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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9282 documenti.

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Email 24.10.2007    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Natura delle Mailing list - Tribunale Milano - sent. 8037 del 5 giugno 2007

I contenuti di una mailing list sono da considerare posta privata e tutelati dal diritto alla riservatezza, anche in presenza di consenso dell'interessato.

Viene citata: "Del resto, come dichiarito da questo tribunale (sentenza del 5/3/98, in Dir. lnf. 1999, pag. 410), "La pubblicazione di corrispondenza epistolare che abbia carattere confidenziale o si riferisca all'intimità della vita privata, in mancanza del consenso dell 'autore … costituisce violazione del diritto alla riservatezza, anche qualora la diffusione avvenga con il consenso del destinatario" da applicarsi alla corrispondenza epistolare.""


Spataro

 

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I




IL TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE l^ CIVILE

Giudice dott. Cesare de SAPIA ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa

DA

Rxxxxxx Axxxxx, elettivamente domiciliato in Milano, presso lo studio degli avv.ti R. Zallone e G. de Liguori, che lo rappresentano e difendono.

ATTORE

CONTRO

Società Exxxxxxxxxxxx Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, Mxxxxx Bxxxxx e Sxx Fxxx, elettivamente domiciliati in Milano, presso lo studio dell'avv. A. Mxxxxe F. Gxxxx, che li rappresentano e difendono.

CONVENUTI



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con atto di citazione notificato in data 20/11/2002 Roberto Aniello, magistrato con funzioni di presidente della Corte di Assise presso il Tribunale di Novara, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale la Spa Società xxxxxxxxxxx, quale editrice del quotidiano xxxxxxxxxx, Mxxxxx Bxxxxxx, quale direttore responsabile e Sxxxxxx Fxxxxxxxx quale autore dell'articolo ivi pubblicato in data 14 gennaio 2002, intitolato "ll partito dei giudici si ritrova in chat per condannare sempre il Cavaliere" .

Esponeva l′attore che, l'articolo predetto conteneva stralci dei messaggi di posta elettronica scambiati fra gli utenti della mailing list, unitamente ai nomi dei magistrati autori di alcuni di questi messaggi ed altri dettagli della loro attività, quali la posizione ricoperta e la sede dell 'ufficio; che nella stessa pagina dello stesso numero del quotidiano xxxxxxxxxx compariva altro articolo sottoscritto con uno pseudonimo abbreviativo xxxxx, nel quale la mailing list veniva descritta come "una mailing list via internet … con la quale si possono mettere in contatto i giudici da tutta Italia" strumento creato dalle "due correnti di sinistra dei giudici", Movimenti riuniti e Magistratura democratica per parlarsi tra loro; che nell'articolo del Fxxx era indicata una sola corrente, "Magistratura democratica, la corrente di sinistra dei giudici"; che in seguito alla pubblicazione del servizio in questione aveva subito una serie di disavventure personali e professionali; che la mailing list in esame è una lista di spedizione di posta elettronica e la pubblicazione dei messaggi di posta elettronica è avvenuta in violazione di legge; che i messaggi così inviati costituiscono corrispondenza riservata, tutelata dall'art. 15 della Costituzione "La libertà e la segretezza della corrispondenza sono inviolabili …"; che nella nozione di corrispondenza rientrano "la corrispondenza epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza", ai sensi dell'art. 5 l. 547/93; che anche i messaggi di posta elettronica costituiscono corrispondenza epistolare personale, anche se invece di avere un solo destinatario, sono diretti ad una pluralità di soggetti; che la pubblicazione da parte de xxxx di corrispondenza epistolare costituisce un illecito, in violazione dell'art. 15 Cost. e del disposto di cui agli artt. 616 e 618 c.p.;

che la violazione del segreto epistolare non può trovare esimente nella libertà di stampa e nel diritto di cronaca; che il diritto alla riservatezza delle vicende private è riconosciuto dagli artt. 2 e 3 Cost., sui diritti inviolabili del cittadino, e dagli artt. 15 e 16 Cost. sull' inviolabilità del domicilio e la libertà e segretezza della corrispondenza; che la tutela del segreto si riferisce ai soggetti estranei, diversi rispetto a quelli tra i quali si svolge la comunicazione; che la giurisprudenza tende ad operare un raccordo fra l'art. 21 Cost., che sancisce il diritto di opinione, di critica, di cronaca quali estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero, rilevando che oltre al rispetto della verità, della pertinenza e dell'interesse sociale, incontri un ulteriore limite nella tutela dei diritti inviolabili dell'individuo garantita dagli artt. 2 e 3 Cost.; che l'autore della pubblicazione che si fonda sulla violazione delle norme sopra citate è tenuto al risarcimento del danno causato; che l'articolo in esame viola anche la legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali, in quanto vengono pubblicati nome e cognome, posizione e luogo di lavoro dei vari autori delle missive in esame; che tali dati personali non sono essenziali rispetto all'informazione oggetto dell'articolo, come dimosrato dal fatto che l'articolo di spalla a firma xxxxx, contiene stralci di missive, senza l'indicazione degli autori; che nel caso di specie ricorre la violazione dell'art. 9 l. n. 675/96, anche in relazione all'art. 20, 1 co., lettera d) ed all'art. 25, l co. nel trattamento dei propri dati personali, per mancanza dei requisiti di legittimità, correttezza e violazione, nonché dell'essenzialità dell'informazione;

che lo stesso tribunale di Milano aveva ritenuto "che la diffusione indiscriminata e priva di effettiva pertinenza rispetto agli scopi informativi essenziali del dato anagrafico della residenza integra i presupposti di un trattamento non lecito o comunque eseguito in maniera non corretta" (sent. 13/04/00, in Dir. Informazione e Informatica, 2000, pago 371);

che i convenuti erano pienamente consapevoli di pubblicare corrispondenza epistolare privata, nonché della riservatezza dei messaggi inviati ai soli componenti della mailing list;

che la violazione della riservatezza comporta il diritto al risarcimento dei danni, ai sensi sia dell'art. 2043 cc, che dell'art.. 2059 cc; che l'art. 29.9 della l. n. 675/96 prevede che "il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell 'art. 9″;

che il risarcimento è pertanto dovuto non soltanto a fronte di una Specifica violazione di legge, ma anche nel caso in cui il trattamento sia avvenuto senza il rispetto del canone di correttezza;

che nel "caso di specie è, inoltre, dovuto il risarcimento del danno ingiusto, ai sensi dell'art. 2043 cc, sussistendo la violazione degli artt. 616 e 618 c.p.;

che a causa del comportamento illecito del xxxxxxxx aveva subito gravi ripercussioni nella propria vita professionale;

che la pubblicazione aveva portato "il sindaco di Novara a lanciare pesanti accuse" nei suoi confronti;

che il Presidente della Giunta regionale aveva "pubblicamente dubitato dell 'imparzialità di giudizio";

che aveva "dovuto fornire chiarimenti del suo operato al Presidente della Corte d'Appello di Torino";" che aveva ricevuto da perfetti sconosciuti "mortificanti lettere di ingiurie";

che il danno derivato dalla violazione del segreto epistolare e dalla lesione alla riservatezza poteva essere quantificato in € 200.000,00.

Tanto premesso, l'attore chiedeva che i convenuti fossero dichiarati responsabili della violazione del segreto epistolare, tutelato dagli arti. 2, 3 e 15 Cost, nonché dagli artt. 615 ter, 616 e 618 c.p. e della violazione della nonnativa in tema di trattamento dei dati personali, art. 9, art. 20 co. 1, - lettera d) e art. 25, co. 1) l. n. 675/96 e" condannati al risarcimento di tutti i danni subiti quantificati in € 200.000,00.

La Società xxxxxxxx Spa, Mxxxx Bxxx e Sxxx Fxxx costituitisi, contestavano le deduzioni formulate dall'attore osservando che il contenuto dei messaggi in esame

non era coperto dal segreto epistolare, essendo i messaggi stessi indirizzati ad una schiera indetenninata di aderenti alla mailing list, non previamente conoscibile dal mittente; che tale mailing list, aperta a tutti coloro volessero iscriversi, costituiva una "bacheca virtuale";

che il mittente non poteva non essere consapevole dell' eventualità che qualcuno dei destinatari ne divulgasse il contenuto, come accaduto nel caso di specie;

che non erano configurabili i reati di cui agli artt 616 cp (violazione, sottrazione e soppressione della corrispondenza), nonché 618 cp (rivelazione del contenuto di corrispondenza) e 615ter cp (accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico), considerato che il giornalista aveva ricevuto i messaggi in esame da una legittima fonte di informazione; che la diffusione dei dati relativi a nome e cognome, posizione lavorativa e sede dell'ufficio, non costituiva lesione della nonnativa in materia di riservatezza, ma legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica;

che infatti erano stati rispettati i criteri della verità dei fatti, dell'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti e dell'essenzialità dell'infonnazione;

che l'esigenza di comunicare ai lettori i dati utili alla precisa individuazione del mittente derivava dal ruolo pubblico dell'attore, dalla particolare gravità del contenuto dei messaggi e dalla sgradevolezza del linguaggio utilizzato;

che la pubblicazione dei messaggi di posta elettronica è avvenuta nel pieno rispetto del codice di deontologia ed in particolare secondo il criterio dell'essenzialità dell'informazione, da valutare anche tenendo conto che le persone note o che svolgono funzioni pubbliche godono di una sfera di riservatezza attenuata rispetto alle persone comuni;

che risultava rispettato anche il requisito della continenza formale;

che la pretesa risarcitoria era sfornita di idonea prova.


I convenuti chiedevano pertanto, di essere assolti da ogni pretesa.


Esperito il corso istruttorio, il G.I., sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, rimetteva la causa in decisione.



MOTIVI DELLA DECISIONE



La domanda formulata dall'attore risulta fondata e pertanto, deve trovare accoglimento.

Occorre premettere che nel caso di specie i messaggi di posta elettronica inviati nell'ambito della mailing list denominata "In Movimento" costituiscono corrispondenza epistolare privata.



Ed invero, tale tipo di scambio di corrispondenza si qualifica per le modalità di invio, telematiche, e per il fatto di avere, per ogni messaggio, un mittente ed una pluralità di destinatari.



Pluralità di destinatari che non comporta, però, l'indeterminatezza degli stessi, in quanto il messaggio, grazie alla rete informatica, viene inoltrato contestualmente a più soggetti, i quali sono esattamente individuati negli aderenti alla mailing list medesima.



Le modalità di accesso alla mailing list sono regolate attraverso una iscrizione, previa comunicazione dei propri dati personali, e relativa accettazione da parte del moderatore (doc. n. l di parte attrice, non contestato da parte convenuta).



Solo gli iscritti, esattamente individuati, possono accedere alla lista e deve, invece, negarsi che l'accesso sia consentito a chiunque lo desideri o si connetta alla rete telematica in un determinato momento.



Sussiste, pertanto la personalità della comunicazione, che non si identifica con l'unicità, ma consiste nella predeterminazione dei destinatari, cui il mittente intende inviare il proprio messaggio di posta elettronica, quelli e non altri.



Contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta, nel caso di specie non si ha una comunicazione diretta a soggetti indeterminati, ma rivolta a tutti gli iscritti alla lista, i quali hanno fornito i propri dati personali risultando identificabili e sono stati accettati dal moderatore.



Da quanto detto, ne consegue che i messaggi scambiati nell' ambito della mailing list in esame sono caratterizzati dalla segretezza e godono della tutela di cui all'art. 15 Cost., agli artt.616 e 618 cp, nonché all' art. 13 del dpr n. 513/97.



L'art. 15 Cost. chiarisce che "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge viene precisato che" Agli effetti delle disposizioni di questa sezione. per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica; informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza".

L'art. 13 sopra citato, regola la "segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica".

I convenuti si difendono richiamando una pronuncia del Garante per la tutela dei dati personali del 12 luglio 1999 (doc. n. 5 di parte convenuta), che avrebbe stabilito che la presa di conoscenza di una e-mail da parte di un soggetto estraneo al circuito di posta elettronica, non contrasta con la normativa relativa ai dati persona1i, quando "il messaggio non sia stato indebitamente acquisito, ma comunicato da uno dei destinatari del messaggio stesso.



Tale pronuncia, però, come evidenziato da parte attrice, non pare pertinente nella presente fattispecie;

nella quale non si è verificata la mera presa di conoscenza della e-mail, ma è stata effettuata la divulgazione a mezzo pubblicazione su di un quotidiano a diffusione nazionale.



Del resto, come dichiarito da questo tribunale (sentenza del 5/3/98, in Dir. lnf. 1999, pag. 410), "La pubblicazione di corrispondenza epistolare che abbia carattere confidenziale o si riferisca all'intimità della vita privata, in mancanza del consenso dell 'autore … costituisce violazione del diritto alla riservatezza, anche qualora la diffusione avvenga con il consenso del destinatario".



Ne consegue che non risulta sufficiente il consenso di uno dei destinatari per la divulgazione dei messaggi inviati, sembrando prevalente il diritto alla riservatezza dell'autore, riconosciuto e tutelato dalle fonti normative sopra citate.



Nel caso di specie sussiste pertanto, la violazione della riservatezza dell'attore, con riferimento al segreto epistolare.



Il fatto per cui è causa comporta, altresì, la sussistenza di altra violazione, che riguarda la pubblicazione dei dati personali dell'attore e cioè nome e cognome, posizione lavorativa e sede dell'ufficio.



A tal proposito, i convenuti si difendono osservando che tale condotta era scriminata dal legittimo esercizio del diritto di cronaca, sulla base dei noti requisiti, relativi alla verità del fatto narrato, all'interesse pubblico della notizia in questione ed alla continenza dello scritto, ai quali va affiancato nel presente caso essenzialità dell' informazione.



Reputa peraltro il tribunale che risulti assorbente la trattazione del requisito dell'essenzialità dell'informazione, che nel caso di specie difetta.



Si osserva, infatti, che la notizia in esame dovrebbe consistere nella comunicazione ai lettori che, nell'ambito della magistratura esistono alcuni giudici che hanno manifestato particolare avversione per una parte politica e lo abbiano comunicato nell'ambito di una platea piuttosto ampia, la mailing list.



Parte convenuta sostiene che l'informazione è stata resa nella sua essenzialità e che non si poteva prescindere dalla individuazione dei giudici criticati, per il ruolo pubblico del giudice, per la gravità del fatto e per la sgradevolezza del linguaggio utilizzato.



Reputa peraltro il tribunale che tale impostazione non possa condividersi e che vada fatta una diversa riflessione.



Ed infatti, la completezza dell informazione in questione, come sopra individuata, pare raggiunta con la (sola) indicazione dei fatti narrati, mentre la precisazione dei nominativi dei giudici autori dei messaggi pubblicati non sembra costituire un elemento aggiuntivo significativo, comportando, invece, un'esposizione degli stessi ai lettori del quotidiano Il xxxxxx , con le conseguenze, in termini di disagi, che l'attore ha documentato.



Né risulta consigliata la pubblicazione dei dati personali in questione dal ruolo ricoperto dalla magistratura, considerato che tale ruolo va apprezzato nel riferimento alla categoria ed ha meno valore nella indicazione del singolo.



Anche la dedotta gravità del fatto non sembra essere pertinente, considerato che l'informazione in questione risultava completa anche senza i dati personali in esame, consentendo al lettore di formarsi una propria opinione.


Da quanto detto ne consegue che la diffusione dei dati personali in questione (nome e cognome, posizione ricoperta e sede dell 'ufficio) costituisce un trattamento dei relativi dati non lecito o comunque eseguito in maniera non corretta, come evidenziato in altra vicenda da questo tribunale con la sentenza del 13 aprile 2000 (in Dir. Inf., 2000, pag. 371).


Sussiste pertanto la lamentata - lesione del diritto alla riservatezza, che si affianca alla violazione del segreto epistolare.



Occorre, ora, procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dall'attore, ai sensi dell'art. 15, l cc., D. 19s. n. 196/2003 (art. 29, comma 9, legge n. 675/96).



A tal proposito, attesa l'evidente difficoltà probatoria e la sicura potenzialità dannosa, nell 'ambito anche lavorativo dell 'attore, dell'avvenuta pubblicazione, occorre procedere a liquidazione in via equitativa; a tale titolo, pertanto, tenuto conto della gravità e dell'estensione dell'illecito, nonché della diffusione del quotidiano Il xxxxxx e delle ripercussioni negative a carico dell'attore, va liquidato l'importo di euro 15.000,00.



I convenuti devono essere condannati al risarcimento dei danni come sopra liquidati, in via solidale, avendo, ciascuno nelle proprie competenze, concorso alla produzione del danno.



Spa xxxxxxxxx, quale casa editrice del quotidiano Il xxxxx, Mxxx Bxxx, quale direttore responsabile dello stesso giornale ed il giornalista Sxxx Fxxx, autore dell' articolo.



Deve essere, infine, disposta la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza per una volta, sul quotidiano xxxx;



pubblicazione da eseguirsi a cura e spese dei convenuti Spa xxxxx Edizioni, Mxxx Bxxx e Sxxx Fxxx entro trenta gjorni dalla notifica della presente sentenza con facoltà per l'attore, in caso di inottemperanza, di provvedervi direttamente, con diritto alla ripetizione delle spese, dietro presentazione di fattura.



Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività defensionale svolta.



P. Q. M.



Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Rxxx Axxx con atto di citazione notificato in data 20/11/2002, nei confronti della Società xxxxx Edizioni Spa, Mxxx Bxxx e Sxxx Fxxx, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:



1) accerta la lesione del diritto alla riservatezza dell'attore, commessa attraverso la pubblicazione dell'articolo in data 14 gennaio 2002, intitolato " Il partito dei giudici si ritrova in chatt per condannare sempre il Cavaliere";

2) condanna i convenuti xxxxxxxxxxxxxxx al pagamento in solido, in favore dell'attore, della somma di euro 15.000,00 per la lesione del diritto alla riservatezza;

3) dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, per una volta, sul quotidiano Il xxxxxxxxx; pubblicazione da eseguirsi a cura e spese dei convenuti xxxxxxxxxxxxx, entro trenta giorni dalla notifica della presente sentenza, con facoltà per l'attore, in caso di inottemperanza, di provvedervi direttamente, con diritto alla ripetizione delle spese, dietro presentazione di fattura;

4)condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, liquidate in

€. 423,09 per esborsi, euro 2.818,75 per competenze ed euro 8.000,00 per onorari, oltre alle spese generali.

Milano, 5 giugno 2007

24.10.2007 Spataro
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