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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9284 documenti.

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Calcio 13.11.2007    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Diritti sportivi: piattaforme emergenti ne possano usufruire

Per i primi anni - Photo credits to topfer: on stockexchange
Spataro

 

V

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Articolo 2
(Definizioni)


1. Ai fini del presente decreto legislativo s’intende per:


a) “legge delega”: la legge 19 luglio 2007 n. 106;


b) “evento”: l’evento sportivo costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in
competizione tra loro secondo modalità e durata stabilite dai regolamenti sportivi,
organizzata di norma dal soggetto che ha la disponibilità dell’impianto sportivo e delle
aree riservate e con la partecipazione dell’altro soggetto in qualità di ospite, destinata
alla fruizione del pubblico e comprensiva degli accadimenti di contorno che si
verificano nell’area tecnica, nel campo di destinazione, negli spazi circostanti il campo
di gioco e all’interno del recinto di gioco dell’impianto sportivo, come definiti dai
regolamenti sportivi;


c) “organizzatore dell’evento”: la società sportiva che assume la responsabilità e gli
oneri dell’organizzazione dell’evento disputato nell’impianto sportivo di cui essa ha la
disponibilità;


d) “competizione”: qualunque competizione sportiva, organizzata in forma ufficiale di
campionato, coppa o torneo professionistico cui partecipa una pluralità di squadre
secondo modalità e durata previste dai regolamenti sportivi, nonché gli ulteriori eventi
organizzati sulla base dell’esito delle predette competizioni;


e) “organizzatore della competizione”: il soggetto cui è demandata o delegata
l’organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva;


f) “giornata”: il turno della competizione che comprende tutti gli eventi disputati in uno
o in più giorni solari, secondo il calendario predisposto dell’organizzatore della
competizione;


g) “diretta”: la trasmissione in tempo reale dell’evento;


h) “differita”: la trasmissione dell’evento dopo la conclusione dell’evento medesimo;


i) “prima differita”: la prima trasmissione in differita integrale dell’evento;

j) “replica”: la trasmissione integrale dell’evento successivamente alla prima messa in
onda o alla prima differita;


k) “sintesi”: la trasmissione dell’evento di durata non superiore ai 45 minuti;


l) “immagini salienti”: le immagini salienti dell’evento, ivi compresi i fermi immagine,
le immagini al rallentatore, l’instant replay e qualsiasi altro fotogramma o elaborazione
delle azioni di gioco in grafica animata;


m) “immagini correlate”: le immagini filmate all’interno dell’impianto sportivo e delle
relative aree riservate prima e dopo l’evento, comprese le immagini filmate degli
accadimenti sportivi e delle interviste negli spazi al di fuori del recinto di gioco, in sala
stampa, in area spogliatoi, nei passaggi dagli spogliatoi al campo di gioco, nonché le
interviste ai tifosi e le immagini degli spalti filmate anche nel corso dell’evento;
n) “prima messa in onda”: la diretta, la prima differita e la prima trasmissione delle
immagini salienti;


o) “diritti audiovisivi”: i diritti esclusivi, di durata pari a cinquant’anni dalla data in cui
si svolge l’evento, che comprendono:


- la fissazione e la riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in
qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle immagini dell’evento, in qualunque
luogo in cui l’evento si svolga;


- la comunicazione al pubblico delle riprese, fissazioni e riproduzioni, nonché la loro
messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelti individualmente, su reti di comunicazione elettronica. Tale
diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a
disposizione del pubblico delle immagini dell’evento;


- la distribuzione con qualsiasi modalità, compresa la vendita, dell’originale e delle
copie delle riprese, fissazioni o riproduzioni dell’evento. Il diritto di distribuzione non si
esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita
effettuata o consentita dall’avente diritto in uno Stato membro;


- il noleggio ed il prestito dell’originale e delle copie delle fissazioni dell’evento. La
vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e
di prestito;


- la fissazione, elaborazione o riproduzione, in tutto o in parte, delle emissioni
dell’evento per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove fissazioni aventi ad
oggetto l’evento;


- l’utilizzazione delle immagini dell’evento per finalità promozionali e pubblicitarie di
prodotti e servizi, nonché per finalità di abbinamento delle immagini dell’evento a
giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività;


- la conservazione delle fissazioni delle immagini dell’evento ai fini della costituzione di
un archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in
qualunque modo e forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte
dell’ottavo giorno che segue alla disputa dell’evento medesimo;


p) “diritto di archivio”: il diritto di cui alla lettera o), ultimo alinea;

q) “diritti audiovisivi di natura primaria”: i diritti di prima messa in onda;


r) “diritti audiovisivi di natura secondaria”: i diritti di trasmissione della replica, della
sintesi e delle immagini salienti;


s) “diritto audio”: il diritto di cui alla lettera o), limitatamente al solo commento
parlato;


t) “pacchetto”: un complesso di diritti audiovisivi relativi agli eventi di una o più
competizioni;


u) “contratto di licenza”: il contratto avente ad oggetto la licenza a termine,
all’operatore della comunicazione o all’intermediario indipendente, dei diritti
audiovisivi relativi agli eventi della competizione;


v) “piattaforma”: sistema di distribuzione e di diffusione dei prodotti audiovisivi
mediante tecnologie e mezzi di trasmissione e di ricezione delle immagini, sia in chiaro
che ad accesso condizionato, anche a pagamento, su reti di comunicazione elettronica;


w) “prodotti audiovisivi”: i prodotti editoriali aventi ad oggetto eventi della
competizione, confezionati sulla base delle diverse modalità di trasmissione, nonché
delle diverse piattaforme, in conformità agli orari e agli schemi approvati
dall’organizzatore della competizione;


x) “in chiaro”: modalità di trasmissione dei prodotti audiovisivi in forma non
codificata e gratuitamente accessibile a tutti gli utenti;


y) “a pagamento”: modalità di trasmissione dei prodotti audiovisivi attraverso un
sistema ad accesso condizionato e dietro il pagamento di un corrispettivo per la visione
da parte dell’utente, anche su richiesta individuale;


z) “reti di comunicazione elettronica”: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le
apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il
trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i
segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;

aa) “operatore della comunicazione”: il soggetto che ha la responsabilità editoriale
nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmidati
destinati, anche su richiesta individuale, alla diffusione anche ad accesso
condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni
altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività
commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei dati
relativi all’evento, nonché il soggetto che presta servizi di comunicazione elettronica;

bb) “intermediario indipendente”: il soggetto che svolge attività di intermediazione nel
mercato dei diritti audiovisivi sportivi e che non si trovi in una delle situazioni di
controllo o collegamento ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell’art. 43 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con operatori della comunicazione, con
l’organizzatore della competizione e con organizzatori degli eventi, ovvero in una
situazione di controllo analogo. Ai fini della presente legge, si ha situazione di controllo
analogo quando le offerte dell’intermediario indipendente sono imputabili, sulla base di
univoci elementi, ad un unico centro decisionale riferibile a operatori della
comunicazione, all’organizzatore della competizione e agli organizzatori degli eventi;
cc)

13.11.2007 Spataro
Governo


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