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Agcm: ingannevole il messaggio CRIPTO SMART PHONE DI PERUZZO SECURITY SYSTEM

-
Spataro

 

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P


Provvedimento numero        16829  data       10/05/2007 PUBBLICAZIONE Bollettino n.        19/2007

CRIPTO SMART PHONE DI PERUZZO SECURITY SYSTEM - Ingannevole

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 maggio 2007;

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

1. Con richiesta di intervento pervenuta in data 27 ottobre 2006 un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, del messaggio diffuso sul quotidiano “Corriere della Sera” del 23 ottobre 2006. Il messaggio è volto a pubblicizzare l’acquisto di un telefono “GSM anti intercettazioni” denominato “Crypto SmarticoloPhone”.
2. Nella richiesta di intervento è evidenziata la presunta ingannevolezza del messaggio in relazione al vanto “sai che con 15 euro all’anno chiunque può ascoltare e registrare tutte le telefonate che fai e ricevi?”, in quanto lascerebbe intendere, contrariamente al vero, che “sia semplice nonché economico intercettare le telefonate di chiunque e che sia necessario proteggere il proprio telefono da questo pericolo imminente”. Il segnalante riferisce, altresì, che l’operatore pubblicitario, contattato telefonicamente, avrebbe chiarito che, in realtà, l’apparecchio che consentirebbe di fare le intercettazioni sarebbe venduto illegalmente su Internet al costo di 50.000 euro e che, suddividendo il costo per un certo numero di persone interessate ad intercettare le telefonate di altri, si potrebbe concludere l’operazione con un esborso, per ogni persona, pari a 15 euro.

II. MESSAGGIO

3. Il messaggio oggetto della richiesta d’intervento è stato pubblicato a pag. 30 del quotidiano “Corriere della Sera”, edizione del 23 ottobre 2006.
4. Sotto la dicitura “sai che con 15 euro all’anno chiunque può ascoltare e registrare le telefonate che fai e ricevi?” viene riportata a caratteri cubitali l’indicazione “la privacy è un diritto inalienabile! Proteggila col telefono GSM anti Intercettazione”. Al centro della pagina, sotto la denominazione del prodotto pubblicizzato “Cripto SmarticoloPhone” è riprodotto fotograficamente un telefono cellulare con accanto la dicitura, di particolare evidenza grafica, “l’unico con un processore dedicato alla crittografia”. Con riferimento al processore, il messaggio elenca alcune precisazioni “uno speciale processore progettato da un’azienda russa, leader nel settore e unico fornitore ufficiale dello Stato russo, provvede a crittografare in maniera indecifrabile le vostre telefonate – nessuna altra azienda al mondo è in grado di offrire lo stesso livello di sicurezza e le stesse garanzie di inviolabilità del contenuto delle proprie telefonate, sms e e-mail (…) per decifrare il contenuto di una telefonata sono necessari oltre 200 anni di lavoro di un super computer”. Nella medesima pagina, in basso a destra, è riportata una tabella recante i tempi necessari per decifrare il contenuto di una telefonata. A seguire sono indicati il nominativo dell’operatore pubblicitario ed i recapiti cui rivolgersi per le informazioni.

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

5. In data 28 dicembre 2006 è stato comunicato alla Peruzzo Security Sistems – Divisione della Peruzzo Multimedia Company - in qualità di operatore pubblicitario, e al segnalante l’avvio del procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05. Nella comunicazione è stato precisato che l’eventuale ingannevolezza del messaggio segnalato sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, con particolare riguardo all’eventuale idoneità della formulazione e presentazione del messaggio a suscitare nei consumatori falsi affidamenti in ordine alle effettive caratteristiche del telefono GSM pubblicizzato, alla veridicità del vanto relativo alla possibilità per chiunque di effettuare intercettazioni telefoniche alle condizioni indicate e alla rilevanza di eventuali omissioni informative.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

a) Informazioni richieste

6. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato chiesto all’operatore pubblicitario di fornire informazioni relativamente: a) alle caratteristiche tecniche, comprese le eventuali limitazioni, del telefono GSM pubblicizzato, con particolare riferimento all’effettiva idoneità dello stesso ad evitare qualsiasi tipo di intercettazione; b) al costo del prodotto pubblicizzato e alle relative modalità di funzionamento; c) alle unità di prodotto commercializzate; d) ai parametri di natura tecnica ed economica posti alla base dell’affermazione secondo cui chiunque può ascoltare o registrare le telefonate altrui con 15 euro all’anno, anche con riferimento agli aspetti di natura illecita di tale attività; e) alla veridicità del vanto di esclusiva a tenore del quale “nessun’altra azienda al mondo è in grado di offrire lo stesso livello di sicurezza e le stesse garanzie di inviolabilità di contenuto delle proprie telefonate, sms e-mail”, con indicazione della posizione ricoperta dalla Peruzzo Multimedia Company nel mercato di riferimento.
7. Al fine di disporre di elementi utili ad una più puntuale valutazione del messaggio segnalato è stato richiesto all’operatore pubblicitario di fornire informazioni in merito alla data a partire dalla quale il messaggio è in diffusione, precisando eventuali ulteriori canali, modalità e date di diffusione.
8. Con provvedimento del 28 febbraio 2007 è stato richiesto all’operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del Decreto legislativo n. 206/05, di fornire prove sull’esattezza materiale e veridicità delle affermazioni, contenute nel messaggio segnalato, quali: “sai che con 15 euro all’anno chiunque può ascoltare e registrare tutte le telefonate che fai e ricevi?”, “nessun’altra azienda al mondo è in grado di offrire lo stesso livello di sicurezza e le stesse garanzie di inviolabilità di contenuto delle proprie telefonate, sms e-mail”, nonché “l’unico con processore dedicato alla crittografia”. Inoltre, con riferimento alle suddette affermazioni, è stato chiesto alla Peruzzo Multimedia Company di dimostrare attraverso l’invio di idonea documentazione di carattere oggettivo ed ufficiale la sua posizione sul mercato quale “unica” azienda in grado di assicurare l’inviolabilità e la sicurezza delle telefonate unitamente alle caratteristiche tecniche del prodotto pubblicizzato che lo renderebbero distinguibile, in termini di “unicità”, da quelli similari e, infine, di indicare i riferimenti o parametri di natura economica dai quali evincere che le attività di ascolto e registrazione possano essere svolte da chiunque al costo di “15,00 € all’anno”.

b) Le argomentazioni difensive

9. In esito alle suddette richieste di informazioni, la Peruzzo Multimedia Company, il 22 gennaio 2007, ha presentato una memoria nella quale ha precisato che, a seguito di trattative intercorse con la CTS – Cripto Communication Security – “Organismo estero” della società Russa Ancort, avrebbe intrapreso l’iniziativa pubblicitaria oggetto di segnalazione alla quale, tuttavia, non sarebbe seguita alcuna commercializzazione, perché le trattative non avrebbero avuto seguito.
10. Negli scritti difensivi in esame viene, altresì, escluso il carattere decettivo del vanto contestato dal segnalante, a tenore del quale chiunque può ascoltare o registrare le telefonate altrui con 15 euro all’anno in quanto “tutti sanno, e quindi anche l’uomo comune, che il nostro ordinamento giuridico vieta le intercettazioni, che possono avvenire solo per ordine dell’Autorità Giudiziaria e per fini di giustizia” e che di tali aspetti il consumatore segnalante sarebbe stato comunque reso edotto nel corso della telefonata. La società ha ulteriormente precisato che “le offerte di acquisto on line di intercettatori per la sicurezza delle comunicazioni telefoniche mobili sono di comune dominio, e chiunque può documentarsi accedendo ai vari siti” Internet.
11. Con riferimento alla campagna pubblicitaria l’operatore ha precisato che il messaggio è “apparso una sola volta sul Corriere della Sera il 23.10.2006”.
12. In allegato a tale memoria la società ha prodotto copia: a) di una visura camerale; b) del bilancio della Peruzzo Multimedia Company S.r.l. e del verbale del 30 giugno 2006 recante l’approvazione dello stesso; c) un dépliant con le caratteristiche tecniche del telefonino munito di processore “crypto smart”; d) alcuni esempi di offerte relative alla vendita on-line di prodotti per effettuare intercettazioni telefoniche.
13. In esito alla richiesta di prove documentali, deliberata dall’Autorità il 28 febbraio 2007, la Peruzzo Multimedia Company ha inviato due memorie, rispettivamente in data 26 marzo 2007 e 4 aprile 2007, ed ha trasmesso la seguente documentazione:
– progetto e descrizione delle caratteristiche tecniche del telefonino corredato dalle misure di sicurezza;
– documentazione recante alcuni esempi di apparecchiature esistenti in commercio per le intercettazioni;
– una breve descrizione della società Ancort.
14. Nelle memorie allegate alla summenzionata documentazione l’operatore ha ribadito che il progetto del “telefonino e della misura di sicurezza in questione” è stato redatto dai tecnici della società svizzera CTS e che la commercializzazione del prodotto “non ha mai avuto seguito” in Italia. In particolare, la società ha asserito, senza però fornire alcun riscontro documentale, di aver diffuso “un messaggio pubblicitario senza che il prodotto esistesse o fosse stato immesso sul mercato, perché a ciò essa si è indotta per fatto o promessa altrui, e cioè dell’Ente estero, asseritamente produttore del telefonino, che aveva prospettato alla Peruzzo un progetto tecnico e commerciale che non si è realizzato ed è rimasto mera intenzione”, in quanto l’attività di impresa non è “mai venuta in essere e gli atti preparatori non si sono perfezionati neanche a livello contrattuale con il futuro e/o eventuale partner, cui competeva produrre e fornire il telefonino”. Inoltre, negli scritti difensivi in esame viene escluso il carattere decettivo del messaggio in quanto il telefono cellulare pubblicizzato non sarebbe stato neppure prodotto e, quindi, verrebbe meno l’“idoneità a pregiudicare gli interessi di chiunque e del consumatore in particolare”.
15. Con riferimento alla propria posizione sul mercato, l’operatore pubblicitario ha precisato che “la posizione di unica o primaria azienda in grado di garantire la riferita riservatezza sarebbe stata conseguita se ed in quanto il progetto di produzione e commercializzazione (…) avesse avuto seguito e si fosse realizzato, mentre tutto ciò è rimasto incompiuto; sicché anche il messaggio pubblicitario risulta vanamente diffuso”.
16. Con riferimento alla dicitura relativa ai costi annui delle intercettazioni telefoniche, la società ha spiegato, senza fornire alcun riscontro documentale, che l’affermazione scaturisce da un “criterio deduttivo di carattere statistico, prevalentemente astratto, adoperato dai consulenti aziendali” impiegando parametri quali “costo medio di un’apparecchiatura in grado di intercettare fino a 10.000 numeri di telefono: 50.000, costo medio all’anno per immagazzinare 1 conversazione quotidiana € 10; quindi € 10 (costo di stoccaggio dei contenuti intercettai) + 5 (50.000/10.000 = € 5 per linea telefonica) = €15 all’anno”.
17. Il 26 marzo 2007 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, assegnando alla Peruzzo Multimedia Company il termine di 10 giorni dal ricevimento per la presentazione di memorie conclusive o documenti.

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

18. Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 5 aprile 2007 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.
19. Con parere pervenuto in data 9 maggio 2007, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole in quanto ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del Decreto Legislativo n. 206/05, i dati di fatto contenuti nella comunicazione pubblicitaria non sono stati dimostrati dall’operatore e, conseguentemente, devono ritenersi inesatti. Al contempo, la medesima Autorità ha, tuttavia, evidenziato che l’ingannevolezza è da escludersi qualora “le risultanze fornite dal committente fossero idonee ad escludere che la commercializzazione si sia mai verificata”.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

20. Il messaggio in esame, attraverso il riferimento espresso alla possibilità per chiunque, ad un costo relativamente basso, di “ascoltare e registrare” le telefonate unitamente ai vanti di esclusiva, quali “nessun’altra azienda al mondo è in grado di offrire lo stesso livello di sicurezza e le stesse garanzie di inviolabilità di contenuto delle proprie telefonate, sms e-mail” e “l’unico con processore dedicato alla crittografia”, induce i destinatari a ritenere, contrariamente al vero, che la Peruzzo Multimedia Company abbia una posizione di primato nel relativo mercato di riferimento e che commercializzi un prodotto “unico” nel suo genere, con efficacia nell’attività di criptaggio delle conversazioni telefoniche diversa da quella ottenibile con i telefoni cellulari prodotti da altri operatori.
21. Al riguardo si rileva che le risultanze istruttorie e la documentazione acquisita agli atti non appaiono idonee a comprovare l’esattezza materiale delle suddette affermazioni contenute nel messaggio. In particolare, a seguito dell’attribuzione dell’incombente istruttorio, l’operatore pubblicitario non ha inviato alcuna documentazione idonea a dimostrare la veridicità dei profili richiamati.
22. Con riferimento alla propria posizione sul mercato, la Peruzzo ha implicitamente riconosciuto di non poter vantare una posizione di azienda leader atteso che “il progetto di produzione e commercializzazione” del prodotto non ha mai avuto seguito e che, nonostante l’iniziativa pubblicitaria, l’attività di impresa non è “mai venuta in essere e gli atti preparatori non si sono perfezionati neanche a livello contrattuale con il futuro e/o eventuale partner, cui competeva produrre e fornire il telefonino”. Ad analoghe conclusioni si perviene con riferimento al vanto per il quale il telefono cellulare GSM pubblicizzato sarebbe “l’unico con processore dedicato alla crittografia”. La società, infatti, pur inviando documentazione dalla quale si può evincere che l’apparecchio telefonico è dotato di processore per il criptaggio delle telefonate, non ha fornito alcun mezzo di prova circa la veridicità del vanto di esclusiva “l’unico con processore dedicato alla crittografia”. Al contrario, l’operatore ha argomentato che il telefonino non sarebbe mai stato prodotto.
23. Peraltro, con riferimento al costo dell’attività di ascolto e registrazione delle telefonate altrui che potrebbe essere posta in essere da chiunque, l’operatore pubblicitario ha ammesso che l’affermazione si basa su fatti di dominio pubblico e scaturisce da un “criterio deduttivo di carattere statistico, prevalentemente astratto, adoperato dai consulenti aziendali”, senza fornire alcuna evidenza documentale oggettiva circa i parametri su cui è fondata.
24. Ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del Decreto Legislativo n. 206/05, i dati di fatto contenuti nei messaggi pubblicitari sui quali la prova è omessa od insufficiente devono essere considerati inesatti e, conseguentemente, il messaggio deve essere ritenuto ingannevole.
25. Il messaggio, pertanto, è da ritenersi non veritiero nella parte in cui lascia intendere che nessun’altra azienda al mondo è in grado di offrire lo stesso livello di sicurezza e le stesse garanzie di inviolabilità di contenuto delle proprie telefonate, “sms” ed “e-mail” e che l’apparecchio telefonico pubblicizzato sia disponibile all’acquisto. Infatti, come ammesso dallo stesso operatore, al momento della diffusione del messaggio, la Peruzzo Multimedia Company non ricopriva tale posizione nel mercato di riferimento ed il telefonino non era acquistabile in quanto non era stata intrapresa neppure la produzione.
26. L’evidenziato carattere decettivo non può essere escluso dalla circostanza evidenziata dall’operatore, secondo cui, stante l’impossibilità di acquistare il prodotto, non si sarebbe potuto concretizzare alcun pregiudizio del comportamento economico del consumatore. Al riguardo si osserva che il messaggio deve essere valutato nella sua potenzialità decettiva, con esclusivo riferimento al suo contenuto e alla sua portata, riferita alle circostanze spazio-temporali della sua diffusione, da cui consegue che l’impossibilità materiale di effettuare l’acquisto del telefonino attenua il pregiudizio economico per il consumatore ma non lo esclude del tutto. In primo luogo, infatti, il Codice del Consumo è informato al principio generale secondo cui tutte le comunicazioni pubblicitarie devono essere veritiere e, dunque, le stesse non possono avere ad oggetto prodotti di fatto inesistenti o indisponibili all’acquisto. In secondo luogo, va evidenziato che dalla decodifica del messaggio pubblicitario emerge che il consumatore è indotto al contatto con l’operatore pubblicitario in ragione delle caratteristiche dell’apparecchio telefonico in esame quando, in realtà, lo stesso a detta dell’operatore era un mero progetto, neppure messo in produzione.
27. Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie e delle considerazioni svolte, può concludersi che il messaggio in esame appare idoneo a trarre in errore i destinatari in relazione alla possibilità di acquistare il prodotto pubblicizzato che in realtà risulta indisponibile all’acquisto, inducendoli al contatto telefonico con un operatore che non ha la posizione di primato vantata, pregiudicandone il comportamento economico nei limiti sopra esposti. Non può escludersi, infine, che il condizionamento delle scelte economiche dei consumatori derivanti dalle indicazioni ingannevoli presenti nel messaggio denunciato non possa essere ricollegabile anche ad un’eventuale futura commercializzazione del prodotto pubblicizzato.
28. Infatti, a differenza di quanto ha affermato l’operatore e cioè che il “Crypto SmarticoloPhone” sarebbe stato pubblicizzato una sola volta sul quotidiano “Corriere della Sera” appare smentita dal messaggio pubblicitario, attualmente in diffusione, sul sito Internet http://www.peruzzo.com/security/profilo.htm che - pur rinviando, per i contatti, al medesimo numero telefonico indicato nel messaggio segnalato, chiamando il quale si apprende che l’iniziativa è attualmente sospesa – non consente, parimenti, di escludere una futura commercializzazione del prodotto.
29. Per quanto concerne la programmazione della campagna pubblicitaria, le risultanze istruttorie hanno dato evidenza al fatto che il messaggio è stato pubblicato una sola volta su un quotidiano, a tiratura nazionale, in data 23 ottobre 2006.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

30. Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della “gravità e della durata della violazione”.
31. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05. In particolare, tali criteri appaiono ricollegabili alla gravità della violazione, all'opera svolta dalle imprese per eliminare o attenuare l'infrazione, alla personalità dell’agente nonché alle condizioni economiche dell'impresa stessa.
32. Nel caso di specie, con riferimento alla gravità della violazione, va evidenziato che la circostanza relativa alla pubblicizzazione di un prodotto che non è stato mai immesso in commercio, appare giustificare l’adozione di una sanzione omnicomprensiva pari al minimo edittale.
33. Alla luce dei predetti criteri, la sanzione da applicare alla Peruzzo Multimedia Company può essere determinata in misura pari a 1.000 € (mille euro).
RILEVATO che, sulla base della documentazione versata in atti, l’operatore non ha fornito mezzi di prova idonei a dimostrare la veridicità delle vantate caratteristiche del telefono GSM pubblicizzato;

RITENUTO, in parziale conformità al parere espresso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio in esame si palesa non veritiero per il mancato assolvimento dell’onere probatorio, con riferimento alle caratteristiche del prodotto pubblicizzato ed ai vanti di esclusiva presenti nella comunicazione pubblicitaria ed in quanto induce a ritenere, contrariamente al vero, che il telefono sia commercializzato dall’operatore pubblicitario;
RITENUTO, altresì, che a causa del suo carattere decettivo, il messaggio appare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, nei limiti sopra indicati, inducendoli al contatto con il suddetto operatore in luogo di altri mediante la pubblicizzazione di un apparecchio telefonico che, in realtà, risulterebbe indisponibile all’acquisto;

DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al paragrafo II del presente provvedimento, diffuso dalla Peruzzo Multimedia Company, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che, per la violazione di cui al punto a), alla Peruzzo Multimedia Company sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 € (mille euro) corrispondente al minimo edittale;

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.


IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli
    
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

29.06.2007 Spataro
agcm


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