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Comunicazione 19.02.2008    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Regole per i procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive E AI FORNITORI DI CONTENUTO VIA CAVO (INTERNET)

L'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha emanato, il 31 gennaio 2008, (Deliberazione n. 13/08/CSP, pubblicata sulla GUn. 39 del 15 febbraio), l'Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive e ai fornitori di contenuti via satellite e via cavo (internet) Photo credit to creationc
Spataro

 

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I

Il Garante delle Comunicazioni afferma di avere i poteri di controllo dei contenuti trasmessi a mezzo radio, tv e su tutti i fornitori di contenuti via cavo e via etere.

Quindi delibera perche' i contenuti siano conformi alle direttive, invitando i giornalisti a decidere un codice di autoregolamentazione, che si applichi anche ad internet.

A sostegno della delibera l'autorità indica direttamente gli articoli della Costituzione: (VISTI gli articoli 2, 3, 21, 24, 25, 27, 101 e 111 della Costituzione italiana; VISTI gli articoli 1, 7, 11, 47, 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;).

Tra le competenze sui contenuti l'agcom non ha nulla che possa riguardare l'informazione giudiziaria:

"7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;

"8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica;

"9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicita' e sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme in materia di equita' di trattamento e di parita' di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazioni e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;"

 

Ecco i criteri proposti (fonte: Governo.it):

"- evitare un'esposizione mediatica eccessiva, artificiosamente suggestiva, anche per le modalità adoperate, delle vicende di giustizia;

- fornire notizie in modo da mettere in luce la valenza centrale del processo, tenendo conto della presunzione di innocenza dell'imputato;

- rispettare i principi di obiettività, completezza e imparzialità dell'informazione e di tutela della dignità umana, rifuggendo da aspetti di spettacolarizzazione e ponendo in essere una tutela rafforzata quando sono coinvolti minori;

- evitare manipolazioni tese a rappresentare una realtà virtuale del processo che ingeneri suggestione o confusione nel telespettatore;

- informare sulle vicende processuali rispettando i principi di proporzionalità, accordando alle informative e alle analisi uno spazio equilibratamente commisurato all'entità dell'interesse pubblico leso."

Criteri talmente ampi da dare una grossa discrezionalità a chi li fara' applicare. Andra' bene ai giornalisti ?

Come e' noto tutto prende inizio dalla trasmissione Annozero sul caso Mastella.

Attenzione: il Governo non dice che invece la delibera si applica anche ad internet (fonte da Agcom):

"1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nazionali e locali, e i fornitori di contenuti radiotelevisivi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo ferme la garanzia della libertà d’informazione e del pluralismo dei mezzi di comunicazione nonché la salvaguardia della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o comunicare informazioni sono tenuti a garantire l’osservanza dei principi normativi di obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell’informazione, rispetto delle libertà e dei diritti individuali, ed in particolare della dignità della persona e della tutela dei minori, in tutte le trasmissioni che hanno ad oggetto la rappresentazione di vicende e fatti costituenti materia di procedimenti giudiziari in corso, quale che sia la fase in cui gli stessi si trovino.

2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di garantire l’osservanza dei suddetti principi, si attengono, in particolare, ai seguenti criteri :

a) va evitata un’esposizione mediatica sproporzionata, eccessiva e/o artificiosamente suggestiva, anche per le modalità adoperate, delle vicende di giustizia, che non possono in alcun modo divenire oggetto di "processi" condotti fuori dal processo. In particolare vanno evitati "processi mediatici", che, perseguendo il fine di un incremento di audience, rendano difficile al telespettatore l’appropriata comprensione della vicenda e che potrebbero andare a detrimento dei diritti individuali tutelati dalla Costituzione e delle garanzie del "giusto processo";

b) l’informazione, fermo restando il diritto di cronaca, deve fornire notizie con modalità tali da mettere in luce la valenza centrale del processo, celebrato nella sede sua propria, quale luogo deputato alla ricerca e all’accertamento della "verità": dovranno pertanto essere seguite modalità tali da tenere conto della presunzione di innocenza dell’imputato e dei vari gradi esperibili di giudizio, evitando in particolare che una misura cautelare o una comunicazione di "garanzia" possano rivestire presso l’opinione pubblica un significato e una concludenza che per legge non hanno;

c) la cronaca giudiziaria deve sempre rispettare i principi di obiettività, completezza, correttezza e imparzialità dell’informazione e di tutela della dignità umana, evitando tra l’altro di trasformare il dolore privato in uno spettacolo pubblico che amplifichi le sofferenze delle vittime e rifuggendo da aspetti di spettacolarizzazione suscettibili di portare a qualsivoglia forma di "divizzazione" dell’indagato, dell’imputato o di altri soggetti del processo; deve inoltre porre sempre in essere una tutela rafforzata quando sono coinvolti minori, dei quali va salvaguardato lo sviluppo fisico, psichico e morale;

d) restando salva la facoltà di sviluppare sui temi in esame dibattiti tra soggetti diversi dalle parti del processo nel rispetto del principio del contraddittorio ed assicurando pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti intervenienti, vanno evitate le manipolazioni tese a rappresentare una realtà virtuale del processo tale da ingenerare suggestione o confusione nel telespettatore con nocumento dei principi di lealtà, obiettività e buona fede nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;

e) quando la trasmissione possa inferire sui diritti della persona, l’informazione sulle vicende processuali deve svolgersi in aderenza a principi di "proporzionalità", accordando pertanto alle informative e alle analisi uno spazio equilibratamente commisurato alla presenza e all’entità dell’interesse pubblico leso e raccordando la comunicazione al grado di sviluppo dell’iter giudiziario, e quindi al livello di attendibilità delle indicazioni disponibili sulla verità dei fatti.

Art. 2
(Codice di autoregolamentazione)

1. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, singolarmente o attraverso le proprie associazioni rappresentative, sono invitati a redigere un codice di autoregolamentazione, con il concorso dell’Ordine dei Giornalisti e delle organizzazioni rappresentative delle professionalità della stampa, al fine di individuare regole di autodisciplina idonee a dare concreta attuazione ai principi e ai criteri individuati nel presente atto di indirizzo.

2. L’Autorità, con separato provvedimento, provvederà ad istituire un tavolo tecnico in funzione di promozione ed ausilio rispetto alla elaborazione del codice e alla definizione delle modalità della sua redazione e sottoscrizione.

3. L’Autorità, nell’ambito della propria competenza, uniformerà la propria attività di vigilanza in materia al rispetto delle norme e dei principi richiamati, avendo specifico riguardo alle disposizione del codice di autoregolamentazione.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Napoli , 31 gennaio 2008

 

IL PRESIDENTE

 

Corrado Calabrò

 

IL COMMISSARIO RELATORE

IL COMMISSARIO RELATORE

Giancarlo Innocenzi Botti

 

Michele Lauria

 

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE

 

Roberto Viola

"

19.02.2008 Spataro
Governo.it


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