Civile.it
/internet
Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9332 documenti.

Il dizionario e' stato letto volte.



Segui via: Email - Telegram
  Dal 1999   spieghiamo il diritto di internet  Store  Podcast  Dizionario News alert    
             

  


WPkit.it: privacy, formulari, check up per WordPress

Temi attuali:
Algoritmi ChatGPT Intelligenza artificiale Privacy WordPress



Legge stampa 24.09.2007    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Diffamazione sul web: question time alla Camera per sapere se la legge sulla stampa si possa applicare anche ai blog e ai siti: Grillo e bloggers italiani, attenzione !

L'avv. e prof. Mauro Alovisio, di Torino, ci segnala.
Spataro

 

Indice generato dai software di IusOnDemand
su studi di legal design e analisi testuali e statistiche

N

Nota di Spataro: Sono intervenuto ieri su Italians, conferenza live su Corriere.it, con Severgnini e il direttore di corriere.it.

In quella sede hanno dato per scontato che i gestori di siti e blog rispondono dei commenti lasciati. E che comunque sia inopportuno lasciare commenti razzisti.

Abbiamo segnalato che non e' corretto quanto ivi asserito. E' corretto quanto all'opportunità, ma sappiamo tutti che la libertà di parola puo' subire abusi, e non per questo si puo' moderare sempre e preventivamente tutto (come confermato dalla giurisprudenza sulle testate di annunci di seconda mano).

Nei reseconti parlamentari risulta invece preoccupante l'intenzione di scrivere una legge sul punto per chiudere un vuoto normativo (che non c'e').

Toccherebbe comunque anche i bloggers: infatti nella proposta si andrebbe a ridefinire il concetto di testata giornalistica on line, gia' finalmente definito.

Spataro

----

 

(Iniziative normative per assicurare la libertà di espressione del pensiero attraverso strumenti telematici nel rispetto dei diritti dei terzi - n. 3-01228)

QUESTIONE:

CRAPOLICCHIO. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:

il 26 maggio 2006 si è avuta in Italia la prima condanna contro lesioni alla reputazione via web (cosiddetta «diffamazione on-line») inflitta dal tribunale di Aosta ai danni del giornalista aostano Roberto Mancini, ex vice presidente dell'ordine dei giornalisti, che dovrà pagare 3000 euro più le spese processuali e legali oltre ad una previsionale di 1500 euro per ognuna delle tre parti che si sono costituite, perché considerato colpevole di aver leso «con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso con gli articoli pubblicati sul sito web www.ilbolscevicostanco.com, l'onore dei ricorrenti»;
i giudici aostani hanno riconosciuto nell'attività del blogger «il totale controllo di quanto viene postato» e che, «allo stesso modo di un direttore responsabile», egli ha il dovere di eliminare i contenuti offensivi;

la sentenza ha avuto immediato clamore perché per la prima volta in Italia un blog - sorta di diario telematico in cui ognuno è libero di mandare commenti e annotazioni - viene disciplinato dalla legge sulla stampa, precedente che può costituire un vero problema per quanti oramai usualmente sono abituati a scambiare informazioni, ad esprimere pareri, ad utilizzare gli strumenti della democrazia digitale;

parere degli interroganti, ciò che preoccupa sono le parole del testo della sentenza, laddove si dichiara testualmente: «va subito rilevato - scrive il giudice - che, essendosi provato ut supra che ... era il soggetto che aveva in disponibilità la gestione del blog, egli risponde ex articolo 596 bis del codice penale, essendo la sua posizione identica a quella di un direttore responsabile. O meglio - sottolinea ancora il giudice - colui che gestisce il blog altro non è che il direttore responsabile dello stesso»;

nell'ambito della stampa periodica, il direttore svolge una funzione di garanzia nella misura in cui gli è attribuito lo specifico compito di analizzare tutto ciò che viene pubblicato sul periodico che dirige con un'assunzione di responsabilità nel caso che autorizzi coscientemente o meno una certa pubblicazione ritenuta lesiva;

è noto agli interroganti che lo stesso Ministro interrogato, interpellato sulla censura, ha avuto modo di dichiarare: «capisco l'allarme sociale creato dalla presenza nella rete di contenuti violenti, illegali, pericolosi per i minori, ma non capisco come questo allarme possa tradursi nella tentazione di «controllare» o «filtrare» la rete. Non è possibile imporre blocchi o filtri centralizzati: sarebbe politicamente sbagliato, oltre ad essere tecnicamente assai poco praticabile, né equiparare i gestori dei blog ai responsabili delle testate giornalistiche e quindi applicare nei confronti dei blogger le responsabilità previste dalla legge sulla stampa del 1948»;

sempre a parere degli interroganti, la sentenza fissa un principio allarmante che rischia di avere applicazione futura in altre decisioni, ovvero se il titolare di un blog possa essere parificato giuridicamente ad un direttore responsabile di una testata giornalistica e se, pertanto, debba rispondere anche per il fatto altrui;

invero, anche se, nel prosieguo della sentenza, si precisa che è ritenuto direttore responsabile colui che ha il controllo su post e commenti, potendo-dovendo rimuoverli se illeciti, ciò non può comportare, di per sé, una formale condanna in applicazione dell'articolo 596-bis del codice penale, che si riferisce chiaramente al direttore, al vicedirettore ed all'editore e non agli autori;
dunque il problema sollevato dalla sentenza è quello se alla diffusione di notizie e informazioni attraverso sistemi telematici possano applicarsi le disposizioni civili, penali e amministrative previste per la stampa;

i «reati di stampa» e quelli «a mezzo stampa» prevedono come elemento oggettivo caratterizzante la fattispecie, ordinaria o aggravata, della «stampa», della quale l'articolo 1 della legge n. 47 del 1948 fornisce una definizione incompatibile con la nozione di comunicazione telematica. Infatti, se per «telematica» si intende la trasmissione/ricezione di messaggi in forma elettronica da un soggetto ad un altro soggetto o ad altri soggetti determinati o indeterminati attraverso una rete di telecomunicazioni, essa è assolutamente diversa da quella riportata dal citato articolo, che recita testualmente: «sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione»;

altro problema è quello con riguardo alla posizione del direttore responsabile del momento della diffusione telematica, la cui funzione di controllo va esercitata - anche a norma di contratto - sull'attività corrente e non sugli archivi della testata. Così lo stesso discorso dovrebbe valere nell'ipotesi in cui nel volgere di un breve spazio di tempo si avvicendino più direttori responsabili, i quali ovviamente potranno essere chiamati a rispondere, penalmente, ma anche civilmente, solo per quanto pubblicato sotto la loro gerenza. Tali argomentazioni rafforzano il giudizio negativo degli interroganti sull'applicabilità ai «giornali telematici» della responsabilità del direttore ex articolo 3 della legge n. 47 del 1948 e di tutti i suoi corollari;
in Italia con il decreto legislativo n. 70 del 2003 è stata attuata la direttiva 2000/31/Ce, che ha introdotto, tra le altre cose, il codice del commercio elettronico, il quale, all'articolo 17, non fissa un obbligo generale di sorveglianza a carico del «prestatore» dei servizi telematici sulle informazioni trasmesse o memorizzate, né tanto meno «un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite»;
ogni cittadino ha diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, come sancito dall'articolo 21 della Costituzione italiana;

nei disclaimer di alcuni blog ci sono delle precisazioni di tale tenore: «non assume responsabilità alcuna per la veridicità, accuratezza e qualità del contenuto o per le opinioni ivi espresse, di cui rimangono responsabili i titolari dei suddetti blog o gli autori dei testi», con l'esplicito intento di voler preventivamente rifiutare qualsiasi addebito di responsabilità da parte di che li gestisce. O ancora: «Questo blog non rappresenta una testata giornalistica, in quanto viene aggiornato senza nessuna periodicità. Non può, pertanto, considerarsi prodotto editoriale, ai sensi della legge n. 62 del 2001»;

è innegabile che i piccoli spazi virtuali costituiti dai blog stanno assumendo pian piano l'aspetto di vere e proprie testate giornalistiche;
per tutti i rilievi fin qui sollevati la produzione di informazione, regolata dalla legge n. 47 del 1948, necessita di un aggiornamento anche sulla base dell'introduzione dei nuovi strumenti informatici e telematici -:

se non ritenga urgente intraprendere iniziative legislative che colmino il vuoto normativo presente nel sistema giuridico, onde disciplinare l'operatività dei moderni mezzi di diffusione di massa, trovando, ove necessario, un punto di equilibrio fra il diritto di ciascuno ad esprimere il proprio pensiero e la necessità di punire chi utilizza quella libertà per offendere altri.

(3-01228) (18 settembre 2007)

 

 

RISPOSTA

PAOLO GENTILONI SILVERI, Ministro delle comunicazioni. Signor Presidente, confermo le valutazioni che l'onorevole interrogante richiamava circa la sentenza del tribunale di Aosta; le suddette valutazioni esprimono alcune riserve, perché non vi è dubbio che estendere ai siti Internet o ai blog le regole che prevedono una responsabilità per omesso controllo per i direttori dei giornali, quindi le regole della legge sulla stampa, rappresenta un'estensione, che si rivela piuttosto complicata ad attuarsi. Il Governo, pertanto, nella sua azione non si ispirerà ad una simile impostazione, convinto che le caratteristiche stesse della comunicazione telematica su Internet, la contemporaneità, la velocità, il numero dei commenti che vengono ospitati consentono molto difficilmente quel controllo, che è tipico della carta stampata.


Vi sono alcuni aspetti che le iniziative di legge del Governo affronteranno; mi riferisco, in particolare, alla legge sull'editoria, che il Consiglio dei Ministri ha varato in prima lettura e che si accinge ad approvare sotto forma di disegno di legge dopo il passaggio alla Conferenza Stato-Regioni. Tale testo prevede di estendere la responsabilità per i reati di diffamazione anche ai titolari di testate a livello elettronico, ma soltanto quando si tratti di quotidiani o di periodici on line, quindi non già di un sito o di un blog genericamente inteso, ma un giornale, che viene pubblicato, piuttosto che con la carta stampata, on line e che giustamente può comportare per il direttore e per chi dirige la stessa responsabilità per l'omesso controllo di una normale testata su carta stampata.


La linea del Governo si ispira naturalmente a contemperare due diverse esigenze: da una parte mantenere il grado di libertà di uno strumento come la rete, dall'altro evitare che tale libertà colpisca diritti di altri. In questo senso vorrei precisare che va considerata comunque sanzionabile la condotta di autori diretti di scritti che provochino diffamazioni, non dei responsabili dei siti.


Va precisato che i responsabili dei siti devono comunque collaborare con le autorità di polizia e con gli inquirenti per colpire i reati più gravi (penso, ad esempio, ai reati di pedofilia), come previsto dal decreto approvato dal Governo all'inizio di gennaio. Tuttavia, la possibilità di assoggettarli alle stesse regole tipiche della legge sulla stampa, per omesso controllo, non ci sembra appropriata.

 

PRESIDENTE. Il deputato Crapolicchio ha facoltà di replicare.

 

SILVIO CRAPOLICCHIO. Ringrazio il signor Ministro; prendo atto della sua positiva risposta e la recepisco come un auspicio. Credo sia prioritario intervenire a livello normativo sul concetto di blog e sulle relative responsabilità del blogger.


Tuttavia, credo non sia opportuno equiparare la figura del blogger a quella di un direttore responsabile di una testata giornalistica, quindi estendere al blogger le responsabilità e le sanzioni della legge sulla stampa del 1948. Va da sé che all'epoca il legislatore non poteva prevedere la comunicazione telematica. Credo che sia fondamentale, dal punto di vista giuridico, evidenziare le differenze tra una testata giornalistica ed un blog, tra un blogger ed un direttore responsabile.


Nel contempo ritengo che prevedere una responsabilità oggettiva di un blogger non sia pertinente, stante la natura e le modalità con cui vengono posti in essere questi nuovi mezzi di comunicazione derivanti da Internet.


Contestualmente, ritengo doveroso intervenire per evitare la presenza nella rete di contenuti violenti, illegali e pericolosi, anche e soprattutto per i minori, che possono agevolmente accedere alla rete telematica.


Del resto, la rilevanza dello strumento del blog è dimostrata anche recentemente in ordine ai sottesi positivi fenomeni sociali. Pertanto, spero che quanto prima sia posto in essere un giusto punto di incontro, direi un giusto punto di equilibrio, fra il diritto di ciascuno ad esprimere il proprio pensiero e la necessità di sanzionare Pag. 52 chi utilizza quella libertà per offendere gli altri, evitando di stabilire una presunta responsabilità oggettiva per l'attività di un blogger, relativamente ad un omesso controllo (Applausi dei deputati del gruppo Comunisti Italiani).

 

24.09.2007 Spataro
Camera


Sul sequesto integrale o parziale di sito internet
Sulla nozione di testata giornalistica dei blog con ricavi inferiori ai 100.000 euro. Sequestrabilita'
Tribunale di Lecce 24 febbraio 2001 diffamazione e newsgroup
Tribunale di Salerno e blog non testata 18.1.2001
Editoria: giochi fatti. Ahi.
Non risponde dei contenuti di terzi il gestore del sito: Corte costituzionale 337 del 2011
Cassazione - Sentenza 16 luglio 2010 n. 35511
Blogger retribuito ? Necessario dichiararlo.
Pdl 881 Camera: direttore responsabile giornalista per tutti i siti editoriali
Rettifica, una interpretazione possibile



Segui le novità in materia di Legge stampa su Civile.it via Telegram
oppure via email: (gratis Info privacy)





dallo store:
visita lo store








Dal 1999 il diritto di internet. I testi sono degli autori e di IusOnDemand srl p.iva 04446030969 - diritti riservati - Privacy - Cookie - Condizioni d'uso - in 0.16