normativa e estratti dei rapporti. Una maggiore trasparenza e' auspicabile.

 

 

La normativa Italiana

Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70

"Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 - Supplemento Ordinario n. 61

Art. 17
(Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza)

1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non e' assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, ne' ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivita' illecite.

2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore e' comunque tenuto:
a) ad informare senza indugio l'autorita' giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attivita' o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della societa' dell'informazione;
b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorita' competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attivita' illecite.

3. Il prestatore e' civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorita' giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorita' competente.

 

 

Risoluzione del Parlamento Europeo

Risoluzione del Parlamento europeo sulla libertà di espressione su Internet

1. ribadisce che la libertà di espressione costituisce un valore chiave condiviso da tutti i paesi dell'UE, i quali devono prendere iniziative concrete per difenderla;

2. invita, a questo proposito, il Consiglio e gli Stati membri dell'UE a concordare una dichiarazione congiunta che confermi il loro impegno per la protezione dei diritti degli utenti di Internet e la promozione della libera espressione su Internet a livello mondiale;

3. ribadisce il suo impegno per i principi confermati al vertice di Tunisi, vale a dire:

  - la costruzione della società dell'informazione sulla base dei diritti umani e delle libertà fondamentali,
  - la lotta contro il divario digitale e la ricerca di risorse per piani d'azione volti a promuovere lo sviluppo,
  - lo sviluppo di dispositivi di gestione di Internet più equilibrati, pluralisti e rappresentativi degli Stati interessati, per far fronte alle nuove sfide tecnologiche (spamming, protezione dei dati ecc.);

4. condanna fermamente le restrizioni ai contenuti di Internet, che si tratti della divulgazione o della ricezione di informazioni, imposte da governi e non rigorosamente conformi alla garanzia della libertà di espressione; condanna fermamente la persecuzione e l'incarcerazione di giornalisti ed altre persone che esprimono le proprie opinioni su Internet; invita pertanto il Consiglio e la Commissione a prendere tutte le misure necessarie presso le autorità dei paesi interessati al fine di ottenere l'immediata liberazione di tutti gli utenti di Internet incarcerati;

5. invita la Commissione e il Consiglio ad elaborare un codice di condotta volontario che ponga dei limiti alle attività delle imprese nei paesi repressivi;

6. invita la Commissione e il Consiglio a mantenere la presenza e la partecipazione attiva dell'Unione europea e la presentazione di posizioni comuni, soprattutto con l'ECOSOC, l'ITU, l'UNESCO e l'UNDP;

7. invita il Consiglio e la Commissione a tener conto, allorché esaminano i programmi comunitari di assistenza ai paesi terzi, della necessità di un accesso illimitato a Internet da parte dei loro cittadini;

8. accoglie favorevolmente la dichiarazione congiunta degli investitori sulla libertà di espressione e l'Internet, su iniziativa di Reporter senza frontiere; sottolinea che le società che forniscono servizi Internet di ricerca, chat, edizione o altro dovrebbero assumersi la responsabilità di garantire che i diritti degli utenti siano rispettati;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

 

21.02.2008 Spataro
Spataro


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